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Attività giornalistica - Interesse pubblico alla cronaca su una aggressione e cancellazione di dati da un archivio redazionale - 3 maggio 2001 [40017]

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 [doc web n. 40017]

Attività giornalistica - Interesse pubblico alla cronaca su una aggressione e cancellazione di dati da un archivio redazionale - 3 maggio 2001

Un quotidiano ha aderito alla richiesta della vittima di un´aggressione di cancellare i propri dati personali dall´archivio della redazione e di eliminare l´articolo di stampa dal relativo sito Internet. Il riscontro che la testata giornalistica ha fornito all´interessata non ha consentito al Garante di entrare nel merito della liceità e correttezza del trattamento, in relazione al quadro normativo di riferimento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY, rappresentata e difesa dall´avv. Cristina Maria Cialdini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Roma;

nei confronti di

Il MESSAGGERO S.p.A.; sig. Paolo Graldi, direttore responsabile de "Il Messaggero"; sigg. ri Marco De Risi e Giuseppe Martina, tutti elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio degli avv.ti Pietro Casavola e Massimo Dotto;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, rimasta vittima di un´aggressione da parte di uno sconosciuto, lamenta che il quotidiano "Il Messaggero" abbia riportato all´interno di un articolo pubblicato sull´episodio il 1° marzo 2001, alcuni dati idonei a consentire la sua identificazione, nonostante la precedente richiesta formulata al giornalista Giuseppe Martina, che l´aveva contattata telefonicamente, "di non pubblicare né la notizia, né tantomeno i suoi dati personali". In conseguenza della pubblicazione l´interessata sarebbe stata importunata telefonicamente più volte e dalla pubblicazione stessa avrebbe riportato "un gravissimo trauma".

Secondo la ricorrente i dati sarebbero stati "raccolti e trattati a sua insaputa e senza autorizzazione e/o consenso alcuno". Inoltre il loro utilizzo sarebbe avvenuto in contrasto con la legge n. 675 ed in particolare con gli artt. 12, comma 1, lettera e), e 25, specie sotto il profilo della non essenzialità dell´informazione.

Tutto ciò era stato portato a conoscenza del titolare del trattamento con una istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 (cui non sarebbe stato fornito riscontro) nella quale era stata chiesta la "cancellazione immediata dei dati personali" della ricorrente stessa.

Tale richiesta è stata ribadita con il ricorso (unitamente all´istanza di addebito delle spese dell´odierno procedimento a carico del titolare del trattamento), anche in considerazione della perdurante diffusione dell´articolo sul sito Internet del quotidiano.

All´invito ad aderire spontaneamente alla richiesta, formulato il 4 aprile 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con nota inviata fax l´11 aprile 2001 con la quale ha comunicato di aver "provveduto alla cancellazione dei dati personali inerenti alla sig.a XY dall´archivio della redazione, nonché all´eliminazione dell´articolo di stampa…dal relativo sito Internet".

Con successiva memoria del 13 aprile 2001 il titolare del trattamento ha peraltro osservato che:

  • l´articolo non può essere considerato lesivo dei diritti della ricorrente in quanto "pubblicato nel pieno rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione" riguardo a fatti di interesse pubblico;
  • i dati trattati "sarebbero stati comunque raccolti in modo lecito e secondo correttezza…dal momento che è stata la stessa ricorrente a fornire i propri dati personali al giornalista…nell´ambito di un´intervista telefonica rilasciata a seguito dell´aggressione";
  • pertanto il ricorso è da ritenersi infondato con conseguenti determinazioni in ordine alle spese di lite.

Il 18 aprile 2001 è infine pervenuta una replica della ricorrente, la quale, nel prendere atto della cancellazione dei propri dati personali e nel negare di aver fornito i propri dati personali al giornalista de "Il Messaggero", si è riservata di trattare ogni questione di merito dinanzi al giudice ordinario che ha dichiarato di voler adire.

CIÓ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Con il ricorso la ricorrente ha chiesto al Garante di ordinare al titolare del trattamento la cessazione della diffusione dei propri dati personali, nonché la loro cancellazione.

In ordine a tale specifica richiesta va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un idoneo riscontro alla richiesta della ricorrente con la citata nota dell´11 aprile (dopo la presentazione del ricorso), comunicando di aver provveduto alla cancellazione dei dati personali della stessa "dall´archivio della redazione, nonché alla eliminazione dell´articolo di stampa…dal relativo sito Internet".

Il riscontro che il titolare del trattamento ha fornito all´interessata con la predetta cancellazione permette quindi di definire l´odierno procedimento senza entrare nel merito della liceità e correttezza del precedente trattamento dei dati, in relazione al quadro normativo di riferimento (artt. 12, 20 e 25 legge n. 675/1996; artt. 2 e 5 codice di deontologia per l´attività giornalistica; norme vigenti in materia di segreto), anche alla luce dell´espressa manifestazione di volontà della ricorrente volta a far valere solo dinanzi al giudice ordinario ogni questione di merito.

È determinato nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti da porre a carico del titolare del trattamento, in considerazione del non tempestivo riscontro all´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 avanzata dall´interessata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso posti a carico de IL MESSAGGERO S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente all´interessata.

Roma, 3 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli