g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 marzo 2015 [4047275]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4047275]

Provvedimento del 26 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 189 del 26 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 22 dicembre 2014 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale di Benevento – Dipartimento di salute mentale, con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Nicola Amicolo, già sottoposto ad un lungo periodo di cure presso il predetto Dipartimento, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano contenuti "nella cartella clinica e/o referti e/o certificazioni relativi all´anno 1995 (dal 1° dicembre 1995 al 31 dicembre 1995)"; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 febbraio  2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 29 dicembre 2014 con quale il titolare del trattamento ha comunicato di avere trasmesso al ricorrente "copia autentica della documentazione clinica in possesso del Dipartimento di salute mentale";

VISTA la nota datata 12 gennaio 2015 con cui il ricorrente ha ritenuto incompleto il riscontro, lamentando in particolare che nella documentazione ricevuta, pur facendosi riferimento, "a pag. 10, a certificazione rilasciata nell´anno 1995", la stessa  non risulta essere stata trasmessa;

VISTA la nota del 24 febbraio 2015 con cui l´Azienda sanitaria locale resistente, nell´allegare copia di una comunicazione interna del 20 gennaio 2015 con cui il dirigente responsabile del Centro di salute mentale relazionava al direttore del Dipartimento che sebbene "nella cartella clinica del ricorrente fosse riportata una nota relativa al rilascio di certificazione in data 29.11.1995, tale documento non risulta agli atti", ha affermato che, oltre a quanto già comunicato, "null´altro è in possesso di questo Dipartimento di salute mentale";

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un idoneo riscontro alle istanze del ricorrente affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non disporre di ulteriore documentazione relativa all´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Azienda sanitaria locale di Benevento – Dipartimento di salute mentale, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 250 euro a carico dell´Azienda sanitaria locale di Benevento – Dipartimento di salute mentale, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia