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Provvedimento del 7 maggio 2015 [4200458]

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[doc. web n. 4200458]

Provvedimento del 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 289 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 febbraio 2015 da XY nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con cui il ricorrente, che aveva richiesto l´attivazione di una linea telefonica con portabilità del numero e al quale è stato successivamente rifiutato un contratto "business" per "inaffidabilità", ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con le quali aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano, l´indicazione dell´origine e della logica applicata al loro trattamento, con particolare riferimento ai dati relativi alla sua "presunta inaffidabilità"; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 26 febbraio 2015 con cui il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Giovanni Guerra, ha comunicato all´interessato le informazioni richieste ricostruendo l´intera vicenda secondo le indicazioni fornite dalle competenti strutture, precisando che il ricorrente, dopo aver sottoscritto un contratto business e richiesto l´acquisto di uno smartphone da pagare ratealmente,   "in data 8.12.2014 ha inviato via fax disdetta della richiesta dello smartphone" e, successivamente, "in data 26.1.2015 risulta essersi verificato il passaggio della sua utenza ad altro gestore mobile"; la società resistente ha quindi chiarito che "per l´attivazione di nuovi contratti od offerte rivolte alla clientela business, Telecom procede ad una verifica preliminare dell´affidabilità del c.d. proponente, acquisendo informazioni provenienti anche da archivi o registri pubblici (es. pregiudizievoli e protesti)"; in particolare, nel caso di specie,  "sono state effettuate verifiche sulla Banca Dati Pubblici di Cerved Group S.p.A., da cui sono state acquisite le seguenti informazioni (…)" con conseguente "indicazione a sistema dell´esito negativo (KO) delle suddette verifiche di affidabilità e del rifiuto della proposta contrattuale relativa all´offerta business richiesta";

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste avanzate dal ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso,

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia