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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cristina De Paulis - 5 febbraio 2015 [4173994]

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[doc. web n. 4173994]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cristina De Paulis - 5 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 71 del 5 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione datata 7 luglio 2011 con la quale è stata lamentata la ricezione di chiamate promozionali su un´utenza fissa a carattere riservato, l´Autorità ha effettuato un´articolata istruttoria all´esito della quale è stato accertato che Cristina De Paulis C.F.: DPL CST 78C59 H501F, nata a Roma il 19 marzo 1978 quale titolare dell´Impresa Individuale M.C. Comunication (cessata in data 1° febbraio 2012), con sede in Porto Viro (Ro), via XXIV Maggio n. 3 ha effettuato, in qualità di titolare del trattamento, un trattamento di dati personali finalizzato all´esecuzione di chiamate promozionali, senza rendere la prevista informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice) e senza aver acquisito il consenso ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 130, comma 3 del Codice;

VISTO il verbale n. 25340/75329 dell´ 11 ottobre 2012 con il quale sono state contestate al trasgressore, in persona del titolare, le violazioni amministrative previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130 del Codice rispetto al trattamento di dati personali della segnalante, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazioni amministrative nei confronti di Cristina De Paulis e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato alcun pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale il trasgressore, motivando come "(…) la piccolissima realtà commerciale, era sprovvista di quegli accorgimenti tecnici che avrebbero consentito di verificarne sia in entrata che in uscita, utenze obliterate", ha richiesto l´applicazione dell´ipotesi di minore gravità con la conseguente riduzione dell´importo delle sanzioni contestate;

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 11 marzo 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il trasgressore, ammettendo gli illeciti contestati, ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità per le violazioni contestate. Non si rileva, infatti, alcun elemento volto a sostanziare i requisiti della forza maggiore di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Circa gli importi delle sanzioni applicabili al caso di specie, si rileva come quelli indicati nella memoria difensiva non tengano conto della tassatività dei minimi edittali calcolati anche sulla base dell´applicazione dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice, che quantifica la riduzione applicabile pari a 2/5 degli importi indicati nelle singole fattispecie;

RILEVATO, pertanto, che il trasgressore ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) effettuando una chiamata promozionale, senza rendere la dovuta informativa alla segnalante ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi degli artt. 23 e 130, comma 3 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali gli artt. 23 e 130) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare delle sanzioni pecuniarie: con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 6.000,00 (seimila) diminuita a 2/5 per effetto dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice per un importo pari a euro 2.400,00 (duemilaquattrocento); con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis  deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) diminuita a 2/5 per effetto dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice per un importo pari a euro 4.000,00 (quattromila), per un importo complessivo pari a euro 6.400,00 (seimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Cristina De Paulis C.F.: DPL CST 78C59 H501F, nata a Roma il 19 marzo 1978 quale titolare dell´Impresa Individuale M.C. Comunication (cessata in data 1° febbraio 2012), con sede in Porto Viro (Ro), via XXIV Maggio n. 3, di pagare la somma complessiva di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione, frazionandola in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di 640,00 (seicentoquaranta) euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 febbraio 2015    

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia