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Provvedimento del 12 marzo 2015 [4015925]

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[doc. web n. 4015925]

Provvedimento del 12 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 158 del 12 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 dicembre 2014  nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Pachino con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Umberto Gueli), già socia e correntista della Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano incorporata dalla Banca di  Credito Cooperativo di Pachino a far data dal 1° luglio 2014, nel lamentare l´inidoneità dei riscontri ricevuti alle diverse istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano inerenti "il contratto di apertura di credito, l´elenco movimenti e riassunti a scalare del c/c n. 394-01 dalla data di apertura al 30 giugno 2001, fascicolo sofferenza ndg 1001128" nonché i "flussi informatici", i "report periodici" e le varie comunicazione scambiate nel periodo luglio 2008-novembre 2011 fra la ex Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano e la BCC-Gestione Crediti S.p.A. incaricata del recupero del credito in sofferenza; la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 2 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 dicembre 2014 con la quale la resistente ha sostenuto che, a seguito di un precedente  ricorso al Garante presentato in data 11.04.2012, la banca incorporata aveva fornito con nota del 5.7.2012 una serie di documenti fra cui la copia del contratto di conto corrente 394-01 e della concessione dell´apertura di credito, gli estratti conto ancora nella disponibilità della banca (considerata la chiusura del conto corrente avvenuta nel 2001), la lettera di conferimento incarico a BCC Gestione Crediti S.p.A.  del recupero del credito, documenti che ha provveduto a ritrasmettere alla ricorrente;

VISTA l´e-mail del 2 gennaio 2015 con la quale la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, sostenendo che "la Banca non ha ancora trasmesso" materialmente "la documentazione richiesta";

VISTA la nota del 16 gennaio 2015 con la quale la resistente, in risposta alle eccezioni della ricorrente, ha sostenuto che, "trattandosi di rapporto preesistente, con un contenzioso già avviato a seguito del censimento a sofferenza del 03.05.2001, la BCC di Pachino non ha potuto che replicare, re inoltrandoli, dati e informazioni già in possesso della ricorrente, oltre che per effetto dei reclami e istanze di accesso ai dati personali prodotti sin dal 2010 alla ex San Marco di Calatabiano anche in seguito al ricorso al Garante che, come risulta agli atti, si è concluso con una dichiarazione di non luogo a provvedere  (registro provvedimenti n. 207 del 19.07.2012); infine, in relazione al c.d. "fascicolo sofferenza ndg 1001128", la resistente ha dichiarato che "lo stesso è costituito da atti giudiziari (…) già in possesso" della ricorrente, "le cui uniche variazioni non possono che essere riconducibili al lievitare degli interessi e dei costi legali";

VISTE le note del  19 gennaio e del 19 febbraio 2015 con le quali la ricorrente ha ribadito di non essere soddisfatta del riscontri ottenuti dalla controparte;

VISTA la nota  datata  5 marzo 2015 con la quale la resistente ha allegato un modulo contenente i dati personali della ricorrente registrati "nei flussi informatici" trasmessi alla BCC Gestione Crediti S.p.A. per l´avvio del mandato di recupero del credito "sofferenza ndg XY"; in tale documento, ha ribadito la resistente, non sono contenuti dati personali diversi o ulteriori rispetto a quelli contenuti nei "report periodici" o "nelle lettere, nelle e-mail e nei fax" scambiati tra la ex Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano e la BCC Gestione Crediti S.p.A. nel periodo luglio 2008-novembre 2011; la resistente ha infine ribadito di aver fornito alla ricorrente (anche tenuto conto di azioni legali tuttora in corso) una grande quantità di documenti nell´ambito dei numerosi ricorsi, reclami, istanze di accesso ai dati personali avanzate dalla stessa, documenti che sono stati, talvolta, duplicati a seconda della natura della richiesta (reclamo o ricorso al Garante o procedimento dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria);

RILEVATO che, allo stato della documentazione in atti, tenuto conto anche della situazione contenziosa particolarmente complessa tra le parti di cui ai numerosi procedimenti instaurati tra le stesse dinanzi a questa Autorità nonché della reiterata riproposizione di istanze di accesso formulate ormai in modo evidentemente strumentale, la resistente ha fornito un adeguato  riscontro;

RITENUTO, alla luce di ciò, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, alla luce della peculiarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria,  con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
BIANCHI CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA