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Provvedimento dell'11 giugno 2015 [4215751]

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[doc. web n. 4215751]

Provvedimento dell´11 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 355 dell´11 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante e regolarizzato  in data 27  marzo 2015 nei confronti di CartaSì S.p.A. con cui XY, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7  d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, manifestando peraltro la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati per finalità di comunicazioni di carattere promozionale e chiedendo, altresì, che tale volontà sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati stessi siano stati eventualmente comunicati; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 25 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 aprile 2015 con la quale il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto "solamente in data 1° aprile 2015, con comunicazione datata 11 marzo 2015 ma spedita in data 27 marzo", il riscontro della società resistente alle richieste contenute nel previo interpello di cui si è dichiarato soddisfatto, pur ribadendo la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento in ragione del ritardo osservato dal titolare del trattamento nel fornire la propria risposta;

VISTA la nota del 14 maggio 2015 con cui la società resistente ha confermato quanto rappresentato dal ricorrente, evidenziando di aver comunque anticipato il riscontro alle richieste dell´interessato con una e-mail datata 26 marzo 2015 di cui ha prodotto copia;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento  fornito un adeguato riscontro all´interessato;

RITENUTO di dover compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4215751
Data
11/06/15

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso