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Provvedimento del 16 aprile 2015 [4079393]

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[doc. web n. 4079393]

Provvedimento del 16 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 232 del 16 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 gennaio 2015 nei confronti di Alessandro Chiavini, nella sua qualità di amministratore del Condominio di via G. Valli n. 58 sito in Roma, con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Aldo Antonio Pazzaglia, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, l´indicazione dell´origine, delle finalità e della logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, "la distinta della somma complessiva di € 5.852,67 indicata nel sollecito del 20/12/2013 quale "Saldo ordinaria 2012/a debito" (…) distinta per anno e per titolo, specificando per ognuno di essi, (…) il soggetto titolare della proprietà dell´unità (…) e quindi tenuto in via diretta al pagamento", nonché "la specificazione della somma di € 917,38 qualificato come "Saldo ordinaria 2012/versato" (…) indicando l´imputazione dei singoli pagamenti ricevuti dal Condominio in ordine" alla medesima unità; il ricorrente, beneficiario dal novembre 2010 di un contratto di leasing relativo ad un´unità immobiliare di proprietà della CredemLeasing S.p.A. sita all´interno della compagine condominiale, ha lamentato l´ingiusto addebito a suo carico di oneri condominiali, risalenti ad un periodo anteriore alla sottoscrizione del contratto citato, richiesti dall´amministratore resistente alla società proprietaria dell´immobile e da quest´ultima inoltrati all´interessato sotto forma di unico importo cumulativo con la dicitura "Saldo ordinaria 2012"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 gennaio 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 26 gennaio 2015 con cui il resistente ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato, trasmettendo altresì l´estratto conto aggiornato delle rate da saldare e comunicando che, al fine di evitare disguidi, le future comunicazioni saranno inviate direttamente alla società proprietaria dell´immobile la quale dovrà indicare in maniera puntuale la ripartizione delle spese condominiali tra la medesima e l´utilizzatore dell´unità immobiliare interessata;

VISTA la nota del 30 gennaio 2015 con cui il ricorrente, prendendo atto del riscontro ottenuto, si è dichiarato parzialmente soddisfatto contestando, con riguardo all´estratto conto ricevuto, che in quest´ultimo è riportata, sotto la voce "Saldo Ordinaria 2013", "la somma degli oneri condominiali dovuti, compresi quelli maturati prima che CredemLeasing acquistasse e, soprattutto, che il sig. XY sottoscrivesse il contratto di leasing obbligandosi a rimborsare alla CredemLeasing tutti gli oneri condominiali stessi" e chiedendo pertanto la suddivisione della voce ""Saldo Ordinaria 2013" (o "Saldo Ordinaria Iniziale 2014") in due, l´una relativa al periodo fino al novembre 2010 e l´altra da dicembre 2010 in poi";

VISTA la nota del 20 marzo 2015 con cui il resistente ha inviato la documentazione "attestante il saldo 2008 dovuto in solido dal precedente proprietario" dichiarando che "tale debito è stato stornato al locatore e addebitato al proprietario", facendo tuttavia riferimento alla regolazione dei rapporti tra CredemLeasing S.p.A. e gli utilizzatori dell´immobile precedenti al ricorrente;

RILEVATO che l´art. 7 del Codice consente di esercitare specifici diritti aventi ad oggetto dati personali riferiti all´interessato che siano oggetto di trattamento da parte di colui nei confronti del quale viene avanzata la relativa istanza; rilevato che, nel caso di specie, unitamente a richieste riconducibili a tale profilo ne  risultano altresì formulate  altre, quale quella inerente la rettifica del saldo condominiale dovuto dal ricorrente, non strettamente ascrivibili alla definizione di dato personale come intesa dal Codice ma attinenti a profili contabili connessi al rapporto contrattuale intercorso tra il proprietario dell´unità immobiliare (CredemLeasing S.p.A.) e il ricorrente, la cui interpretazione deve essere necessariamente rimessa alle parti o, in caso di disaccordo tra le stesse, all´autorità giudiziaria; ritenuto pertanto, sotto tale profilo, di dover dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili, avendo il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste legittimamente avanzabili ai sensi dell´art. 7 del Codice;

2) dichiara inammissibili le ulteriori richieste;

3) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia