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Provvedimento a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato - 16 aprile 2015 [4006413]

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[doc. web n. 4006413]

Provvedimento a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell´interessato - 16 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 223 del 16 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTO il reclamo pervenuto a questa Autorità in data 9 febbraio 2015 con il quale l´avv. Maurizio Vinciguerra, in nome e per conto della sig.ra XY, ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca del motore Google di alcune url contenenti articoli di stampa concernenti una vicenda di cronaca risalente al 2009 in base alla quale la reclamante, operatore giudiziario presso la Procura della Repubblica di Milano, è stata condannata, a seguito della sua intromissione illecita in sistemi informatici protetti, per aver comunicato notizie riservate a diversi soggetti interessati, in cambio di utilità di varia natura. Alla reclamante era stata concessa la sospensione condizionale della pena, alla quale avrebbe fatto ora seguito l´estinzione del reato per decorrenza del termine previsto;

VISTA la nota del 27 febbraio 2015 con la quale l´Ufficio ha avviato il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241 del 1990;

VISTA la nota del 14 giugno 2014, allegata al reclamo, con la quale la reclamante chiede a Google Inc. la rimozione dai risultati di ricerca delle url che compaiono digitando le sue generalità in quanto le arrecano un grave pregiudizio sia lavorativo sia familiare;

VISTA la nota del 29 luglio 2014, allegata al reclamo, con la quale Google Inc. ha ritenuto di non accogliere la citata richiesta di rimozione in quanto "l´inserimento degli articoli di notizie nei risultati di ricerca di Google sia ancora pertinente e di interesse pubblico";

CONSIDERATO che, a seguito dell´esame della documentazione agli atti, l´Ufficio ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non giustificano, nel caso in esame, un intervento dell´Autorità, in quanto le notizie pubblicate risultano essere di pubblico interesse, riferendosi ad una relativamente recente vicenda giudiziaria strettamente collegata alla vita professionale della reclamante;

VISTO l´art. 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esamina i reclami e le segnalazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

non accoglie la richiesta avanzata dalla reclamante.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia