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Provvedimento del 2 aprile 2015 [4051026]

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[doc. web n. 4051026]

Provvedimento del 2 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 210 del 2 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 29 dicembre 2014 nei confronti di Elipso Finance S.r.l. con il quale XY, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Mercuri e Andrea Garibaldi Pace nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione della segnalazione di sofferenza a proprio carico censita presso la Centrale Rischi della Banca d´Italia; la ricorrente ha  sostenuto che il fallimento della KW s.a.s. ,di cui era socia accomandataria e al cui passivo si insinuava in via chirografaria  la Banca Popolare Veneta soc. coop. a r.l. quale creditore originario, si è chiuso il 26 gennaio 2007 con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese e che successivamente la Elipso Finance S.r.l., cui la Banca Popolare Veneta soc. coop. a r.l.  ha ceduto il credito in questione nell´ambito di un´operazione di cartolarizzazione, avrebbe omesso di inviare alla ricorrente un eventuale atto interruttivo della prescrizione; rilevato pertanto che il credito nei propri confronti sarebbe allo stato prescritto e che conseguentemente la segnalazione di sofferenza a proprio carico che Elipso Finance S.r.l. ha effettuato in Centrale dei Rischi della Banca d´Italia dal 2012 sarebbe illegittima; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 25 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 16 gennaio e del 17 febbraio 2015 con le quali la resistente ha sostenuto che, a seguito di un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 14 dicembre 2007 nell´ambito di un´operazione di cartolarizzazione, è divenuta titolare del credito vantato nei confronti della società KW s.a.s., di cui la ricorrente era socia accomandataria, "riveniente dal saldo debitore del conto corrente acceso (…) presso una filiale (…) della Banca Popolare Veneta soc. coop. a r.l."; in particolare la resistente ha dichiarato che con sentenza pronunciata il 6 marzo 1997 dal Tribunale di Venezia è stato dichiarato il fallimento della KW s.a.s. nonché dei soci accomandatari, tra cui la ricorrente medesima, e che, dopo l´ammissione allo stato passivo del fallimento del credito chirografario di lire 49.340.396, "alla Banca Popolare Veneta soc. coop. a r.l. è stata assegnata nel riparto finale di detto fallimento la complessiva somma di euro 2.722,26 a parziale soddisfo del maggior credito vantato"; la resistente ha quindi sottolineato che il credito vantato nei confronti della ricorrente non sarebbe in alcun modo prescritto; ciò, in quanto nella società in accomandita semplice, quale KW s.a.s., i soci accomandatari rispondono, ai sensi dell´art. 2313 c.c., solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e la presentazione dell´istanza di ammissione allo stato passivo interrompe la prescrizione del diritto non solo nei confronti del debitore principale ma anche nei confronti dei coobbligati in solido (vale a dire la ricorrente) fino alla chiusura della procedura concorsuale (avvenuta nel caso di specie il 26 gennaio 2007) dopodiché i creditori riacquistano il potere di agire individualmente nei confronti del debitore per il recupero della parte dei loro crediti non soddisfatta nell´ambito della procedura fallimentare; rilevato che la resistente ha infine sostenuto la liceità e la correttezza della segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia effettuata nei confronti della KW s.a.s. originariamente dalla Banca Popolare Veneta soc. coop. a r.l. e, a far data dal 14 dicembre 2007, dalla stessa Elipso Finance S.r.l. la quale, successivamente alla estinzione della società con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese, ha continuato a segnalare la posizione di rischio in questione in capo ai soci illimitatamente responsabili fra i quali la ricorrente (cfr. 14° Aggiornamento della Circolare della Banca d´Italia n° 139 dell´11.02.1991); rilevato infine che la resistente, in quanto Intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, è obbligato per legge a segnalare mensilmente i rapporti di credito in essere con ciascun cliente, a nulla rilevando nel caso di specie l´eventuale violazione delle norme del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie gestiti da privati posto che il servizio centralizzato dei rischi è gestito da un soggetto pubblico, la Banca d´Italia, ed è regolato da norme specifiche;

VISTA la nota di replica del 10 febbraio 2015 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni difensive sostenendo nuovamente la illiceità della segnalazione di sofferenza a proprio carico tuttora censita presso la Centrale dei Rischi della Banca d´Italia, stante l´asserita estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione del diritto;

VISTE le note del 27 febbraio e del 25 marzo 2015 con le quali la resistente ha inviato copia della sentenza di fallimento della KW s.a.s., dello stato passivo della citata società e dei soci accomandatari fra cui la ricorrente, nonché del riparto finale, a conferma del fatto che alla chiusura del fallimento, riportato anche nell´allegata visura camerale della KW s.a.s., il credito della resistente sarebbe rimasto parzialmente insoddisfatto legittimando la Elipso Finance S.r.l. a segnalare le sofferenze in Centrale dei Rischi della Banca d´Italia a carico della società e poi, successivamente alla cancellazione dal Registro delle imprese, a carico della ricorrente in proprio in quanto socia illimitatamente responsabile;

RILEVATO che il trattamento dei dati della ricorrente, in qualità di socia illimitatamente responsabile della società debitrice ora estinta, riferiti alla segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia effettuata dalla società resistente non risulta illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53 comma 1, lett. b) d.lgs. n. 385 del 1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato allo stato degli atti infondato; rilevato che dalle dichiarazioni rese dalla società resistente nel corso dell´istruttoria della cui veridicità la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") è emerso che il credito vantato non è stato  integralmente rimborsato e non è prescritto cosicché la stessa resistente risulta tuttora legittimata ad effettuare nei confronti della ricorrente la segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d´Italia;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4051026
Data
02/04/15

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso