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Diritto di accesso - Dati personali concernenti chiamate telefoniche - 5 dicembre 2001 [40683]

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 [doc web n. 40683]

Diritto di accesso - Dati personali concernenti chiamate telefoniche - 5 dicembre 2001

Nel caso di esercizio del diritto di accesso, sono conoscibili i dati personali concernenti il traffico telefonico sia "in uscita", sia "in entrata" sull´utenza telefonica dell´interessato. Con specifico riferimento al traffico "in entrata", il diritto di accesso si estende ai dati non ancora registrati, a quelli disseminati in più luoghi ed archivi ed a quelli conservati in modo disorganico; restano invece esclusi, secondo una valutazione da effettuare caso per caso nel quadro delle condizioni tecniche di settore, i dati personali non raccolti o che divengono materialmente esistenti solo a seguito di una specifica e complessa attività creativa, eventualmente realizzabile soltanto in virtù della collaborazione resa da altri soggetti.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY

nei confronti di

Telecom Italia S.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Pescatore e Lorella Bianchi presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, titolare di un´utenza telefonica di rete fissa, lamenta di non avere ricevuto un riscontro positivo ad una richiesta volta ad ottenere da Telecom Italia S.p.a. i tabulati relativi al traffico telefonico per un arco temporale compreso fra aprile e luglio 2000, "senza il mascheramento delle ultime tre cifre", limitatamente ad alcuni periodi per i quali si è chiesto di accedere a dati identificativi di telefonate in entrata ed in uscita o di sole chiamate in entrata.

La richiesta sarebbe motivata dall´esigenza di effettuare un riscontro su una chiamata in uscita diretta al figlio del ricorrente, che sarebbe stata effettuata presso l´utenza in questione, ma di cui non vi sarebbe traccia nella fatturazione dettagliata relativa ai periodi indicati. Ad avviso del ricorrente, tale chiamata potrebbe essere rintracciata sulla base di un riscontro con altre connesse chiamate "in entrata" e "in uscita".

Con il ricorso viene anche chiesto di addebitare al titolare del trattamento le spese del procedimento.

2. Con nota n. 12589 del 7 novembre 2001 questa Autorità, preso atto dell´assenso delle parti formulato ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, ha comunicato che il termine per la decisione del ricorso era prorogato di venti giorni.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato il 24 ottobre 2001 ai sensi del citato art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Telecom Italia S.p.a. ha risposto al ricorrente con nota anticipata via fax il 20 novembre 2001 con la quale ha evidenziato:

  • di trattare i "dati relativi al traffico ed alla fatturazione in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di privacy nel settore delle telecomunicazioni";
  • che "l´estrazione dei dati di traffico viene effettuata attraverso peculiari funzionalità dei sistemi informatici particolarmente complesse in quanto, trattandosi di dati storicizzati, necessita di tempi di attesa variabili in relazione al periodo di riferimento";
  • che i "sistemi registrano solo le telefonate andate a buon fine…e non anche quelle telefonate prive del collegamento telefonico";
  • di aver già trasmesso"la documentazione integrale degli addebiti" riferita ai mesi di maggio e giugno 2000 manifestando la disponibilità a fornire all´interessato la documentazione relativa al periodo da aprile ad agosto 2000 con riferimento ai dati di traffico telefonico in uscita.

Con memoria depositata presso questa Autorità il 16 novembre 2001, Telecom Italia S.p.a. ha poi sostenuto:

  • che l´interessato intende accedere a tutti i dati relativi al traffico telefonico senza fornire adeguate motivazioni al riguardo, pur richiedendo informazioni riferite anche a terzi;
  • che l´estrazione dei dati di traffico "in entrata" comporterebbe "difficoltà consistentissime" legate alla necessità di "analizzare tutto il traffico in uscita da tutte le utenze fisse nel periodo di tempo indicato, ed eventualmente, da tutte le direttrici estere", con un impegno tecnico e finanziario esorbitante in relazione ad una archiviazione quotidiana di più di centotrenta milioni di telefonate;
  • che tale ricerca verrebbe attualmente effettuata solo su espresso ordine dell´autorità giudiziaria, in ordine a ricerche mirate e temporalmente limitate riferite a procedimenti penali ed al fine di acquisire elementi di prova;
  • che "l´eventuale allestimento di archivi di dati relativi al traffico in entrata" potrebbe risultare oltre tutto illecito alla luce del d.lg. n. 171/1998, dovendo la finalità di trattamento e conservazione dei dati di traffico essere solo quella della fatturazione degli addebiti ai clienti;
  • che la comunicazione dei dati riferiti al traffico in entrata si porrebbe in contraddizione con il d.lg. n. 171/1998 anche in riferimento alla disciplina dell´eliminazione della presentazione della linea chiamante (art. 6, comma 1, d.lg. cit.);
  • di essere disponibile, per quanto concerne la richiesta di conoscere i dati riferiti alle chiamate in uscita, a fornire il dettaglio del traffico in uscita mascherato nelle ultime tre cifre ed a fornire il dettaglio "di singole, specifiche telefonate" nell´eventualità di specifiche richieste sorrette da adeguata motivazione.

3. Le posizioni di Telecom Italia S.p.a. sono state ribadite nel corso dell´audizione tenutasi il 29 novembre 2001 alla quale, per conto della società, hanno preso parte anche responsabili dell´area tecnica della società.

In tale circostanza il titolare del trattamento ha posto in luce:

  • in via preliminare, la carenza di legittimazione del ricorrente in ordine ad alcune richieste formulate, che farebbero riferimento ad utenze intestate a terzi;
  • nel merito, le caratteristiche tecniche del processo di raccolta dei dati relativi al traffico telefonico in uscita, che sarebbe basato su una complessa "architettura di rete" organizzata per garantire "la completezza e la correttezza dei dati trasferiti e conseguentemente l´addebito corretto della telefonata all´abbonato";
  • che tale rete sarebbe organizzata con una struttura a piramide su base territoriale, imperniata su quattro livelli che, partendo da circa 11.000 centraline di base, arriverebbe a quattro C.e.d. territoriali attraverso n. 660 "stadi di gruppo urbani" e n. 17 centri di esercizio e manutenzione;
  • che la registrazione dei dati di traffico all´interno dei C.e.d. riguarderebbe le sole telefonate che comportano un addebito, "con esclusione…delle chiamate non risposte o il cui numero risulti occupato, tecnicamente definite tentativi di chiamate";
  • che in ragione del sistema descritto la ricostruzione del traffico in entrata presupporrebbe "una complessa attività creativa" attraverso un´attività inversa a quella per la quale l´architettura di rete è organizzata, con un impiego di risorse umane diverse da quelle quotidianamente impiegate nei C.e.d. per le operazioni finalizzate alla fatturazione ed un ingente, correlato dispendio economico;
  • che, più specificamente, l´attività di ricostruzione del traffico in entrata "consiste nell´analizzare all´interno di tutti e quattro i C.e.d. il traffico uscente al fine di individuare i numeri che hanno eventualmente contattato il numero telefonico chiamato oggetto di indagine".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

4. Il ricorso concerne l´accesso dell´interessato ai dati personali relativi a chiamate telefoniche "in entrata" e "in uscita" effettuate da un´utenza fissa.

Tali tipi di dati rientrano, in via generale, nell´ambito applicativo della legge n. 675/1996. Infatti, come da ultimo ribadito nella decisione del Garante del 17 ottobre 2001 (pubblicata nel sito web www.garanteprivacy.it), i dati relativi ad entrambi i predetti tipi di chiamate sono da considerare dati personali dell´interessato ai sensi dell´art. 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, contenendo informazioni allo stesso ricollegabili, relative ai contatti intrapresi nella sfera personale o nella vita di relazione, nell´attivare o ricevere comunicazioni, secondo l´ampia nozione di "dato personale" introdotta dalla legge n. 675/1996 (v. anche il provvedimento del Garante del 5 ottobre 1998, in Bollettino del Garante n. 6, p. 101).

Con riferimento alla richiesta di accedere ai dati di traffico "in uscita", la società non ha fornito un riscontro idoneo.

Telecom Italia S.p.a. ha infatti consegnato una parte dei tabulati contenenti i dati in questione ed ha manifestato l´intenzione di mettere a disposizione quelli riferiti agli altri periodi richiesti, ma solo previo oscuramento delle ultime tre cifre dei numeri telefonici in questione (riservandosi di fornire il dettaglio "di singole, specifiche telefonate" nell´eventualità di specifiche richieste sorrette da adeguata motivazione).

Le richieste dell´interessato sono state però presentate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675, norma che attribuisce un generale diritto di accesso ai dati personali in capo ad ogni interessato e che per il suo esercizio non richiede che lo stesso fornisca giustificazioni o motivazioni specifiche in ordine alle relative ragioni. Per questo aspetto non è fondata l´eccezione della società relativa alla disciplina della fatturazione dettagliata delle chiamate di cui all´art. 5, comma 3, del d.lg. n. 171/1998, la quale non è ostativa all´esercizio del diritto di accesso ai dati personali. Si tratta infatti di due disposizioni aventi finalità diverse come provato anche dall´art. 13 del medesimo d.lg. n. 171/1998, il quale, per quanto non specificamente previsto in tale decreto, richiama appunto la vigenza delle disposizioni di carattere generale di cui alla legge n. 675.

Per quanto riguarda le chiamate in uscita, la richiesta del ricorrente deve essere quindi accolta. La società dovrà pertanto fornire all´interessato un riscontro completo ed esaustivo alla richiesta presentata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, fornendo all´interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 15 gennaio 2002, copia dei dati personali relativi alle chiamate in uscita con l´indicazione integrale delle cifre dei numeri chiamati.

Ciò con riferimento anche alle telefonate in uscita del mese di maggio del 2000 "inizianti con il numero 0781-61… e 0781-88…" per le quali il titolare del trattamento ha eccepito un´asserita carenza di legittimazione, dovendo intendersi la richiesta come volta a conoscere solo le telefonate in uscita indirizzate verso tali numeri, anziché come richiesta di conoscere il traffico in uscita proveniente da utenze diverse da quella di cui il ricorrente risulta intestatario.

5. Il ricorso deve essere invece accolto solo parzialmente per quanto concerne la richiesta di accedere, in relazione ad una serie di periodi di tempo meglio dettagliati nell´istanza ex art. 13 e nel successivo ricorso, a dati personali riferiti a chiamate in entrata.

Come già evidenziato nella citata decisione del 17 ottobre 2001, la richiesta di conoscere tali dati può costituire anch´essa espressione del diritto di accesso ai dati personali garantito dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675.

Va però verificato - secondo una valutazione da condurre caso per caso e nel quadro delle condizioni tecniche del settore - se il tipo di dati in questione risulti effettivamente esistente e disponibile, anche se le informazioni non siano registrate o disseminate in più luoghi o archivi, o se al contrario diventi materialmente esistente solo a seguito di una specifica attività creativa notevolmente complessa.

Nel corso del procedimento Telecom Italia S.p.a. ha fornito alcuni ulteriori elementi di valutazione che non erano stati prodotti in occasione di recenti trattazioni di ricorsi.

Tali elementi sono stati prodotti nell´intento di dimostrare che l´attività di estrazione dei dati contenuti nel traffico telefonico in entrata non sarebbe un´attività di ricerca di dati già esistenti e disponibili, bensì un´operazione, di tipo appunto creativa, che attraverso complesse procedure informatiche perverrebbe all´estrazione dei dati richiesti mediante una comparazione massiva fra l´utenza in questione e la totalità delle chiamate telefoniche effettuate nel periodo di riferimento.

I medesimi elementi, pur introducendo alcuni elementi di novità rispetto a precedenti ricorsi, non sono però allo stato tali da far ritenere dimostrata la tesi che, relativamente ai dati in entrata, la società non disponga di alcun dato già esistente di natura personale, anche se non organizzato in forma idonea da renderlo agevolmente comunicabile all´interessato che lo richieda ai sensi dell´art. 13.

La necessità di un´attenta valutazione dei profili sopra menzionati è tanto più necessaria (come già affermato nella predetta decisione del 17 ottobre 2001) ove si considera che l´accesso ai dati in entrata, riguardando anche dati personali del chiamante, pone attualmente, e in prospettiva, delicati problemi di coordinamento con la normativa sull´identificazione della linea chiamante e sulle chiamate di disturbo.

Su queste basi il ricorso deve essere accolto limitatamente al diritto di accedere ai dati personali non ancora registrati, oltreché ai dati disseminati in più luoghi o archivi, ovvero conservati in modo disorganico.

In caso di difficoltà di esecuzione della presente decisione o di contestazioni circa l´effettivo trattamento nel caso di specie di questa categoria di dati, il Garante si riserva di disporre modalità di attuazione della decisione medesima, sentite le parti che potranno in tale sede produrre completi elementi di valutazione, in particolare sotto il profilo tecnico, con l´eventuale collaborazione di personale dell´Ufficio del Garante o di altri organi dello Stato (art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998).

6. E´ infine determinato nella misura forfettaria di lire 150.000 (pari a euro 77,47), di cui 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti da porre a carico del titolare del trattamento, anche in considerazione degli adempimenti correlati alla presentazione del ricorso e dell´incompleto riscontro fornito al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso formulata dall´interessato in riferimento ai dati concernenti il traffico telefonico in uscita ed ordina a Telecom Italia S.p.a. di corrispondere alle richieste del ricorrente, nei termini di cui in motivazione, entro il 31 gennaio 2002, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) accoglie il ricorso per quanto riguarda la richiesta dell´interessato di accedere ai dati personali relativi al traffico telefonico in entrata, nei limiti di cui in motivazione, e ordina al titolare di corrispondere, entro la data del 20 febbraio 2002, alle richieste dell´interessato dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso posti a carico di Telecom Italia S.p.a. che dovrà liquidarli direttamente all´interessato.

Roma, 5 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli