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Provvedimento del 25 giugno 2015 [4221161]

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[doc. web n. 4221161]

Provvedimento del 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 387 del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 24 marzo 2015 nei confronti di Salvatore Walter Rizzuto titolare dell´Agenzia Immobiliare Rizzuto con cui XY, in relazione all´incarico (la cui esistenza è stata contestata dal ricorrente nell´ambito di un procedimento giudiziario dinanzi al Giudice di Pace di Sciacca) di vendere un proprio immobile, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la cancellazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 9 aprile 2015 con cui il resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Sergio Indelicato, nel ricostruire la vicenda alla base del ricorso che, dietro sua iniziativa, ha costituito oggetto di specifico accertamento giudiziale definito con la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sciacca il 17 novembre 2008 in forza della quale il ricorrente è stato costretto a provvedere all´integrale pagamento di quanto dovuto al titolare della citata agenzia; il resistente ha poi sostenuto di non conservare più i dati in questione posto che tutta la documentazione relativa al mandato conferito alla citata agenzia (che peraltro ha cessato la propria attività nel 2006) è stata distrutta essendo maturato in data 18 ottobre 2014 il limite decennale posto all´obbligo di conservazione delle scritture contabili e della documentazione contrattuale; in ogni caso, per quanto concerne l´incarico a suo tempo conferito al proprio legale per il recupero delle somme dovute dal ricorrente, il resistente ha sostenuto che i relativi dati sono stati trattati in modo lecito posto che "per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria non è richiesto (…) il consenso da parte del soggetto debitore diffidato";

VISTE le memorie del 28 aprile e del 16 giugno 2015 con le quali il ricorrente ha contestato le dichiarazioni della controparte;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo il titolare del trattamento, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, fornito un riscontro sufficiente tenuto conto delle dichiarazioni rese dal medesimo nel corso del procedimento relativamente all´avvenuta distruzione della documentazione contenente i dati oggetto di richiesta ( della cui veridicità  assume piena responsabilità ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia