g-docweb-display Portlet

Compiti del Garante - Trattamento dei dati da parte degli organi parlamentari - 14 gennaio 1999 [42228]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 42228]

Compiti del Garante - Trattamento dei dati da parte degli organi parlamentari - 14 gennaio 1999

Il flusso di informazioni nei confronti degli organi parlamentari, anche quando riguarda dati personali, è strumentale al libero esercizio delle funzioni, garantite dalla Costituzione, dei singoli componenti delle camere nell´espletamento del loro mandato (artt. 67 e 68, comma 1).

Roma, 14 gennaio 1999

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip. per i rapporti con il Parlamento
Via del Corso 184
Roma

OGGETTO : Interrogazione a risposta scritta n. 4-10305 presentata dal sen. Dolazza

Con l´interrogazione in oggetto il sen. Dolazza chiede di conoscere "quali siano gli emolumenti e altre competenze derivanti da missioni, rimborsi, oneri di rappresentanze" del gen. Angioni quale commissario del governo italiano per l´Albania.

In proposito si ricorda che il Garante si è occupato più volte della conoscibilità di emolumenti corrisposti da soggetti pubblici o da concessionari di pubblici servizi, precisando che:

a) non vi è alcuna incompatibilità di fondo tra le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni anche previgenti alla legge n.675 del 1996 in tema di trasparenza dell´attività della pubblica amministrazione, di accesso ai documenti amministrativi e di pubblicità di taluni atti. Ciò in quanto la legge n. 675 non ha introdotto un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare caso per caso l´esistenza di altri diritti o di interessi meritevoli di pari o superiore tutela;

b) la legge n. 675 non ha modificato le disposizioni della legge n. 441/1982 sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di alcune cariche elettive o direttive, che per effetto della legge n. 127/1997 si applicano anche al personale dirigenziale o equiparato delle amministrazioni pubbliche;

c) una ulteriore, corretta, modalità che rende conoscibili i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni è rappresentata dalle doverose risposte fornite dal Governo alle interrogazioni o interpellanze parlamentari, ovvero in sede di riscontro a richieste di chiarimenti provenienti dalle commissioni di vigilanza o da autorità di controllo.

Nell´allegare copia dei principali provvedimenti del Garante adottati sui temi sopraindicati, si richiama l´attenzione sulla nota del 10 febbraio 1998 indirizzata al Presidente del senato della Repubblica, nella parte attinente al flusso di informazioni nei confronti degli organi parlamentari.

IL PRESIDENTE
Rodotà