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Reti telematiche e Internet - Cancellazione di dati su pagine web lesivi dell'onore e della reputazione - 16 gennaio 2001 [42244]

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[doc web n. 42244]

Reti telematiche e Internet - Cancellazione di dati su pagine web lesivi dell´onore e della reputazione - 16 gennaio 2001

E´ stato dichiarato non luogo a provvedere su un ricorso relativo alla pubblicazione di alcuni dati su pagine web, ritenuti falsi e lesivi dell´onore e della reputazione, nonché contrastanti con i limiti al diritto di cronaca. Ciò in quanto, dopo il ricorso, le parti resistenti hanno aderito all´invito a cancellare i dati.
I profili del risarcimento del danno e della lesione all´onore e alla reputazione potranno essere fatti valere davanti al giudice ordinario, in quanto il Garante non ha competenza in proposito.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso depositato da XY e YX

nei confronti dei

sig.ri A, B, C, D e E;

VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 6 dicembre 2000 e richiamate integralmente le relative motivazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Le ricorrenti hanno chiesto al Garante di disporre la cancellazione o il blocco dei dati personali diffusi tramite alcune pagine web dapprima all´indirizzo http://web.tiscalinet.it/zokkolette e, poi, all´indirizzo http://digilander.iol.it/zokkolette. Gli autori di tali pagine (che si identificavano in esse con il solo nome di battesimo), nel raccontare la propria esperienza di obiettori di coscienza presso il Centro Caritas di Roma sito in via delle Zoccolette, avrebbero divulgato alcune notizie ritenute false e lesive della reputazione di alcune persone che vi prestavano servizio, tra cui le interessate, e non avrebbero rispettato i limiti posti al diritto di cronaca e di critica (con riferimento ai requisiti di interesse pubblico, verità e correttezza dell´informazione e delle espressioni utilizzate), nonché i princìpi di protezione dei dati applicabili all´attività giornalistica e ai trattamenti temporanei di dati personali a scopo di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (art. 25, comma 4-bis, legge n. 675/1996).

Con provvedimento del 6 dicembre 2000 il Garante ha accertato l´insussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento urgente di blocco dei dati chiesto dalle ricorrenti (ai sensi dell´art. 29, comma 5, della legge n. 675/1996), in quanto, anche a seguito della richiesta di informazioni formulata da questa Autorità nei confronti del fornitore del servizio, le pagine web accessibili tramite i predetti indirizzi sono state disattivate.

2. A seguito dell´identificazione degli autori delle pagine web in questione da parte dell´Ufficio del Garante e dell´invito a fornire un riscontro formulato dall´Autorità nei loro confronti, questi ultimi hanno manifestato la propria disponibilità ad aderire alle richieste delle ricorrenti. In particolare, i resistenti hanno precisato che le pagine accessibili all´indirizzo http://web.tiscalinet.it/zokkolette sarebbero state eliminate dal fornitore del servizio su segnalazione delle ricorrenti. Successivamente, la pagina visibile presso tale indirizzo riportava solo un collegamento all´indirizzo http://digilander.iol.it/zokkolette, le cui pagine, come detto, sono state disattivate a seguito della richiesta di informazioni formulata dal Garante.

I resistenti hanno quindi chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, poiché, allo stato, non esisterebbero più loro pagine web contenenti riferimenti alle interessate, né figurerebbero promesse di fornire tali dati privati via e-mail o con altro mezzo a chi ne faccia richiesta. In proposito, sarebbe irrilevante la circostanza che, secondo le verifiche effettuate dalle ricorrenti, alcuni motori di ricerca riporterebbero ancora, in corrispondenza del nominativo delle stesse, il solo indirizzo tramite cui i dati sarebbero stati precedentemente diffusi. Infatti, sempre secondo i resistenti, le pagine accessibili tramite tale indirizzo non sono più attive.

I resistenti hanno osservato infine che tramite i predetti indirizzi ci si può collegare ora solo ad una pagina che non contiene dati delle ricorrenti e che rimanda ad un ulteriore indirizzo (http://web.geocities.com/zokkolette). Anche le pagine web riportate in quest´ultimo sito non includerebbero dati delle interessate e le vicende descritte nell´articolo in contestazione sarebbero state riportate nelle medesime pagine, in un nuovo testo recante "una narrazione assolutamente impersonale senza cioè riferimento ad alcun dato personale". I resistenti hanno pertanto confermato, in riferimento ad articoli o scritti da essi diffusi via web, le proprie precedenti dichiarazioni circa l´inesistenza di dati delle ricorrenti. Hanno assunto l´impegno a non divulgare dati delle ricorrenti anche in occasioni di eventuali, futuri articoli, pagine e documenti pubblicati tramite Internet.

3. Le ricorrenti si sono dichiarate da ultimo insoddisfatte di tale impegno in quanto i resistenti potrebbero divulgare ancora i dati che le riguardano a loro insaputa (e senza possibilità per esse di potersi tutelare), considerate le pregresse dichiarazioni circa l´intenzione di fornire dati a chi ne faccia richiesta, anche tramite posta elettronica. Hanno pertanto insistito per l´accoglimento delle istanze formulate nel ricorso, con particolare riguardo alla richiesta di sospendere la divulgazione con qualunque mezzo, da parte dei resistenti, di dati relativi alle proprie persone. Riservandosi infine ogni azione in sede penale e civile rispetto all´avvenuta diffusione delle notizie che le riguardano, le ricorrenti hanno chiesto di valutare l´opportunità di segnalare tali comportamenti all´autorità giudiziaria o comunque di censurarli "dandone notizia per via telematica nel modo più ampio possibile".

CIÓ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto concerne le richieste di ottenere la cancellazione o il blocco delle informazioni personali diffuse dai resistenti. Questi ultimi hanno infatti cancellato i dati relativi alle interessate dalle pagine web pubblicate, nonché ogni riferimento alla possibilità, per chi fosse interessato alle vicende ivi descritte, di farne richiesta via e-mail o con altro mezzo. Come già ricordato, i resistenti hanno anche assunto l´impegno a non divulgarli in occasione di eventuali altri articoli, scritti e documenti resi disponibili tramite Internet.

Le dichiarazioni dei resistenti trovano un riscontro in alcune verifiche effettuate dall´Ufficio del Garante presso gli indirizzi web indicati dalle ricorrenti e tramite alcuni motori di ricerca. Da tali verifiche è emerso che le pagine web attribuibili ai resistenti (a nome "zokkolette"), attualmente attive e visibili in rete, sono ospitate dal sito web.geocities.com (cui è possibile collegarsi anche tramite l´unica pagina visibile all´indirizzo http://web.tiscalinet.it/zokkolette) e non contengono dati personali delle interessate. Nella parte relativa al racconto delle vicende contestate, appare inoltre un inciso in cui si avvisano i lettori che "nel rispetto della legge sulla privacy" non è possibile trovare "nomi e cognomi ma solo la cronaca impersonale dei fatti".

Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi che le richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 siano state accolte. Ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998 deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La presente decisione non pregiudica il diritto delle ricorrenti di rivolgersi all´autorità giudiziaria in relazione ad altri eventuali profili (come quelli inerenti all´onore e alla reputazione o al risarcimento del danno) per i quali la legge n. 675 non attribuisce competenza al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli