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Richiesta di accesso ai dati - Avvenuta cancellazione - 13 gennaio 1999 [40457]

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[doc. web n. 40457]

Richiesta di accesso ai dati - Avvenuta cancellazione - 13 gennaio 1999

 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ ing. Claudio Manganelli, componenti;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. ...

nei confronti di ....

Vista la documentazione allegata;

PREMESSO:

1. Il ricorrente ha inoltrato alla .... un´articolata richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996; non avendo ottenuto alcuna risposta, ha poi presentato un ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge.

Il Garante, in data 10/6/1998, ha invitato la .... a dare urgente riscontro alle richieste dell´interessata.

Il suindicato titolare del trattamento ha risposto all´interessato ed al Garante con nota del 24/6/1998 nella quale ha sottolineato di avere "da tempo provveduto a cancellare dalla nostra banca dati il suo nominativo".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. In occasione dell´esame di altri ricorsi (si veda per esempio il provvedimento del Garante in data 16 ottobre 1997), questa Autorità ha ritenuto che:

a) in attesa dell´adozione del regolamento che deve dare piena attuazione all´art. 29 della legge n. 675/1996, tali atti possono essere qualificati come "reclami" ai sensi dell´ art. 31 della stessa legge;

b) resta ferma la possibilità di dichiarare l´inammissibilità o la manifesta infondatezza degli atti presentati in questa fase come formali ricorsi qualora gli stessi non presentino i requisiti previsti dagli articoli 13 e 29 della citata legge n. 675.

3. Alla luce delle considerazioni sopra formulate, qualificato come "reclamo" l´atto introduttivo in esame, lo stesso deve essere considerato fondato.

La ...., disponendo, come asserito nella citata nota del 24/6/1998, la cancellazione del nominativo dell´interessato dalla propria banca dati, ha indubbiamente adempiuto ad una delle richieste formulate dal signor ... . e precisamente a quella mirante a "interrompere con effetto immediato qualsiasi tipo di trattamento sui miei dati personali".

Va, però, rimarcato che la medesima società non ha adempiuto alle altre richieste dell´interessato volte a ottenere la comunicazione dei suoi dati personali in possesso della società, a conoscere i fini e le modalità del trattamento, nonché a quali altri soggetti tali dati fossero stati "eventualmente ceduti a qualsiasi titolo".

Poiché la ..., come detto, ha comunicato di aver proceduto alla cancellazione dei dati dell´interessato, deve ritenersi che, all´attualità, non sia più possibile dare positivo riscontro a tali richieste cui, logicamente, doveva essere data risposta prima di cancellare i dati relativi dalla banca dati.

PER QUESTI MOTIVI

1) il Garante prende atto, allo stato, della dichiarazione della .... secondo cui i dati personali del signor ... sono stati cancellati dalla banca dati della stessa;

2) ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera c) della legge n. 675/1996 segnala alla medesima società titolare del trattamento la necessità, per il futuro, di corrispondere compiutamente e nei termini di legge alle richieste di esercizio dei diritti di cui all´art. 13 presentate dagli interessati, comunicando agli stessi, in forma intelleggibile, tutte le informazioni desiderate prima di dare materialmente corso alla eventuale istanza di cancellazione dei medesimi dati personali.

Roma, 13 gennaio 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

Scheda

Doc-Web
40457
Data
13/01/99

Tipologie

Decisione su ricorso