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Trrattamento dei dati personali - Certificato di assistenza al parto - 11 agosto 1999 [41898]

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[doc. web n. 41898]

Trattamento dei dati personali - Certificato di assistenza al parto - 11 agosto 1999

La materia delle adozioni è regolata da specifiche disposizioni normative non modificate dalla legge 675 che non consentono il rilascio dell´unico certificato comprovante la maternità, ossia il certificato di assistenza al parto come confermato da orientamenti giurisprudenziali.


Roma, 11 agosto 1999

OGGETTO: certificato di assistenza al parto


Nel corso di una trasmissione del "Maurizio Costanzo Show" , Lei ha segnalato il suo desiderio di conoscere l´identità dei Suoi genitori naturali e le difficoltà incontrate al riguardo presso l´ospedale dove è nata e altri uffici.

La lettera da Lei indirizzata a questa Autorità nel novembre dello scorso anno non risulta pervenuta.

Dalle informazioni che Lei stessa ci ha fornito, e dalle visione della registrazione della trasmissione, abbiamo però appreso del Suo stato di figlia adottiva, della conoscenza accidentale che Lei ha avuto di questa circostanza e delle varie ricerche da Lei intraprese per identificare i Suoi genitori, che si sono arrestate di fronte al rifiuto dell´ospedale di fornire notizie o di rilasciare copie del certificato di assistenza al parto.

La questione da Lei sollevata non è regolata specificamente dalla normativa sulla tutela dei dati personali, essendo piuttosto dipendente da altre disposizioni della complessa normativa dello stato civile e delle adozioni.

Abbiamo comunque esaminato con attenzione il Suo caso e Le forniamo alcuni elementi di valutazione dai quali Lei potrà constatare che l´attuale ordinamento considera di regola prevalente la scelta del genitore di conservare l´anonimato rispetto all´interesse del figlio di conoscerne l´identità.

Più precisamente, la legge n. 675 non ha modificato le principali norme in materia di stato civile, anagrafe e adozioni (art. 43, comma 2 legge n. 675/96).

L´articolo 28 della legge 4 maggio 1984, n.183, che disciplina l´adozione e l´affidamento dei minori, dispone infatti che "l´ufficiale di stato civile e l´ufficiale di anagrafe devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell´autorità giudiziaria" .

Quanto al certificato di assistenza al parto, la più recente disciplina ha stabilito che "la dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l´eventuale volontà della madre di non essere nominata" (art. 2 legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998 n. 191).

Anche la giurisprudenza si è occupata della questione. In un caso, infatti, è stato respinto un ricorso presentato da una signora che, per motivi personali, chiedeva all´ospedale competente di aver accesso, in base alla legge n.241/90 sulla trasparenza amministrativa, alla documentazione attestante le generalità della propria madre e, in particolare, al certificato di assistenza al parto; tale accesso è stato negato ritenendo che si tratti di uno dei casi di segreto previsti dalla medesima legge n. 241 (Sent. T.A.R. Lazio sez. III ter del 17 luglio 1998).

In proposito, il tribunale amministrativo ha precisato che in tale caso l´accesso sia da escludere in quanto la conservazione dell´anonimato della madre, secondo la scelta compiuta all´epoca del parto, sarebbe collegata ad un "..interesse riconosciuto e protetto dall´attuale ordinamento". Il riconoscimento normativo del diritto della madre all´anonimato - rileva, in particolare, la sentenza del T.A.R. Lazio - sarebbe giustificato "non solo da esigenze di tutela della riservatezza della persona, ma anche da superiori ragioni attinenti alla salvaguardia degli interessi, giuridici e sociali, sia della famiglia legittima e dei suoi componenti sia degli stessi figli non riconosciuti".

In un altro caso un tribunale amministrativo ha stabilito che il giudice deve rilasciare l´autorizzazione per consentire al medico di conoscere i dati relativi genitori naturali del paziente, solo in caso vengano riscontrate nel soggetto patologie la cui cura necessita di accurati esami genetici (Ordinanza del Tribunale di Napoli del 24 luglio 1998, n. 322).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi che la materia delle adozioni è regolata da specifiche disposizioni normative non modificate dalla legge 675 che non consentono il rilascio dell´unico certificato comprovante la maternità, ossia il certificato di assistenza al parto come confermato dai suddetti orientamenti giurisprudenziali.

Questo quadro d´insieme è ulteriormente confermato dai lavori preparatori del prossimo "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell´ordinamento dello stato civile, ai sensi dell´art. 2, comma 12 della legge 127/97" , di cui si allega per conoscenza il parere di rilasciato da questa Autorità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Garante nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Le segnala che sono attualmente all´esame del Parlamento alcune proposte di legge di modifica della legge n. 4 maggio 1984, n. 183, che prendono in considerazione fra l´altro la delicata problematica da Lei evidenziata.

IL PRESIDENTE