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Provvedimento del 5 marzo 2015 [4006024]

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[doc. web n. 4006024]

Provvedimento del 5 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 137 del 5 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 dicembre 2014 nei confronti di Ubi-Banca Carime S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Cavallo, nel ribadire le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano contenuti in una serie di documenti bancari relativi a rapporti intercorsi tra l´interessato e l´istituto di credito resistente; il ricorrente ha in particolare ribadito la richiesta contenuta in una prima istanza del 17 settembre 2014 relativa ai dati contenuti nel contratto di conto corrente sottoscritto dal medesimo, nel contratto di affidamento connesso al predetto rapporto contrattuale, nonché nei contratti e nelle convenzioni successive alle originarie, nonché in una successiva istanza del 27 ottobre 2014 relativa ai dati contenuti in alcuni documenti (quali estratti conto, conti scalare e riepilogo delle competenze) riferiti a due rapporti di conto corrente intestati allo stesso; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 gennaio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota datata 17 dicembre 2014 con cui l´istituto di credito resistente, nell´eccepire che le richieste avanzate dal ricorrente sono state riscontrate ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico in materia bancaria (d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993), ha rappresentato di aver già  consegnato al legale della controparte, previo versamento "della somma di € 70,00 a titolo di costi per la produzione della materialità", la documentazione richiesta con l´istanza del 17 settembre 2014 "dettagliata nell´apposito modello da lui stesso sottoscritto" e di aver altresì provveduto, a far data dall´11 novembre 2014, a fornire riscontro all´ulteriore richiesta di documentazione avanzata dal ricorrente con la nota del 27 ottobre 2014, subordinandone la consegna al pagamento dei costi di riproduzione comunicati dall´istituto resistente;

VISTA la nota del 30 gennaio 2015 con cui il ricorrente, nel rappresentare di non aver ottenuto riscontro alle richieste dallo stesso legittimamente avanzate ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, ha ribadito l´istanza volta ad avere accesso a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione bancaria in possesso dell´istituto resistente "con particolare riguardo a quelli inseriti "nel contratto di conto corrente (…) sottoscritto dal correntista, nonché in tutta la documentazione richiesta con la missiva del 27.10.2014 (relativamente al rapporto n. (…) estratti conto, conto scalare e riepilogo competenze, dalla data di apertura al 31.12.2003; conto scalare e riepilogo competenze dicembre 2005 e dicembre 2008; estratti conto, conto scalare e riepilogo competenze dalla data del 01.10.2012 sino alla data di ricezione della presente. Relativamente al rapporto n. (…): estratti conto, conto scalare e riepilogo competenze, dalla data di apertura al 31.12.2005; estratti conto, conto scalare e riepilogo delle competenze marzo 2010, dicembre 2011 e dicembre 2012; estratti conto, conto scalare e riepilogo competenze dalle date del 01.01.2013 sino alla data del 27.10.2014"; il ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota dell´11 febbraio 2015 con cui la banca resistente ha confermato quanto già dedotto nella precedente memoria, comunicando altresì di aver provveduto, con nota del 9 febbraio 2015, a completare il riscontro fornito inviando a quest´ultimo una "dichiarazione attestante i dati personali richiesti ai sensi dell´art. 7 e 10 del d.lgs. n. 196/2003";

VISTA la nota dell´11 febbraio 2015 con cui il ricorrente, nel ribadire le proprie istanze, ha eccepito che il riscontro fornito dal titolare del trattamento con l´ultima nota trasmessa non risulta sufficiente in quanto indica "parziali dati della ditta individuale New Hospital di XY oltre che l´esistenza di vari rapporti bancari con comunicazione di dati mai richiesti"; l´interessato ha altresì rilevato che "la comunicazione di tali dati, senza alcun riferimento ai documenti da cui sarebbero stati estratti (…) non consente alcuna verifica da parte del XY circa il corretto trattamento e frustra il diritto dello stesso alla comunicazione" di quanto richiesto;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del TUB e le richieste, avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10 comma 4 del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo il ricorrente chiesto, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, la comunicazione dei dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca resistente; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito ad altri fini dal TUB, in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali; rilevato che parte dei dati indicati nell´atto introduttivo del procedimento risultano essere stati forniti dalla banca resistente mediante la consegna di copia della documentazione secondo le modalità di cui all´art. 119 TUB.;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare a Ubi-Banca Carime S.p.A. di comunicare al ricorrente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento e secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, i dati contenuti nei documenti indicati dal medesimo nelle note del 30 gennaio e dell´11 febbraio 2015, ovvero i dati inseriti "nel contratto di conto corrente (…) sottoscritto dal correntista, nonché in tutta la documentazione richiesta con la missiva del 27.10.2014", previo oscuramento dei dati eventualmente riferiti a terzi;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Ubi-Banca Carime S.p.A., nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Ubi-Banca Carime S.p.A. di comunicare al ricorrente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento e secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, i dati personali che lo riguardano contenuti nei documenti indicati dal medesimo nelle note del 30 gennaio e dell´11 febbraio 2015, previo oscuramento dei dati eventualmente riferiti a terzi;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Ubi-Banca Carime S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere a Ubi-Banca Carime S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice . Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA