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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ottodue s.r.l. - 13 maggio 2015 [4218095]

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[doc. web n. 4218095]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ottodue s.r.l. - 13 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 297 del 13 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 12480/78073 del 14 maggio 2012, formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto accertamenti presso la Ottodue s.r.l., con sede in Ferrara, Via Cortevecchia n. 67, P.I. 01865510380, formalizzati nel verbale di operazioni compiute dell´8 novembre 2012, da cui è emerso che la società effettua un trattamento di dati personali presso il supermercato Punto Simply, sito in Ferrara, Via Pavoni n. 81, per mezzo di un sistema di videosorveglianza, composto da n. 4 telecamere, idonee a registrare le immagini riprese. E´ stato rilevato che le immagini conservate risalivano a 98 giorni precedenti, ovvero a un periodo superiore a quello massimo (7 giorni) previsto dal Garante con il provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680);

VISTO il verbale n. 89 del 13 novembre 2012 con cui è stata contestata alla Ottodue s.r.l, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter del Codice per l´inosservanza del provvedimento sulla videosorveglianza (punti 3.3 e 3.4 relativi ai tempi di conservazione delle immagini);

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Nucleo che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che Ottodue s.r.l ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, per mezzo di un sistema di videosorveglianza, in violazione di quanto disposto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce l´inosservanza dei provvedimenti di cui all´art. 154, comma 1, lett. c), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice, il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, applicata in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, del medesimo Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Ottodue s.r.l., con sede in Ferrara, Via Cortevecchia n. 67, P.I. 01865510380, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia