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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enel Energia S.p.a.- 12 febbraio 2015 [3986109]

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[doc. web n. 3986109]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enel Energia S.p.a.- 12 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 81 del 12 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il provvedimento n. 474 del 6 dicembre 2011 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1857326) con il quale il Garante, a seguito di un´articolata attività ispettiva ha accertato che, a fronte dei trattamenti di dati effettuati da Enel Energia S.p.a. P.Iva: 06377691008, con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante pro-tempore utilizzando il sistema Saas per finalità promozionali, tramite Raitek S.p.a. e i teleseller, non è stata resa l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice) e non è stato acquisito il consenso di cui all´art. 23 del Codice. E´ stato parimenti accertato che le predette violazioni si riferiscono a banche-dati di particolari dimensioni (circa 43,1 milioni di contatti, provenienti dal DBU e da altre liste), ciò determinando la ricorrenza della violazione di cui all´art. 164-bis, comma 2, del Codice;

VISTO l´atto di contestazione, che qui deve intendersi integralmente riportato, n. 4148/75798 del 17 febbraio 2012 nei confronti di Energia S.p.a., per le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 13, 23, 161, 162, comma 2-bis, 164-bis, comma 2 e 167 del Codice;

PRESO ATTO che Enel Energia S.p.a., per le violazioni definibili in via breve di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis, ha provveduto, in data 26 aprile 2012, ad effettuare nei termini il pagamento in misura ridotta previsto dall´art. 16 della legge n. 689/1981, con effetto estintivo dei relativi procedimenti sanzionatori;

RILEVATO, pertanto, che la presente ordinanza-ingiunzione riguarda solamente la contestazione della violazione amministrativa di cui all´art. 164-bis, comma 2, del Codice, per la quale la legge non consente la definizione in via breve;

VISTO lo scritto difensivo datato 27 marzo 2012 nel quale la società, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, pur motivando l´insussistenza degli illeciti contestati ai sensi degli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice (che però sono stati successivamente definiti in via breve), non ha prodotto alcuna argomentazione in riferimento alla contestata violazione di cui all´art. 164-bis, comma 2 del Codice. Quanto dedotto attiene, nella sostanza, alla asserita correttezza dell´operato della società rispetto alla mancata designazione di Reitek quale responsabile del trattamento, eccepita nel provvedimento del Garante n. 474 del 6 dicembre 2012; tali motivazioni non introducono, sul punto, nessun elemento di novità rispetto alle prospettazioni rilevate e valutate nell´ambito del procedimento che ha indotto l´Autorità ad adottare il provvedimento citato. In aggiunta si eccepisce esclusivamente la misura delle sanzioni e la immotivata tardività della contestazione rispetto alla data di accertamento degli illeciti contestati; 

RITENUTO che quanto argomentato nella memoria difensiva, non consente di superare i rilievi alla base della contestazione. Nel merito, infatti, in assenza di elementi ulteriori, resta ferma la valutazione dell´Autorità di cui al provvedimento n. 474 del 6 dicembre 2011 che, peraltro, ha superato il vaglio giurisdizionale in relazione all´impugnazione promossa da Enel Energia S.p.a. presso il tribunale di Roma, e che è stata definita con la sentenza di rigetto datata 25 settembre 2013 (rispetto alla quale pende tutt´oggi un ricorso per Cassazione). Relativamente alla misura delle sanzioni, si evidenzia come l´Ufficio del Garante, che ha contestato gli illeciti in argomento, non ha alcun potere discrezionale in ordine alla determinazione dell´importo della sanzione, potendo solo indicare, come gli impone l´art. 16 della legge n. 689/1981, l´ammontare della somma necessaria al pagamento in misura ridotta utile all´eventuale estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio ovvero i limiti edittali del minimo e massimo per la sanzione amministrativa prevista dall´art. 164-bis, comma 2 del Codice non definibile in via breve. Riguardo l´immotivata tardività della contestazione, si rileva come sia stata notificata in data 27 febbraio 2012, ovvero entro il termine di 90 giorni, previsto dall´art. 13 della legge n. 689/1981, dalla data di accertamento degli illeciti contestati, avvenuto con il provvedimento del Garante n. 474 del 6 dicembre 2011. Con riferimento al rilievo di cui all´art. 164-bis, comma 2 del Codice, deve osservarsi come tale illecito configuri una "fattispecie complessa", collegata ma autonoma rispetto a quelle presupposte, tra le quali ricorrono, come nel caso di specie, quelle di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice (sul punto sentenza, datata 11 marzo 2014, del Tribunale di Milano – I sez. Civ.);

VISTO l´art. 164-bis, comma 2 del Codice che, in caso di più violazioni di una o più di una delle disposizioni sopra richiamate (artt. 161 e 162, comma 2-bis), commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, prevede l´applicazione di una sanzione da cinquantamila a trecentomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 200.000,00 (duecentomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Enel Energia S.p.a. P.Iva: 06377691008, con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 200.000,00 (duecentomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164-bis, comma 2 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 200.000,00 (duecentomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Sor

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia