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Compiti del Garante - Comunicazione a terzi dei dati dell'anagrafe consolare e degli elettori - 18 maggio 1999 [39636]

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[doc. web n. 39636]

Compiti del Garante - Comunicazione a terzi dei dati dell´anagrafe consolare e degli elettori - 18 maggio 1999

La disciplina anagrafica appare applicabile per l´anagrafe consolare, in quanto compatibile, nei soli confronti dei dati relativi all´iscrizione nello schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione consolare (dati anagrafici e professionali) e non anche per altri dati ivi contenuti (atti o fatti relativi allo status di cittadino, al godimento dei diritti civili e politici, ecc.) che, per espressa disposizione di legge, possono essere utilizzati dall´ufficio consolare per finalità "di tutela degli interessi del connazionale" (art. 67, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200).

Roma, 18 maggio 1999

Ministero degli affari esteri
Direzione generale dell´ emigrazione
e degli affari sociali

e p.c.:

Ministero dell´ interno
Direzione centrale per i servizi elettorali
ROMA


Oggetto: Comunicazione a terzi dei dati contenuti nell´ anagrafe consolare e negli elenchi degli elettori italiani residenti all´estero. Elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo


PREMESSA

1. Codesto Ministero ha formulato alcuni quesiti in ordine alla possibilità per gli uffici consolari di comunicare ad altre amministrazioni pubbliche e a soggetti privati alcuni dati riguardanti gli iscritti nella c.d. anagrafe consolare e i dati contenuti negli elenchi degli elettori italiani all´ estero.

Si è fatto presente che viene comunemente denominata come anagrafe consolare lo schedario, istituito e tenuto presso ogni ufficio consolare, dei cittadini residenti nella relativa circoscrizione.

In tali schedari "è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell´esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale" (art. 67 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200).

Si è inoltre precisato che nei confronti delle numerose richieste di disporre o consultare i dati predetti, provenienti da enti pubblici e da privati, sono state finora ritenute applicabili, in via analogica, le disposizioni sul rilascio degli atti anagrafici ed, in particolare, la norma che prevede la possibilità di rilasciare elenchi degli iscritti nell´anagrafe della popolazione residente soltanto "alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità  " e che non permette quindi ai privati di ottenere queste informazioni (l´ufficiale dell´anagrafe può infatti comunicare "dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca" : cfr. art. 34, commi 1 e 2, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Codesto Ministero ha poi evidenziato che sulla base dello schedario sopra indicato, "presso ogni ufficio consolare è compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore" (art. 14, commi 1 e 2, legge 8 maggio 1985, n. 205). Questo elenco "è pubblico ed aggiornato periodicamente dallo stesso ufficio" (v. sempre il citato art. 14, comma 3).

Sulla base di tale previsione, diversi soggetti privati e i Comitati degli italiani all´estero (Comites) chiederebbero "sovente di poter disporre dei nominativi e degli indirizzi degli iscritti nell´anagrafe consolare, argomentando che le informazioni rese disponibili in occasione delle elezioni Comites con la pubblicità degli elenchi degli elettori, debbano essere sempre accessibili" .

Pertanto, è stato chiesto a questa Autorità di esprimere il proprio parere sulla correttezza, rispetto alle disposizioni della legge n. 675/1996, degli orientamenti finora seguiti dal Ministero degli affari esteri per quanto riguarda l´ applicazione all´ anagrafe consolare della disciplina normativa sul rilascio degli atti anagrafici, nonché la pubblicità dei suddetti elenchi degli elettori. È stato altresì richiesto di fornire chiarimenti sugli adempimenti che la legge n. 675 prevede nei riguardi delle attività degli uffici consolari (informativa, misure di sicurezza, notificazioni al Garante).

2. In vista dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, codesto Ministero ha, da ultimo, riproposto il quesito relativo all´anagrafe consolare precisando che gli elenchi degli elettori italiani residenti all´ estero, che hanno facoltà di votare presso i seggi costituiti all´estero, sono formati dal Ministero dell´ interno sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione e trasmessi da quest´ ultimo al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni.

Questi elenchi, che ad avviso di codesto Ministero sono disciplinati dalla norme del testo unico sulla tenuta delle liste elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) e, come tali, sono ritenuti soggetti al regime di ampia pubblicità previsto dal relativo art. 51, ma "non utilizzabili da chi intendesse avvalersene ai fini di propaganda elettorale", perché "materialmente disponibili presso gli Uffici consolari, come già detto, solo entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni" . Si ritiene invece che "a tale scopo potrebbero entrare in conto i dati contenuti nella richiamata Anagrafe consolare".

Anche su questi profili, codesto Ministero ha pertanto chiesto al Garante di fornire elementi di valutazione alla luce delle disposizioni della legge n. 675.

ANAGRAFE CONSOLARE

3. In via preliminare, appare condivisibile l´ opinione di codesto Ministero secondo la quale, in base alle norme vigenti, deve essere tenuta distinta la disciplina degli schedari che costituiscono la c.d. anagrafe consolare da quella concernente gli elenchi degli elettori per le elezioni dei componenti dei Comitati degli italiani all´ estero, distinzione che si riflette sulla conoscibilità dei dati personali riportati nei predetti atti.

Va poi osservato che negli schedari istituiti a norma dell´ art. 67 del d.P.R. n. 200/1967 sono registrate, in primo luogo, notizie tratte dalle dichiarazioni dei cittadini che trasferiscono la propria residenza e che sono acquisite dagli uffici consolari interessati (art. 6, comma 6, legge 27 ottobre 1988, n. 470). Tali notizie devono essere considerate alla stregua degli atti che, ai sensi dell´ art. 1, comma 12, della stessa legge n. 470, sono espressamente pubblici. Può quindi ritenersi che la pubblicità di tali notizie permanga anche dopo l´inclusione nei predetti schedari.

È da tener conto poi che le anagrafi costituiscono "parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228" (art. 1 del d.P.R. 6 settembre 1989, n. 323) e che l´autorità consolare può inoltre rilasciare certificazione dell´ iscrizione allo schedario ai sensi del citato art. 67, secondo comma.

In base al quadro sopra esposto, appare quindi corretto ritenere che i dati anagrafici contenuti negli schedari siano conoscibili, oltre che dietro richiesta di certificazione (art. 67, secondo comma), anche in base agli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 223/1989.

Al riguardo, si ritiene opportuno trasmettere copia di un parere precedentemente espresso da questa Autorità in relazione ad alcuni quesiti posti da enti locali in materia di atti anagrafici, stato civile e liste elettorali, che conferma gli orientamenti finora seguiti da codesto Ministero. Questo parere ribadisce, infatti, che è pienamente conforme alla legge n. 675 il rilascio di certificazioni od elenchi nei limiti di cui alla predetta disciplina anagrafica e, in particolare, che:

a) "chiunque" può richiedere ed ottenere "certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia" di un iscritto nell´ anagrafe (art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 223/1989);

b) l´ufficiale dell´anagrafe può rilasciare elenchi degli iscritti nell´ anagrafe solo "alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità " e può invece comunicare "dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca" (art. 34, commi 1 e 2, d.P.R. n. 223/1989).

La disciplina anagrafica appare peraltro applicabile, in quanto compatibile, nei soli confronti dei dati relativi all´iscrizione nello schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione consolare (dati anagrafici e professionali) e non anche per altri dati ivi contenuti (atti o fatti relativi allo status di cittadino, al godimento dei diritti civili e politici, ecc.) che, per espressa disposizione di legge, possono essere utilizzati dall´ufficio consolare per finalità "di tutela degli interessi del connazionale" (art. 67, u.c.). Questi ultimi dati appaiono, quindi, divulgabili a terzi nei limiti in cui ciò sia eventualmente previsto da specifiche disposizioni normative diverse da quelle relative al rilascio degli atti anagrafici (ferma restando la possibilità di comunicarli comunque ad altri soggetti pubblici, qualora ciò risulti necessario per svolgere funzioni istituzionali e ne venga preventivamente data notizia a questa Autorità: cfr. art. 27, comma 2 e 3, legge n. 675/1996).

ELENCO DEGLI ELETTORI COMITES

4. Con riferimento invece all´elenco degli elettori dei Comites, va anzitutto confermato che tale elenco, nel quale sono registrati alcuni dati anagrafici dei cittadini residenti all´estero (cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché data di assunzione della residenza), è pubblico per espressa disposizione di legge. La disposizione che prevede tale pubblicità (art. 14, comma 3, legge n. 205/1985) rappresenta una fonte senz´ altro idonea a disciplinare la piena conoscibilità di tale elenco.

È pertanto possibile favorirne un´ampia conoscenza da parte dei terzi, sia pubblici sia privati, analogamente a quanto previsto dalla disciplina sulla tenuta delle liste elettorali (v. il parere fornito al Ministero dell´ interno in data 20 aprile 1998, allegato in copia).

Peraltro, la circostanza che l´iscrizione nel predetto elenco avvenga d´ufficio sulla base dei menzionati schedari (anagrafe consolare) non può però giustificare l´estensione nei riguardi di questi ultimi e dei dati in essi contenuti del regime di piena pubblicità previsto specificamente per il solo elenco elettorale. A ciò osta sia il dettato normativo che prevede la pubblicità del solo elenco degli elettori (e non anche degli schedari dei cittadini), sia la disciplina prevista dalla legge n. 675 per il trattamento dei dati personali in ambito pubblico che, come già detto, rende ammissibile la comunicazione dei dati a terzi solo in presenza di una puntuale disposizione di legge o di regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675).

ELENCO DEGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL´ESTERO PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO

5. Per quanto riguarda, poi, l´elenco degli elettori italiani residenti all´estero per le votazioni relative al Parlamento europeo, formato e trasmesso dal Ministero dell´interno al Ministero degli affari esteri per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari (v. art. 4, comma 5, del decreto legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con legge 3 agosto 1994, n. 483), si concorda sull´ applicabilità della disciplina sulla tenuta e sulla pubblicità delle liste elettorali (art. 51 d.P.R. n. 223/1967).

Gli elenchi sono infatti formati sulla base dei dati contenuti nelle liste elettorali; la pubblicità dei medesimi dati non viene meno per effetto della loro inclusione negli elenchi stessi, analogamente a quanto si è osservato a proposito dell´ anagrafe consolare.

Pertanto, sulla base della collaborazione dei Ministeri in indirizzo e i comuni potranno essere individuate le modalità più opportune per favorire una più tempestiva conoscibilità degli atti in questione.

Si trasmette, infine, copia di precedenti pronunce del Garante, nelle quali sono state fornite alcune indicazioni sui principali adempimenti connessi al trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE
Rodotà