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Amministrazione della giustizia - Notificazione atti giudiziari - 10 giugno 1998 [41926]

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[doc. web. n. 41926]

Amministrazione della giustizia - Notificazione atti giudiziari - 10 giugno 1998

La notificazione degli atti giudiziari resta sottoposta alla speciale disciplina contenuta nel codice di procedura civile che non è stata al momento modificata dalla legge n. 675. A tutela della riservatezza degli interessati occorrerebbe prevedere in futiro particolari garanzie quali la comunicazione in plico chiuso, quando l´atto deve eszsere consegnato a persona diversa dal destinatario.

Roma, 10 giugno 1998
Al sig. (...)

e, p.c.
Ministero di Grazia e Giustizia
Ufficio Legislativo Commissione per l´attuazione
della legge n. 676/96 presieduta dal Pres. Fanelli
Via Arenula, 70
Roma

OGGETTO: Notificazione di atti giudiziari e riservatezza dei dati personali

Con la nota sopraindicata la S.V. ha sollevato il delicato problema relativo agli atti giudiziari civili, che in base alle norme processuali vigenti possono essere rilasciati, in copia aperta e leggibile, anche a persona diversa dal destinatario, e cioè o a familiari conviventi o al portiere dello stabile di abitazione, nonostante l´eventuale inclusione nell´atto di "dati sensibili" (art. 22 legge n. 675/96).

Al riguardo si osserva che la legge n. 675/96 non disciplina direttamente la formazione e la comunicazione degli atti del processo civile (art. 4 della legge), che restano per il momento sottoposti alla speciale disciplina del codice di procedura civile, che consente, alla persona che riceve l´atto, di verificarne la conformità all´originale su cui l´ufficiale giudiziario annota l´eventuale notificazione.

Tuttavia, tale garanzia diviene meramente formale, quando chi riceve l´atto è persona estranea alla cura degli interessi del destinatario. Inoltre, resta ferma in ogni caso l´esigenza di tutelare in maniera più adeguata la riservatezza della persona cui riferisce l´atto notificato, in particolare nei confronti del terzo cui venga notificato l´atto stesso. Pertanto, dovrebbe piuttosto prevedersi che la notifica avvenga in busta o plico chiuso quando non sia effettuata nelle mani del destinatario o eventualmente di una persona da lui indicata ( ad es. un collaboratore dello studio professionale).

Com´è noto, alcune proposte sono già all´esame del Parlamento e il Garante si riserva di contribuire attivamente, anche in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, alla definizione di regole più adeguate al nuovo quadro europeo in tema di riservatezza.

IL PRESIDENTE