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Trattemento dei dati personali - Diffusione degli elenchi degli iscritti ad un'associazione - 26 ottobre 1998 [42034]

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 [doc. web. n. 42034]

Trattemento dei dati personali - Diffusione degli elenchi degli iscritti ad un´associazione - 26 ottobre 1998

La richiesta alle associazioni di categoria degli elenchi dei rispettivi iscritti, comporta una comunicazione di dati personali a terzi che, ai sensi dell´art. 20, comma 1, della legge n. 675/1996 è ammessa solo con il consenso espresso dell´interessato.

Roma, 26 ottobre 1998

CONAI
Consorzio nazionale imballaggi
Viale dell´Astronomia, 30
00144 Roma

OGGETTO: Quesito in ordine all´applicazione della legge n. 675/1996

Codesto consorzio ha chiesto il parere del Garante in ordine alla possibilità di richiedere alle associazioni di categoria dei produttori di imballaggi i nominativi dei relativi iscritti (e di ottenere da produttori ed importatori di materiali per l´imballaggio l´elenco dei clienti) allo scopo di verificare l´adempimento da parte di dette categorie di soggetti dell´obbligo di aderire al consorzio stesso.

Come risulta dall´art. 41 del decreto legislativo 5/2/1997 n. 22, il CONAI è un consorzio obbligatorio a carattere nazionale cui sono affidati svariati compiti di organizzazione, coordinamento e programmazione nel campo del recupero e del riciclaggio dei materiali di imballaggio.

Si tratta peraltro di un soggetto privato per quanto istituito in vista del miglior adempimento di funzioni di pubblica utilità.

L´ipotesi, formulata nella nota citata, di chiedere alle associazioni di categoria gli elenchi dei rispettivi iscritti, comporta una comunicazione di dati personali (non sensibili) a terzi che, ai sensi dell´art. 20, comma 1, della legge n. 675/1996 è ammessa solo con il consenso espresso dell´interessato. Non può trovare infatti applicazione il disposto della lettera c) del medesimo art. 20, poiché dalla lettura del decreto legislativo 5/2/1997 n. 22 emerge l´obbligo per i singoli soggetti produttori ed utilizzatori di aderire al CONAI, ma non anche quello di aderire ad associazioni di categoria del settore, né l´onere per queste ultime di comunicare i dati dei propri aderenti al consorzio.

L´acquisizione di tali dati, indubbiamente utili per permettere al CONAI di avere piena contezza delle dimensioni del mercato dei materiali di imballaggio e prevenire l´inosservanza degli obblighi posti dal consorzio, potrà comunque avvenire invitando le varie associazioni di categoria a richiedere nella prima occasione utile il consenso espresso dei loro soci in ordine alla comunicazione al consorzio stesso dei propri dati identificativi (a meno che le associazioni di categoria abbiano già acquisito il consenso dei propri associati collegato all´attuazione del relativo statuto che menzioni la collaborazione con il CONAI).

Nell´ambito dello statuto del CONAI si potrà poi fare cenno alla necessità di istituire tale meccanismo di comunicazione delimitando anche l´ambito di utilizzazione dei dati in questione. Per quanto concerne, infine, l´ipotesi di acquisire i dati identificativi di tutti i clienti delle imprese produttrici e delle ditte di importazione di materiali da imballaggio, anche in questo caso è richiesta o una specifica disposizione normativa che preveda tale meccanismo di comunicazione oppure la sussistenza del consenso espresso dei clienti interessati (art. 20 della legge n. 675/1996).

IL PRESIDENTE