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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Autotrasporti Multipli Arcese Spa - 8 luglio 2015 [4240779]

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[doc. web n. 4240779]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Autotrasporti Multipli Arcese Spa - 8 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 414 del 8 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta in Autorità in data 29 novembre 2012, con cui veniva lamentato un illecito trattamento di dati personali, effettuato da Autotrasporti Multipli Arcese Spa per mezzo di un sistema di videosorveglianza, il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 1109/83800 del 16 gennaio 2013 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), svolgeva gli accertamenti presso la suddetta società, con sede legale in Trento, via San Sebastian n. 1, P.I. 00388180226, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del 13 marzo 2013, da cui è emerso che il sistema di videosorveglianza, installato presso l´azienda, risulta composto da "41 telecamere, di cui n. 12 poste all´interno dei locali commerciali ed amministrativi e n. 29 a sorveglianza dell´area perimetrale esterna, dei capannoni e dell´area adibita a piazzale". A fronte di tale trattamento dei dati personali, è stato accertato che le immagini, registrate su tre distinti videoregistratori, erano conservate per un periodo di tempo superiore a quello massimo (7 giorni) previsto dal Garante con il provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010 [doc. web n. 1712680], pari a 13, 14 e 15 giorni;

VISTA la successiva nota, datata 27 marzo 2013, fatta pervenire dalla società a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell´attività ispettiva, con cui la stessa ha prodotto la documentazione relativa all´accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali, in riferimento all´utilizzo del sistema di videosorveglianza per fini di sicurezza, e alle designazioni degli incaricati del trattamento, autorizzati a visionare le immagini riprese dalle videocamere, e ha precisato che "dal mese di maggio 2012, quando abbiamo provveduto alla sostituzione di alcuni dispositivi rivelatisi di scarsa qualità, il periodo di registrazione delle immagini, che inizialmente era di circa 2 giorni, è stato aumentato" e che solo in occasione della visita ispettiva "ci siamo accorti, in totale buona fede, che dopo la sostituzione dell´apparecchiatura, le immagini registrate venivano conservate per un periodo di circa 13-14 giorni", ma di aver provveduto immediatamente a ripristinare il periodo di conservazione delle immagini in cinque giorni;

VISTO il verbale n. 18 del 3 aprile 2013, notificato in data 22 aprile 2013, con cui è stata contestata a Autotrasporti Multipli Arcese Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice per l´inosservanza del citato provvedimento sulla videosorveglianza relativamente ai tempi di conservazione delle immagini;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Nucleo che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha sostenuto l´applicazione al caso in esame dell´esimente della buona fede, di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, rilevando "l´assenza di colpa in capo al responsabile del trattamento che, invece, ha agito nel pieno rispetto della normativa in materia di videosorveglianza". Infatti, la parte ha rilevato che l´installazione dell´impianto di videosorveglianza era stata affidata a una società esterna, designata "incaricata" del trattamento, a cui aveva dato precise disposizioni in ordine ai tempi di conservazione delle immagini, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni del Garante. Tuttavia, a seguito della sostituzione di alcuni dispositivi, effettuata dalla medesima società specializzata, "per un errore dell´addetto [il periodo di registrazione] non è stato più settato allo stesso modo, ad insaputa della società titolare, la quale non ha al proprio interno dipendenti con le necessarie competenze tecniche per poter verificare e reimpostare il periodo di registrazione nei tempi corretti";

LETTO il verbale di audizione del 7 ottobre 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la società ha ribadito quanto già dichiarato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non sono idonee in relazione a quanto contestato, in considerazione dell´inapplicabilità, al caso in esame, della esimente della buona fede. Si dà atto, infatti, che nel corso degli accertamenti ispettivi, alla specifica richiesta degli agenti accertatori in merito ai tempi di conservazione delle immagini, la parte, nella persona dell´amministratore delegato, ha risposto dichiarando che "non è stato fissato un periodo di conservazione delle immagini, ma le stesse vengono sovrascritte allorché non vi è più capienza nell´hard disk di ogni singolo videoregistratore (…)". Tale dichiarazione fa sì che l´errore sulla liceità del fatto non sia stato incolpevole né inevitabile con l´ordinaria diligenza o prudenza, circostanze invece necessarie per la configurabilità della buona fede (Cass. civ. sez. lav., 12 luglio 2010, n. 16320). Peraltro, con riferimento alla designazione della società esecutrice dei lavori relativi all´installazione del sistema di videosorveglianza quale "incaricata" del trattamento, si rappresenta, oltre alla circostanza che la società avrebbe dovuto essere più correttamente designata quale "responsabile" del trattamento ai sensi dell´art. 29 del Codice, che tale designazione non contiene alcuna specifica in ordine al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soprattutto con riferimento ai tempi di conservazione delle immagini;

RILEVATO, pertanto, che Autotrasporti Multipli Arcese Spa ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, in violazione di quanto disposto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce l´inosservanza dei provvedimenti di cui all´art. 154, comma 1, lett. c), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice, il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Autotrasporti Multipli Arcese Spa, con sede legale in Trento, via San Sebastian n. 1, P.I. 00388180226, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia