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Provvedimento del 4 giugno 2015 [4211092]

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[doc. web n. 4211092]

Provvedimento del 4 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 346 del 4 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante  in data 4 marzo 2015 nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con cui XY, intestatario di un contratto di utenza fissa con la predetta società, ha  ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), volte a conoscere le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento medesimo nonché i soggetti o categorie di soggetti cui i predetti dati sono stati eventualmente comunicati; il ricorrente inoltre, lamentando l´avvenuta pubblicazione del proprio numero di utenza fissa e del proprio indirizzo, entrambi riservati, negli elenchi pubblici, ne ha chiesto la cancellazione; l´interessato ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del  31 marzo 2015, con cui il ricorrente, nel prendere atto che "da ieri i miei dati riservati sono stati cancellati dagli elenchi Seat pagine bianche e pagine gialle", ha chiesto altresì al titolare del trattamento di farsi carico della cancellazione degli stessi dal web, con eventuale risarcimento dei danni subiti;

VISTA la nota datata 7 aprile 2015 dove il titolare del trattamento, nello scusarsi per il ritardo con il quale fornisce riscontro "a causa di un mero disguido interno dovuto all´errata assegnazione dell´istanza all´ente non di competenza", ha affermato che dagli accertamenti effettuati è emerso che "sui nostri sistemi è presente l´esito "Consenso non presente in ETG" e che, pertanto, l´avvenuta "pubblicazione dell´utenza su ETG non è attribuibile alla scrivente società che, data appunto l´assenza del relativo consenso sui propri sistemi, non ha mai richiesto a Seat la sua pubblicazione";

VISTA la nota del 21 aprile 2015 con la quale il ricorrente ha affermato di avere accettato l´importo di 100 euro offerto dalla controparte con nota del 1° aprile ( allegata) in cui si specifica che " abbiamo provveduto a riconoscerle l´importo di 100 euro, che sarà visibile sui prossimi conti telefonici";

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un adeguato riscontro alle istanze del ricorrente affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che l´avvenuta "pubblicazione dell´utenza su ETG non è attribuibile alla scrivente società che, data appunto l´assenza del relativo consenso sui propri sistemi, non ha mai richiesto a Seat la sua pubblicazione";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 150 euro a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia