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Settore del credito e assicurativo - Differimento dell'accesso ai dati delle perizie medico legali, se c'è pregiudizio all'esercizio del diritto d...

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 [doc. web n. 42098]

Settore del credito e assicurativo - Differimento dell´accesso ai dati delle perizie medico legali, se c´è pregiudizio all´esercizio del diritto di difesa - 13 ottobre 1999

L´accesso ai dati contenuti nelle perizie medico legali, effettuate dall´assicurazione, può essere temporaneamente differito per il periodo in cui tale conoscenza può arrecare effettivo pregiudizio all´esercizio del diritto di difesa (art. 14, comma 1 lettera e) legge n. 675/1996 ).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal Sig. …. …, residente in Roma ed ivi domiciliato presso lo Studio …. …. ..; nei confronti di ……S.p.A.;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a), del d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di una polizza sanitaria stipulata nel 1995 con ….., lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una domanda di accesso ai propri dati personali formulata il . ….. … ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 , con la quale aveva chiesto di avere "copia della perizia medico legale redatta dal dott. ……. in data … …", perizia che era stata richiesta dalla ….. S.p.A. a fronte di una richiesta di risarcimento inoltrata dal ricorrente medesimo.

In mancanza di risposta da parte della …. S.p.A., l´interessato ha inoltrato al Garante l´odierno ricorso nel quale ha ribadito le proprie richieste, affinchè "ordini alla …. S.p.A. la cessazione del comportamento illegittimo".

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente formulato in data .. …. …., ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 , la …. S.p.A. ha risposto con nota pervenuta trasmessa dalla Direzione legale e contenzioso, pervenuta via fax il 21 settembre 1999. In essa la compagnia di assicurazione, premesso che non era stata fornita risposta all´interessato per un "banale disguido organizzativo", ha precisato di non poter accogliere, per il momento, l´istanza dello stesso in quanto la consegna della richiesta relazione potrebbe "pregiudicare…la linea difensiva e…l´interesse a tenere riservate proprio a fini difensivi, le informazioni acquisite". La …. S.p.A. ha peraltro precisato che la relazione in questione potrà essere consegnata al richiedente non appena verranno meno le rappresentate esigenze difensive.

Successivamente, con fax pervenuto il … .. ……. S.p.A., Settore soluzioni assicurative, nel precisare che non si sarebbe avvalsa "della facoltà di intervenire all´audizione" del .. ……, ha inviato un´ulteriore memoria difensiva. In essa ha sviluppato le seguenti argomentazioni:

  • ha confermato il diniego opposto all´istanza di accesso del ricorrente già comunicato con la citata nota del .. ….. …..;
  • sul piano generale, ha manifestato il proprio dissenso rispetto all´inclusione nel concetto di "dati personali" dei giudizi e delle valutazioni soggettive contenute nelle relazioni medico/legali, affermando che: "tutt´al più, la … ritiene…che il giudizio elaborato dal proprio medico fiduciario nell´ambito di una relazione medico/legale costituisca dato personale del medico di fiducia, e non del periziato, in quanto tale giudizio è idoneo a rivelare un´attività professionale ed un´elaborazione tecnica del medico stesso…La trasmissione dalla S.p.A. al dott. … della valutazione peritale elaborata dal dott. …, costituirebbe pertanto comunicazione di un dato personale relativo a quest´ultimo soggetto, con conseguente violazione del relativo diritto alla riservatezza";
  • ha sottolineato che la relazione del dottor …., "oltre ad una valutazione della natura del disturbo che affligge l´assicurato", contiene una parte nella quale lo stesso "espone la sua personale opinione sulla gestione del sinistro e sull´inquadramento giuridico della controversia"; tale ultima parte dovrebbe essere considerata estranea al concetto di dato personale;
  • ha ribadito che "l´interesse del dottor …… a conoscere il contenuto della valutazione si scontra con l´interesse preponderante del titolare alla segretezza delle indagini operate e del perito al segreto professionale", con particolare riferimento alla "formulazione dell´art. 14 della legge n. 675/1996 che individua tra le eccezioni all´esercizio dei diritti dell´interessato i dati raccolti in vista di un´azione giudiziaria…Pertanto si può affermare che la … vanta il diritto di non privarsi degli strumenti di cui dispone per resistere alla richiesta di indennizzo dell´assicurato…Infatti è pacifico che tra il dottor … e la …è insorta una controversia sull´operatività del contratto di assicurazione stipulato tra le parti". In tale contesto "la … detiene i dati in questione al solo scopo di produrre, nel corso della perizia contrattuale prevista dalla polizza o dell´eventuale processo civile, la documentazione idonea a replicare alla pretesa del dottor …, consentendo di disporre di un quadro documentale e probatorio completo per la propria azione difensiva";
  • ha chiesto che questa Autorità dichiari, in via principale, "l´insussistenza dell´obbligo giuridico per … di rendere nota la relazione del medico di fiducia dell´impresa"; in subordine, che l´accesso alle informazioni venga differito "per tutto lo svolgimento delle investigazioni e per l´intera durata del trattamento necessario per far valere il diritto della … di rifiutare il pagamento dell´indennizzo";
  • ha chiesto infine che questa Autorità dichiari l´insussistenza dell´obbligo giuridico della … … "di rendere nota la relazione del medico di fiducia dell´impresa, nella parte in cui il medico fiduciario si limita ad esporre al liquidatore della Compagnia i suoi personali suggerimenti sulla gestione del sinistro e sull´inquadramento giuridico della controversia".

In data …….. si è svolta l´audizione del signor ….. il quale, ad integrazione di quanto già posto in luce in sede di ricorso:

  • ha sostenuto che l´indicazione da parte del titolare del trattamento, in sede di memoria difensiva, della specifica patologia dell´interessato configurerebbe una diffusione di dati personali sensibili non necessaria ai fini della prospettazione difensiva svolta dal titolare medesimo;
  • ha ribadito poi, quanto al contenuto della perizia medico/legale in questione, " la sua convinzione che si tratti di dati personali a lui riferibili e pertanto sottoposti al campo di applicazione della legge n. 675 nella loro interezza";
  • ha precisato infine, quanto all´eccezione in tema di diritto di accesso fatta valere dalla …. sulla base dell´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, "che allo stato non esiste e non è prevedibile un´azione giudiziaria fra lo stesso e la medesima …"; ha affermato pertanto che "nel caso in esame non possa essere invocata la disposizione di cui all´art. 14…della legge n. 675…" e che "la polizza in questione non prevede il diritto di rescissione da parte della compagnia e pertanto non si intravede come sia possibile delimitare il periodo di sospensione temporanea richiamato dalla disposizione sopracitata, periodo che nel caso specifico potrebbe coincidere con tutta la vita dell´interessato".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

1) va preliminarmente posto in luce che il diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996 permette all´interessato di accedere ai propri dati personali contenuti negli archivi e nelle banche dati del titolare del trattamento. Tale diritto presenta caratteri peculiari e non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ad atti e a documenti. Ai sensi del citato art. 13 è possibile proporre un´istanza volta ad avere contezza del complesso dei propri dati personali detenuti da un individuato titolare di trattamento. A fronte di un´istanza di questo tipo, secondo quanto disposto dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 , il responsabile o gli incaricati del trattamento devono estrarre i dati oggetto di accesso. Tali dati devono poi "essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati…Se vi è richiesta, si provvede in ogni caso alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico…".

Alla luce del citato quadro normativo, va quindi rammentato che ogni soggetto interessato può chiedere di avere accesso ai propri dati personali, ma non può chiedere, invocando l´art. 13 della legge n. 675, di avere copia integrale degli atti, delle relazioni o di altri documenti contenenti tali dati.

Solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, secondo quanto già precisato da questa Autorità.

Nel caso in esame, la richiesta del dottor ….., originariamente formulata come richiesta di ottenere copia della relazione medico/legale, può essere pertanto presa utilmente in considerazione come richiesta di conoscere i dati personali del medesimo interessato contenuti nella citata perizia eseguita dal dottor …..

2) Va a questo punto considerata l´obiezione sollevata dall´interessato in sede di audizione e relativa alla presunta, illegittima diffusione di dati sensibili cui avrebbe dato luogo la … …, fornendo notizie riguardanti lo stato di salute del dottor ……nell´ambito della memoria difensiva trasmessa al Garante e fatta pervenire via fax all´interessato medesimo.

Tale rilievo deve essere considerato infondato.

I dati in questione sono stati anzitutto oggetto non di "diffusione", ma di semplice "comunicazione" (cfr. art. 1, comma 2, lettere g) e h) legge n. 675/1996). Inoltre, tale comunicazione all´Ufficio del Garante e all´interessato (presso il domicilio da questo indicato) è avvenuta nell´esercizio del diritto di difesa da parte del titolare del trattamento, dunque in un caso esplicitamente contemplato dalla medesima legge n. 675 (vedi art. 22, comma 4 e autorizzazione n. 2/1998 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ora rinnovata con l´autorizzazione n. 2/1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1999).

La possibilità che alcune informazioni di tipo personale riferite al ricorrente potessero, seppure in maniera limitata e accidentale, venire a conoscenza di terzi (ad esempio, collaboratori o colleghi) poteva essere prevenuta attraverso l´indicazione espressa, nel ricorso o in successive comunicazioni all´Ufficio, di un indirizzo riservato, oppure attraverso la richiesta di non inviare le comunicazioni relative al ricorso tramite telefax. Ciò nel caso di specie non è avvenuto; l´interessato ha anzi espressamente indicato come recapito non un indirizzo privato, bensì la sede di uno studio professionale, presso il quale presumibilmente svolge la propria attività lavorativa, con ciò esponendosi al rischio, almeno potenziale, che i propri dati potessero venire a conoscenza di terzi.

3) Occorre poi considerare le obiezioni avanzate dalla .... S.p.A., relative alla ricomprensione nel concetto di dato personale delle informazioni contenute nelle perizie medico/legali del tipo di quelle oggetto del presente ricorso.

Al riguardo il Garante si è già espresso, rimarcando come l´espressione "dato personale" comprenda ogni notizia, informazione o elemento che abbia un´efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile. E ciò in riferimento sia ad informazioni oggettivamente caratterizzate, sia con riguardo a giudizi, analisi, valutazioni ecc. come ad esempio le diagnosi o le perizie redatte da professionisti sanitari.

Le perizie medico/legali, secondo quanto precisato da questa Autorità nella decisione del 21 giugno 1999, comprendono alcuni dati personali del paziente interessato, sia nelle parti dove vengono riportati dati identificativi, nonché riscontri di visite mediche e di cd. esami obiettivi, sia nella parte conclusiva che comprende generalmente le valutazioni soggettive del perito fiduciario e che, nel caso in esame, riporta anche le opinioni di quest´ultimo in ordine al complessivo comportamento dell´interessato in relazione alla gestione del sinistro. Si tratta infatti di un complesso di informazioni che, pur nella sua eterogeneità, fornisce un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra esse ed altri eventi di vita del medesimo ecc.

Pertanto queste informazioni devono essere considerate come dati personali e ricadono quindi nell´ambito di applicazione della legge n. 675.

4) Va però esaminata, in rapporto a tali dati, la possibilità di applicare la particolare norma prevista dall´art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675, che prevede il differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Come il Garante ha già avuto modo di precisare, la valutazione del citato pregiudizio deve essere effettuata caso per caso e di esso il titolare del trattamento deve fornire adeguata motivazione.

Nel caso di specie la …. S.p.A. ha già comunicato di non poter procedere al rimborso delle spese sostenute dall´assicurato in quanto le stesse non rientrerebbero nelle garanzie di polizza. La … S.p.A. ha inoltre fatto presente che il documento, che non intende temporaneamente rendere accessibile, contiene anche, oltre alla valutazione medica sull´assicurato, una parte nella quale il medico esprime la sua opinione sulla "gestione del sinistro e sull´inquadramento giuridico della controversia".

Tra le parti si è quindi creata una situazione pre-contenziosa che, sulla base delle norme generali in materia di contratti di assicurazione e delle clausole previste nel caso specifiche dalla polizza, potrebbe divenire oggetto a breve termine dell´accertamento probatorio previsto dal contratto (perizia contrattuale) o di una controversia in sede giudiziaria.

La … S.p.A. può pertanto invocare il temporaneo differimento del diritto d´accesso, poiché l´ipotesi prevista dall´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675 è applicabile nei casi in cui la conoscenza da parte dell´interessato di alcuni dati può determinare un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa della controparte di cui sia data adeguata motivazione rispetto ad una circostanza di prossimo accertamento.

Questa limitazione è peraltro temporanea.

La legge n. 675 bilancia, infatti, la tutela dei diritti della personalità con altri diritti quale quello di difesa in quanto, se da un lato pone specifici limiti al diritto di accesso dall´altro, evita che l´eccezione basata sul diritto di difesa possa vanificare la tutela dei diritti riconosciuti nell´art. 1 della legge. Cessate quindi le esigenze di tutela cui l´art. 14 fa riferimento, il diritto di accesso può riespandersi e, pertanto i dati dovranno essere integralmente comunicati all´interessato che li richieda. In conclusione, in pendenza della situazione rappresentata, le ragioni di tutela della posizione giuridica del titolare del trattamento giustificano esclusivamente un temporaneo differimento dell´esercizio del diritto di accesso ai dati contenuti nella perizia medico/legale in questione, limitatamente ai profili più strettamente valutativi in essa contenuti, ivi comprese le opinioni del medico fiduciario della ….S.p.A. riguardo al complessivo comportamento dell´interessato in relazione alla gestione del sinistro. Tale differimento opera nel caso di specie per il termine necessario per l´accertamento probatorio previsto dal contratto o per la diretta instaurazione della controversia giudiziaria.

Il citato art. 14 non può invece applicarsi ai dati personali del soggetto interessato di tipo identificativo, o aventi carattere oggettivo o comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento.

Per tali tipi di dati il diritto di accesso ex art. 13 deve quindi considerarsi pienamente operante.

PER QUESTI MOTIVI:

a) il Garante accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell´interessato di conoscere il contenuto della perizia, limitatamente ai dati identificativi dello stesso ed agli altri eventuali elementi informativi di tipo obiettivo in essa eventualmente contenuti;

b) ordina al titolare del trattamento di corrispondere in tal senso alla richiesta dell´interessato entro il 15 novembre 1999, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data all´Ufficio del Garante;

c) rigetta il ricorso, nei termini di cui in premessa, per quanto attiene alla richiesta di accedere alle valutazioni espresse in sede di perizia medico legale dal medico fiduciario della società resistente, nonché alle opinioni dello stesso in ordine al complessivo comportamento dell´interessato in relazione alla gestione del sinistro.

Roma, 13 ottobre 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
42098
Data
13/10/99

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso