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Privati ed enti pubblici economici - Riconoscimento del titolo di maestro di sci da parte di cittadini stranieri - 4 marzo 1999 [41095]

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 [doc. web n. 41095]

Privati ed enti pubblici economici - Riconoscimento del titolo di maestro di sci da parte di cittadini stranieri - 4 marzo 1999

Ai fini dell´istruttoria delle istanze per ottenere il riconoscimento del titolo di maestro di sci in Italia, i dati personali riguardanti gli interessati richiedenti possano essere comunicati alla Federazione italiana sport invernali e al collegio nazionale dei maestri di sci, in base alla disciplina prevista dall´art. 27, comma 3 della legge n. 675, la quale consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare dati a soggetti privati qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Roma, 4 marzo 1999

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio rapporti con gli organismi sportivi
00100 Roma


Oggetto: trasmissione alla Federazione italiana sport invernali e al collegio nazionale maestri di sci delle richieste di cittadini stranieri intese ad ottenere il riconoscimento del titolo di maestro di sci in Italia



È stato formulato un quesito in ordine alla possibilità per le competenti amministrazioni italiane di comunicare alla Federazione italiana sport invernali e al collegio nazionale maestri di sci i dati personali contenuti nelle richieste di riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci rilasciato all´estero, nell´ambito dell´attività istruttoria prevista per tale procedimento.

Occorre preliminarmente osservare che le federazioni sportive nazionali, secondo giurisprudenza, "partecipano della natura pubblica del CONI quali organi di questo", ma hanno natura prevalente di soggetti privati (Cass. Sez. Un. Civ., 26 ottobre 1989, n. 4399; C.d.S., Sez.II, par. 6 luglio 1983, n. 326).

Anche il collegio nazionale maestri di sci, istituito ai sensi dell´art. 15 della legge n. 81/1991, ha natura giuridica di soggetto privato.

Di conseguenza, la disciplina di riferimento per il trattamento da parte dei soggetti pubblici dei dati personali diversi da quelli "sensibili" è contenuta nell´art. 27 della legge n. 675/1996, il quale consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare dati a soggetti privati qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

La base normativa prevista da tale disposizione sussiste nel caso di specie.

Infatti la legge 8 marzo 1991, n. 81, recante i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, dispone (art. 12) che le regioni disciplinano l´esercizio non saltuario nel proprio territorio dell´attività dei maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani, e che l´autorizzazione all´esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, d´intesa con il collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza dei titoli e della reciprocità.

La legge prevede quindi espressamente l´intervento dei suddetti organismi ai fini dell´autorizzazione all´esercizio della professione di maestro di sci, demandando ad essi, in particolare, il riconoscimento della equivalenza dei titoli e, quindi, la necessaria conoscenza dei dati personali dei richiedenti il riconoscimento stesso.

In conclusione, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, deve ritenersi che, ai fini dell´istruttoria delle istanze per ottenere il riconoscimento del titolo di maestro di sci in Italia, i dati personali riguardanti gli interessati richiedenti possano essere comunicati alla Federazione italiana sport invernali e al collegio nazionale dei maestri di sci.

Tale evenienza dovrà essere ovviamente menzionata nell´informativa fornita al richiedente il riconoscimento del titolo, ai sensi dell´art. 10, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996.

Il Presidente