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Provvedimento del 30 aprile 2015 [4132827]

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[doc. web n. 4132827]

Provvedimento del 30 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 259 del 30 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 23 gennaio 2015 nei confronti del Comune di San Felice Circeo, con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Aldo Pazzaglia, già dipendente del predetto Comune fino alla sua ricollocazione presso altra amministrazione all´esito di una procedura di mobilità del personale, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,  Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione del proprio nominativo, "associato ad una posizione lavorativa non più attuale", dal sito internet dell´amministrazione resistente e di avere accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale, nonché di conoscere il nominativo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati medesimi; ciò con particolare riferimento: a) ai dati afferenti gli atti e i verbali della commissione valutatrice delle istanze per la definizione della graduatoria di mobilità del personale dichiarato in esubero e la graduatoria medesima; b) ai dati contenuti "nei documenti giustificativi sulla base dei quali il segretario comunale, nella determinazione del segretario comunale n. 114 del 10.3.2014, ha ritenuto necessario apportare le rettifiche nei punteggi come da motivazione a margine"; c) ai dati relativi al provvedimento con cui la commissione valutatrice ha approvato le predette rettifiche; d) ai dati relativi ai certificati medici prodotti dal ricorrente nel periodo aprile-giugno 2014; e) ai dati contenuti nei "documenti comprovanti l´avvenuta verifica ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000 sulle attestazioni dei dott.ri (…) aventi ad oggetto le conoscenze tecniche dell´interessato di cui alla determinazione n. 273 del 12.6.2014, pagina 9";  con il ricorso l´interessato ha chiesto altresì la rettificazione e l´integrazione dei dati che lo riguardano contenuti nella predetta determinazione n. 273 del 12.6.2014 (e sugli atti ad essa propedeutici) - laddove riporta che lo stesso "riveste la categoria C dal 01.07.1999" – con altra dicitura che evidenzi che lo stesso "riveste la categoria C, ex VI qualifica funzionale, dal 01.10.1990" o, in alternativa, "riveste la VI qualifica funzionale, ora categoria C, dal 01.10.1990 e la categoria C, già VI qualifica funzionale, dal 31.03.1999"; ciò in quanto il dato personale, come attualmente riportato nella predetta determinazione, ad avviso del ricorrente, non risulterebbe esatto in quanto il ricorrente medesimo avrebbe "svolto le mansioni superiori di VI qualifica funzionale dal 05.10.1983 al 30.9.1990, giusto riconoscimento con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 6.6.1988" e ancora successivamente, per passaggio di qualifica, dal 1.10.1990 al 31.3.1999, data in cui -  in virtù del nuovo sistema di classificazione introdotto dal contratto collettivo nazionale del 1999 - la VI qualifica funzionale è transitata nella "categoria C"; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 23 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 19 febbraio e del 16 marzo 2015, con le quali il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Vincenzo Puca, nel ritenere opportuno ricostruire "il quadro fattuale e normativo nel quale va ricompresa la vicenda" in esame,  ha rappresentato che a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale del 21.12.2012, il Comune resistente era "tenuto ad una serie di adempimenti obbligatori, in parte con termini perentori, prescritti dagli artt. 244 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 (…)"; in particolare "l´Ente locale ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione (…)"; ciò premesso, l´amministrazione resistente, dopo una prima deliberazione (n. 100 del 1.6.2013) che non ha ottenuto l´approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, "ha adottato un nuovo atto deliberativo prevedente una dotazione organica entro il valore finanziario corrispondente a 61 posti a tempo pieno in conformità alle disposizioni di cui all´art. 259 comma 6 TUEL ed ha posto in essere gli adempimenti conseguenti nel rispetto delle procedure dettate dal d.lgs. 165/2001; quindi "provvedeva, con determinazione n. 114 del 10/3/2014, all´approvazione in via provvisoria della graduatoria dei dipendenti in esubero, previa correzione di alcuni errori marginali nell´attribuzione del punteggio ai singoli dipendenti, correzione che, peraltro, lasciava inalterato l´ordine della graduatoria"; da ultimo, "effettuata la verifica delle dichiarazioni presentate dai dipendenti resa obbligatoria dall´art. 71 D.P.R. 445/2000, in data 12/6/2014, l´Amministrazione comunale ha adottato, con determinazione n. 273 la graduatoria definitiva del personale posto in mobilità";  l´ente resistente ha inoltre evidenziato che "il descritto procedimento e gli atti più significativi dello stesso" (determinazioni nn. 114 e 273 del 2014), oltre ad essere stati oggetto di impugnativa dinanzi al giudice del lavoro per comportamento antisindacale (rigettato con decreto del 30/7/2014), sono stati impugnati dinanzi al Tar Lazio da tre gruppi di dipendenti risultati in eccedenza e il giudice amministrativo ha respinto tutte le domande cautelari in primo e in secondo grado; la parte resistente ha quindi affermato che le istanze di accesso e di rettifica formulate dal ricorrente appaiono evidentemente "strumentali al tentativo di rimuovere la situazione di accertata legittimità di tutti gli atti del procedimento", posto che: a) i documenti attinenti al procedimento di cui il ricorrente ha chiesto la comunicazione "possono essere acquisiti mediante l´apposito procedimento dettato dalla legge n. 241/1990"; b) la rettifica della  graduatoria approvata con determinazione n. 273 del 12/6/2014 (graduatoria definitiva del personale posto in mobilità) potrebbe avere luogo soltanto all´esito di un´impugnativa della graduatoria medesima dinanzi al competente giudice del lavoro ed eventualmente al giudice amministrativo; in proposito l´ Amministrazione resistente ha peraltro precisato che la predetta graduatoria è stata effettuata in base a criteri predeterminati (deliberazione Giunta comunale 11/2014) che prevedevano esclusivamente l´anzianità di servizio nell´ultima qualifica funzionale giuridica e/o economica (punto A) e il periodo di lavoro prestato indipendentemente dalla qualifica (punto B); sulla base di tali criteri al ricorrente è stato assegnato un punteggio che tiene conto, da un lato, del suo inquadramento "in categoria C a decorrere dall´1/7/1999, data in cui con il CCNL del 1999  i V livelli funzionali sono transitati ed accorpati nella categoria C" e, dall´altro, a ponderazione del parametro precedente, degli anni di servizio comunque prestati presso il Comune o presso altra amministrazione; l´ente resistente, nel sottolineare peraltro che "la determinazione n. 273 è datata 12/6/2014 ed è quindi intervenuta tre mesi dopo la determinazione n. 114 del 10/3/2014 di approvazione della graduatoria provvisoria", senza che il ricorrente, "nel tempo intercorso, abbia rilevato alcunché", ha precisato che la graduatoria in questione non è in alcun modo assimilabile allo "stato di servizio del dipendente" dove è invece trascritta la storia lavorativa del ricorrente; nella medesima nota, infine, la resistente, dopo aver fornito riscontro in ordine agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ha affermato che, per quanto concerne la richiesta di cancellazione del nominativo dell´interessato dal sito internet, la stessa "è stata effettuata da tempo";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi  il 24 marzo 2015 presso la sede di questa Autorità, nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le richieste formulate con il ricorso, mentre il titolare del trattamento, dopo aver sottolineato la genericità della richiesta di accesso, ha ribadito l´infondatezza della richiesta di rettifica ed integrazione dei dati contenuti nella graduatoria di cui alla determinazione n. 273/2014; ciò in quanto "nella graduatoria vanno inseriti esclusivamente i dati personali richiesti dai criteri predeterminati ex lege (art. 5 l. 223/1991; art. 6, c. 1 e 33 del d.lgs. 165/2001, integrato dal D.M. 16/3/2011) in base ai quali è stata effettuata la graduatoria medesima (…) e non invece tutti i dati afferenti il servizio del ricorrente presso il Comune (dati questi che sono contenuti nell´apposito certificato denominato stato di servizio nel quale è riportata l´intera storia lavorativa del ricorrente presso il Comune)"; l´amministrazione resistente, nel corso dell´audizione, ha altresì preso atto della disponibilità manifestata dal ricorrente nel corso dell´audizione medesima di limitare la richiesta di accesso ai dati in possesso dell´ufficio del personale, "attualmente diretto dalla dott.ssa Laforgia, in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell´art. 107 del d.lgs. 267/2000";

VISTA la nota del 2 aprile 2015 con cui il ricorrente, con riferimento alla richiesta di rettifica del dato contenuto nella determinazione n. 273, ha rappresentato che "la ricostruzione effettuata dalla controparte è falsa" in quanto la richiesta non riguarda "l´attribuzione di un punteggio diverso da quello attribuito" bensì solamente la rettifica di un dato in ragione "dell´indebita omissione di un fatto, ossia la sua  vera e completa storia lavorativa"; il ricorrente ha infatti evidenziato che l´amministrazione resistente, nella determinazione in questione, avrebbe "cancellato oltre 17 anni di servizio, maturati nella VI qualifica funzionale"; infatti, ai sensi dell´art. 7 del contratto collettivo nazionale del 31.3.1999 di revisione del sistema di classificazione "il personale in servizio alla data del presente CCNL è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale (…), secondo le prescrizioni della allegata tabella C"; quest´ultima "prevede che alla previgente VI qualifica funzionale corrisponda, appunto, la nuova categoria C"; il ricorrente ha quindi chiesto la rettifica del proprio dato rappresentando di "avere la VI qualifica funzionale, per incarico per mansioni superiori, dal 5/10/1983 al 30/9/1990 e, per passaggio di qualifica, dal 1/10/1990 al 31/3/1999 quando, con effetto dalla data di stipulazione del CCNL, è stato inserito nella categoria corrispondente alla qualifica posseduta, nella quale è tutt´ora anche se medio tempore trasferitosi presso altro Comune"; quanto invece alla richiesta di conoscere gli estremi del titolare e del responsabile del trattamento, il ricorrente ha contestato l´affermazione di controparte secondo cui il responsabile è la dott.ssa Laforgia, in quanto "la determinazione n. 273 reca la firma del responsabile del settore amministrazione generale, indicato nella persona del dott. Francesco Zeoli";

VISTE le note del 21 e 23 aprile 2015 con le quali il Comune di San Felice Circeo, nel precisare di avere fornito riscontro alle istanze formulate dal ricorrente in data 10 dicembre 2014 (ora riproposte con il ricorso in esame nei punti da a) a e)) già con le note del 12 dicembre 2014 e 18 febbraio 2015, ha trasmesso all´interessato "la documentazione richiesta afferente il suo fascicolo personale ivi comprese le certificazioni mediche", precisando altresì che per quanto riguarda i dati contenuti nella documentazione "inerente la procedura per la messa in disponibilità del personale del Comune - in dissesto finanziario - eccedente quello determinato dalla legge", gli stessi sono stati trattati, per le relative finalità istituzionali, dal Comune medesimo e dall´apposita Commissione; trattasi in particolare delle "generalità dell´interessato e dei dati afferenti "l´anzianità di servizio" necessari per la valutazione e l´attribuzione del punteggio, in base ai criteri fissati dal bando (…)"; nelle medesime note la parte resistente ha nuovamente ribadito che "la determinazione n. 273 del 16 giugno 2014 (e gli atti ad essa propedeutici) relativa alla individuazione del personale in esubero, è l´atto conclusivo di un procedimento concorsuale rigidamente disciplinato dall´art. 6 e art. 33 del d.lg.s. 165/2001, secondo i criteri da predeterminarsi con le organizzazioni sindacali ex art. 33 comma 6 del d.lg.s. 165/2001 o in mancanza con l´applicazione delle disposizioni di cui alla l. 223/1991"; ciò posto, l´amministrazione resistente ha quindi ribadito che "nel provvedimento di approvazione di una graduatoria concorsuale debbono essere inseriti soltanto i dati relativi ai criteri prescritti dal bando", criteri che, con riferimento all´anzianità di servizio, sono stati stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 11/2014; ne deriva, ha aggiunto, che è necessariamente "priva di pregio la richiesta del ricorrente di inserire nella determinazione 273/2014, altri elementi non contemplati dal bando"; la resistente ha infine ribadito che il responsabile del trattamento dei dati personali dell´interessato è la dott.ssa Laforgia, quale responsabile del corrispondente servizio affari generali e del personale;

VISTA la nota del 28 aprile 2015 con la quale il ricorrente, nel sottolineare "la tardiva e copiosa produzione documentale" della controparte, ha ribadito la richiesta di rettifica dei propri dati personali evidenziando di non avere mai chiesto "la rettifica della graduatoria bensì la sola rettifica dei suoi dati personali illegittimamente trattati";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione tra la richiesta di accesso a documenti amministrativi, effettuata ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che implica il diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; rilevato che tale diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente all´interessato di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la sola comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero - quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa secondo una valutazione che pertiene al titolare medesimo - la consegna in copia dei documenti, con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10 commi 4 e 5 del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, in ordine alle istanze avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 commi 1 e 2 del Codice, l´amministrazione resistente ha fornito un sufficiente riscontro all´interessato, sia prima che nel corso del procedimento, fornendo indicazioni sul responsabile del trattamento (precisando, in particolare, quale ufficio dell´organizzazione interna ha trattato e tuttora conserva i dati personali del ricorrente per le finalità di gestione del rapporto di lavoro) e trasmettendo allo stesso la documentazione afferente il suo fascicolo personale, ivi comprese le certificazioni mediche richieste; rilevato altresì che, per quanto attiene i dati personali contenuti nei documenti inerenti la procedura concorsuale finalizzata alla  determinazione del personale eccedente quello determinato dalla legge, la resistente ha dichiarato che gli stessi ("generalità dell´interessato e dati afferenti "l´anzianità di servizio") sono stati trattati dal Comune medesimo e dall´apposita Commissione "per la valutazione e l´attribuzione del punteggio, in base ai criteri fissati dal bando (…)"; ritenuto quindi che sul punto deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO altresì che deve essere parimenti dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione del nominativo del ricorrente dal sito internet dell´amministrazione resistente, avendo quest´ultima provveduto in tal senso nel corso del procedimento;

RILEVATO che, con riferimento all´ulteriore richiesta del ricorrente di rettificazione ed integrazione dei dati contenuti nella Determinazione del settore amministrazione generale n. 273 del 12 giugno 2014 (e negli atti presupposti) riferiti all´anzianità di servizio maturata nella VI qualifica funzionale, allo stato delle risultanze istruttorie, non sussistono elementi per ritenere che gli stessi non siano esatti; ciò in quanto lo svolgimento della procedura di rideterminazione della dotazione organica (e la conseguente dichiarazione di eccedenza del personale in servizio e, quindi, l´approvazione della graduatoria definitiva del personale posto in mobilità) è puntualmente disciplinato dalla legge (art. 6 comma 1 e art. 33 del d.lgs. 165/2001; decreto Ministero dell´Interno 16/3/2011; art. 259 e ss. del d.lgs. 267/2000; deliberazione della Giunta comunale n. 11/2014 e art. 5  della l. 223/1991) e i dati trattati nell´ambito del provvedimento conclusivo sono correttamente riportati, tenendo conto dei criteri predeterminati nelle citate norme; ritenuto pertanto che in ordine a tale profilo il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RILEVATO, tuttavia, che resta impregiudicato il diritto dell´interessato di adire la competente Autorità giudiziaria al fine di far valere in giudizio eventuali situazioni soggettive ritenute lese il cui accertamento non rientra nella competenza di questa Autorità;

RITENUTO di dover compensare tra le parti le spese del procedimento in ragione della complessità vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle richieste di accesso formulate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione del nominativo del ricorrente dal sito internet dell´amministrazione resistente;

c) dichiara infondata la richiesta di rettificazione ed integrazione dei dati personali del ricorrente contenuti nella determinazione del settore amministrazione generale n. 273 del 12 giugno 2014 e negli atti presupposti;

d) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 aprile 2015   

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia