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Provvedimento del 5 marzo 2015 [4006138]

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[doc. web n. 4006138]

Provvedimento del 5 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 139 del 5 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") con la quale KW, a seguito dell´utilizzo di dati sanitari che la riguardano nell´ambito del procedimento promosso dalla propria figlia, signora XY, presso il Tribunale di Foggia ai fini della nomina di un amministratore di sostegno in favore dell´interessata, ha chiesto alla signora XY di conoscere l´origine di tali dati; in seguito, ritenuto insoddisfacente il riscontro fornito, l´interessata ha proposto in data 3 dicembre 2014 ricorso al Garante con il quale, sostenendo l´illecita acquisizione e trattamento di dati sensibili attinenti al proprio stato di salute ha chiesto la cancellazione degli stessi in quanto trattati in violazione dell´art. 26 del Codice; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 30 gennaio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ;

VISTA la nota del 2 gennaio 2015 con la quale la  parte resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Guidone ha sostenuto che la ricorrente è affetta sin dal 1998 da gravi problemi di salute tali da renderla inidonea a compiere gli atti quotidiani di vita e da costringerla a trasferirsi dopo la morte del marito nel 2010 perché bisognosa di costante assistenza morale e materiale presso l´abitazione della stessa resistente (con la quale ha convissuto fino al maggio 2013); anzi, la  ricorrente, proprio perché anziana e non sempre presente a causa della propria patologia, avrebbe affidato alla resistente tutta la documentazione medica perché quest´ultima la utilizzasse nel suo esclusivo interesse tanto che "era proprio la figlia a prenotare le visite mediche, ad evidenziare agli specialisti che prendevano in cura la propria madre tutto il quadro clinico attraverso la pregressa documentazione sanitaria";  rilevato che a causa del peggioramento dello stato clinico e mentale della ricorrente, la signora XY "ha deciso, al solo fine di tutelare gli interessi della propria madre, di richiedere la nomina di un amministratore di sostegno" depositando "la documentazione medica afferente la propria madre per dimostrare la sussistenza delle patologie di cui è affetta"; peraltro nell´ambito di tale procedimento la conoscenza dei dati in questione sarebbe consentita esclusivamente alle parti (e dunque alla ricorrente), al magistrato e al personale impiegato presso l´ufficio giudiziario;

VISTA la memoria datata 3 febbraio 2015 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie considerazioni circa la illiceità del trattamento dei dati sensibili svolto dalla resistente la quale avrebbe conservato la documentazione sanitaria in questione senza il consenso della madre anche successivamente alla fine della coabitazione (maggio 2013) depositandola ,infine, il 24 gennaio 2014 presso il Tribunale di Foggia in allegato al ricorso per la nomina dell´amministratore di sostegno;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile il ricorso posto che la richiesta formulata nell´atto di ricorso non è stata previamente avanzata con relativo interpello ai sensi dall´art. 146 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA