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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ASL Napoli 2 Nord - 13 maggio 2015 [4199975]

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[doc. web n. 4199975]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ASL Napoli 2 Nord - 13 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 292 del 13 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di un accertamento effettuato dall´Ufficio in data 15 novembre 2012, è risultato che sul sito web istituzionale dell´ASL Napoli 2 Nord, nella sezione dedicata all´albo pretorio (all´url http://www.aslnapoli2nordservizionline.it/albo-pretorio), erano pubblicate le determinazioni aventi ad oggetto le liquidazioni e i rimborsi per le spese relative a prestazioni sanitarie effettuate, con l´indicazione del nominativo, del codice fiscale e, in alcuni casi, della data di nascita dei soggetti interessati o dei loro familiari, beneficiari dei suddetti rimborsi, con l´indicazione in questi casi del grado di parentela con l´interessato;VISTO il provvedimento n. 362 del 22 novembre 2012 (doc. web n. 2194472) con il quale l´Autorità ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato dall´ASL, consistente nella diffusione in internet di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati;

VISTO il verbale n. 213/83535 del 4 gennaio 2013 con cui è stata contestata, all´ASL Napoli 2 Nord, con sede in Pozzuoli (NA), via C. Alvaro n. 8, P.I. 06321661214, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 22, comma 8, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto dell´Ufficio, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 15 gennaio 2013, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale l´ASL ha dichiarato di aver adottato, con delibera datata 3 agosto 2012, il Regolamento per la disciplina dell´Albo pretorio informatico, nel quale sono stabilite in maniera puntuale le modalità operative in ordine alla corretta redazione degli atti. Pertanto, "le difformità rilevate sono il frutto di una mera disattenzione contingente, derivante dalla recentissima e non ancora adeguatamente collaudata, procedura informatico/amministrativa di pubblicazione on line del testo integrale dei provvedimenti" e che, a seguito di tali errori, sono state sollecitate le Unità a una maggiore attenzione al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

LETTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 1° luglio 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel quale l´ASL ha ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi, precisando che le delibere e le determine adottate sono pubblicate on line per un periodo di tempo determinato, circostanza che conferma il fatto che quanto accaduto si riferisce a un caso contingente verificatosi in un periodo particolarmente impegnativo per l´Azienda;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato, poiché l´errore sulla liceità del fatto, invocato dalla parte, e comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. Nel caso in esame, infatti, tale disciplina non è applicabile in quanto non risulta la condizione che da parte dell´autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e, dunque, che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. lav., 12 luglio 2010, n. 16320);

RILEVATO che l´ASL Napoli 2 Nord ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) consistito nella diffusione sul proprio sito web di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell´art. 22, comma 8, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 22, comma 8, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO che, sotto il profilo della personalità dell´agente, l´Azienda è stata destinataria di un´ordinanza ingiunzione, datata 20 novembre 2014, per violazione delle misure minime di sicurezza e per inosservanza del provvedimento sulla videosorveglianza;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

all´ASL Napoli 2 Nord, con sede in Pozzuoli (NA), via C. Alvaro n. 8, P.I. 06321661214, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia