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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Antonianum s.r.l. - 5 marzo 2015 [4203055]

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[doc. web n. 4203055]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Antonianum s.r.l. - 5 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 123 del 5 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 12504/79906 del 14 maggio 2012), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 2 luglio 2012 nei confronti di Antonianum s.r.l. P.Iva: 04405170285, con sede in Padova, via Orto Botanico n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che, sui siti Internet www.libreriadelsanto.it e www.libreriadelgiurista.it, erano presenti due identici form di raccolta dati, mediante i quali gli utenti effettuavano sia una generica procedura di registrazione ai predetti siti Internet, sia una distinta registrazione finalizzata invece all´acquisto dei prodotti commercializzati. Per perfezionare la procedura relativa alla generica registrazione, gli utenti/interessati trovavano pre-impostato, mediante appositi "flag", il consenso al trattamento dei loro dati per l´ulteriore finalità dell´invio di "newsletter informativa". Inoltre, per ultimare la procedura relativa all´acquisto dei prodotti commercializzati, gli utenti/interessati trovavano pre-impostato, mediante appositi "flag", il consenso al trattamento dei loro dati oltre che per l´ulteriore finalità dell´invio di "newsletter informativa", anche per l´abbonamento al "Messaggero di Sant´Antonio", in violazione di quanto previsto dall´art. 23 del Codice;

VISTO il verbale n. 55/2012 del 2 luglio 2012 con cui sono state contestate alla società, due violazioni amministrative entrambe previste dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella forma attenuata ai sensi dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice, per i trattamenti effettuati mediante la procedura di registrazione generica e la distinta procedura di registrazione di acquisto dei prodotti commercializzati ai siti Internet www.libreriadelsanto.it e www.libreriadelgiurista.it;

RILEVATO dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 25 luglio 2012 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società ha evidenziato come "(…) il form di registrazione, in tutti e due i siti, è uno e uno soltanto. Due sono unicamente le vie attraverso le quali è possibile accedervi. (…) E´ quindi errata la dichiarazione contenuta nel verbale secondo cui, in entrambe i siti www.libreriadelsanto.it e www.libreriadelgiurista.it la supposta violazione dell´art. 13 del Codice si verifica in due luoghi diversi (…)". Inoltre, ha osservato come "Nel form dedicato alla privacy è presente una checkbox all´interno della quale può unicamente essere apposto un segno di spunta che costituisce una libera e spontanea dichiarazione dell´utente (…). Tale scelta non rappresenta la risposta a nessun tipo di domanda e neppure la scelta tra due diverse possibili opzioni". Ha rilevato, altresì, come sembri "(…) evidente che la possibilità offerta all´utente di cliccare con il proprio mouse su un´area di superficie più estesa rispetto all´esatto luogo in cui si trova la checkbox non rappresenti una violazione della normativa di cui all´art. 13 del Codice", ove, peraltro, "(…) la richiesta di autorizzazione è puramente ad abundantiam giacché l´utente ha già manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati nella pagina di registrazione al sito www.libreriadelsanto.it/register.htlm (...) e pertanto la successiva richiesta, posta alla fine del processo di acquisto è del tutto inutile e sovrabbondante e, ai fini giuridici, potrebbe tranquillamente non esserci";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Deve preliminarmente essere evidenziato come, diversamente da quanto argomentato, le fattispecie contestate non ineriscano la violazione dell´obbligo di rendere l´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice, bensì il distinto obbligo di acquisire un libero consenso al trattamento disciplinato, così come indicato in maniera inequivoca nel verbale di contestazione in argomento, dall´art. 23 del Codice. Nel merito, si rileva l´inconferenza delle argomentazioni proposte, atteso che, quanto asserito, oltre a non essere provato, non sostanzia alcuna esimente rispetto all´obbligo di acquisire un consenso al trattamento dei dati libero e quindi non viziato dalla pre-impostazione del flag, ove, peraltro, tale circostanza è ammessa dal trasgressore nella memoria difensiva in parola. Il fatto, non contestato, che la manifestazione del consenso fosse predisposta mediante la pre-impostazione del flag sulla dicitura "Accetto", era idoneo a condizionare la volontà dell´interessato, così come peraltro più volte asserito dall´Autorità in diversi provvedimenti (già con provv. 10 maggio 2006 doc. web n. 1298709 e più di recente, tra gli altri, con provv. del 4 luglio 2013 doc. web n. 2542348 recante Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam). Riguardo quanto esposto sulla  "(…) possibilità offerta all´utente di cliccare con il proprio mouse su un´area di superficie più estesa rispetto all´esatto luogo in cui si trova la checkbox (…)", si rileva come tale circostanza di fatto, oltre a non essere provata, è relativa alla sola acquisizione del consenso pre-impostato all´abbonamento al "Messaggero di Sant´Antonio" (allegato n.2 al verbale di operazioni compiute) e non anche alla distinta acquisizione del consenso pre-impostato all´invio della newsletter, a fronte della quale tale argomentazione non può essere utilizzata;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) degli utenti (interessati) che effettuano la generica procedura di registrazione e la distinta procedura di registrazione finalizzata all´acquisto dei prodotti commercializzati, senza acquisire il prescritto consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, così come rilevato nel verbale di contestazione, sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per gli illeciti contestati;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare delle due sanzioni pecuniarie deve essere quantificato nella misura di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

ad Antonianum s.r.l. P.Iva: 04405170285, con sede in Padova, via Orto Botanico n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 162, comma 2-bis del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia