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Provvedimento del 16 aprile 2015 [4079578]

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[doc. web n. 4079578]

Provvedimento del 16 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 234 del 16 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 13 gennaio 2015 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e di Banca d´Italia, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Stefano Pettorino, ha chiesto la cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti presso la Camera di Commercio di Roma in relazione a quattro assegni tratti su Poste Italiane S.p.A.; il ricorrente ha infatti sostenuto, in relazione all´assegno emesso il 6 febbraio 2014 di  euro 3.600,00 protestato il 14 febbraio 2014, che Poste Italiane S.p.A., dopo aver provveduto in data 17 marzo 2014 alla cancellazione della relativa segnalazione alla Centrale d´Allarme Interbancaria-C.A.I. (cancellazione avvenuta nel corso del procedimento dinanzi al Garante fra le medesime parti conclusosi con il provvedimento di non luogo a provvedere del 22 maggio 2014) avrebbe dovuto procedere, "quantomeno nella stessa data del 17 marzo 2014" in cui era avvenuta la cancellazione dalla C.A.I., anche alla cancellazione del protesto dell´assegno in questione; quanto, invece, ai restanti assegni (di euro 1.318,00 protestato il 9 maggio 2014, di euro 3.378,00 protestato il 14 maggio 2014, e di euro 1.760,00 protestato il 14 maggio 2014), il ricorrente ha precisato che, pur avendo i beneficiari dei titoli provveduto al richiamo degli assegni presso la loro banca, "inopinatamente, gli assegni sono stati protestati"; in ordine alla posizione della Banca d´Italia, il ricorrente ha sostenuto che, avendo quest´ultima operato la levata dei protesti in Stanza di Compensazione, è, a proprio parere, l´organo deputato a chiedere alla Camera di Commercio di Roma la cancellazione del nominativo del ricorrente dal Registro Informatico dei Protesti;  rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 28 gennaio 2015 con la quale Poste Italiane S.p.A., richiamandosi a quanto già comunicato al ricorrente il 12 gennaio 2015, ha sostenuto la liceità del trattamento svolto in relazione ai protesti in questione; infatti, per ciò che riguarda il protesto dell´assegno emesso il 6 febbraio 2014 per euro 3.600, pur avendo cancellato la relativa iscrizione presso la Centrale d´allarme Interbancaria (disposta per "Mancanza di autorizzazione" ex art. 1 Legge n. 386/90), ha provveduto, in data 18 marzo 2014, a variare la causale di protesto da "Mancanza di autorizzazione" a "Mancanza fondi" presso il Registro Informatico dei Protesti in quanto al momento della presentazione il conto del traente presentava fondi comunque insufficienti al pagamento del titolo; per quanto concerne i restanti tre assegni, emessi e rimasti insoluti per mancanza fondi, richiamati dai beneficiari solo successivamente all´avvenuto protesto, il ricorrente, essendo intervenuto il pagamento tardivo dei titoli nei termini utili, ha potuto evitare l´iscrizione nella Centrale d´Allarme Interbancaria, ma non l´iscrizione del proprio nominativo nel Registro Informatico dei Protesti, nel quale, peraltro, lo stesso risulta iscritto sin dal 2013, a riprova di un´irregolare gestione del conto corrente;

VISTA la memoria depositata in data 30 gennaio 2015 con cui la Banca d´Italia ha eccepito l´inammissibilità e l´infondatezza del ricorso proposto nei propri confronti; la Banca d´Italia, infatti, nel fare cenno alla normativa che regola il funzionamento delle Stanze di Compensazione con specifico riferimento al rilascio delle dichiarazioni sostitutive di protesto (sostanzialmente equivalenti al protesto), ha precisato che i controlli effettuati dalle Stanze di Compensazione nel rilascio di tali dichiarazioni sono limitati alla regolarità formale del titolo sostanziandosi, pertanto, in un atto certificativo di dati forniti dal trattario che "è l´unico responsabile dell´individuazione dei nominativi da protestare e dei motivi del rifiuto del pagamento"; del resto, nel caso di specie, "il ricorrente non ha dedotto alcun comportamento antigiuridico del Capo della Stanza" di Compensazione che "ha rilasciato le dichiarazioni equivalenti al protesto in conformità alle indicazioni trasmesse, nel rispetto della normativa vigente, dalla trattaria Poste Italiane S.p.A.";

VISTA la nota del 22 marzo 2015 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota del 3 aprile 2015 con la quale Poste Italiane S.p.A. ha ribadito quanto già  espresso in precedenza;

RILEVATO che il ricorso è stato legittimamente proposto sia nei confronti di Poste Italiane S.p.A. che nei confronti della Banca d´Italia avendo entrambi per le proprie competenze trattato i dati personali che riguardano il ricorrente;

RILEVATO che la contestata iscrizione dei dati del ricorrente nel Registro Informatico dei Protesti istituito con Legge 15 novembre 1995 n. 480 è avvenuto con modalità che non risultano, alla luce degli elementi emersi nel corso dell´istruttoria, aver violato le disposizioni concernenti la specifica normativa di settore, anche in relazione alle circolari ed istruzioni applicative; dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni rese da Poste Italiane S.p.A., della cui veridicità la stessa risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), emerge infatti che gli assegni in questione sono rimasti impagati per mancanza fondi e conseguentemente protestati, a nulla rilevando il richiamo dei titoli disposto dai beneficiari degli stessi intervenuto tardivamente perché successivo alla levata dei protesti né la prova del c.d. "pagamento tardivo" dei titoli fornita ai sensi dell´art. 8 della Legge n. 386/90; ritenuto pertanto che, stante la legittimità dell´iscrizione del ricorrente presso il Registro Informatico dei Protesti in relazione agli assegni in questione, il ricorso deve essere  dichiarato infondato;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e  10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria  con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia