g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 maggio 2015 [4174025]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4174025]

Provvedimento del 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 285 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 30 gennaio 2015 nei confronti di Banca Popolare di Milano scarl con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Domenico Romito, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), ha chiesto, con riguardo ad un rapporto di conto corrente e ad un contratto di deposito titoli sottoscritti dalla medesima,  di ottenere la conferma dell´esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché l´origine dei dati medesimi; l´interessata ha, in particolare, eccepito che l´Istituto di credito resistente, più volte richiesto sul punto, ha costantemente dichiarato di non detenere i dati in oggetto per decorrenza del termine decennale di conservazione previsto dalla normativa in materia bancaria, circostanza peraltro già accertata dall´Autorità giudiziaria, cui l´interessata si era rivolta al fine di ottenere la condanna della banca alla consegna della documentazione richiesta;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del  4 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 27 marzo 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 18 febbraio 2015 con cui l´Istituto di credito resistente, nel rappresentare che sulla vicenda oggetto di ricorso "il Tribunale di Milano si è già espresso in data 3 luglio 2014, respingendo le richieste dell´esponente", ha altresì rilevato di aver comunque fornito riscontro all´interpello preventivo avanzato dall´interessata nei termini di legge "tramite raccomandata del 29 dicembre 2014, con la quale (…) ribadiva nuovamente che i dati vengono conservati attenendosi alle disposizioni di cui all´art. 2220 del codice civile e all´art. 119 del Testo Unico Bancario e, di conseguenza, (…)  confermava la non esistenza dei dati oggetto della richiesta"; la Banca Popolare  di Milano ha pertanto rilevato che "la necessità di distruggere i dati personali al decorrere dei termini di legge non deriva da una decisione del Titolare del trattamento, ma è imposta da una precisa previsione di legge";

VISTA la nota del 9 aprile 2015 con cui la ricorrente ha ribadito le proprie istanze, eccependo che quando "fu formulata la richiesta di documentazione non erano trascorsi i 10 anni dall´ultima annotazione che coincide con la chiusura del rapporto";

RILEVATO che, da quanto emerso nel corso del procedimento, il titolare del trattamento, aveva provveduto a fornire adeguato riscontro all´interessata prima della presentazione del ricorso, ribadendo quanto già più volte  comunicatole in merito all´intervenuto decorso del termine obbligatorio di conservazione della documentazione bancaria, circostanza quest´ultima peraltro oggetto di accertamento da parte dell´Autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso infondato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia