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Trattamento dei dati personali - Decreto di occupazione di urgenza prefettizio - 16 febbraio 1999 [39548]

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[doc. web n. 39548]

Trattamento dei dati personali - Decreto di occupazione di urgenza prefettizio - 16 febbraio 1999

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, della legge n. 675 il Garante può ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati (lettera d)) e vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati).

Roma, 16 febbraio 1999

Sig. Simone Nasi
Presidente prov. Coldiretti

Sig. Angelo Nazzari
Direttore prov. Coldiretti
c/o Federazione provinciale
dei Coltivatori Diretti
Via B. Ricasoli, 4
42100 Reggio Emilia

e p.c.

Prefettura di
42100 Reggio Emilia


OGGETTO: Reclamo in ordine a decreto di occupazione di urgenza del Prefetto di Reggio Emilia


Sono pervenuti a questa Autorità due reclami aventi il medesimo oggetto, con i quali il presidente ed il direttore di codesta Federazione provinciale da un lato, e 62 soggetti espropriandi dall´altro, lamentano la violazione della legge n. 675/1996 da parte della Prefettura di Reggio Emilia, in ordine alle procedure di acquisizione delle aree interessate alla costruzione della variante alla SS. n. 62 nei comuni di Gualtieri, Boretto e Brescello.

In particolare si evidenzia che fra gli allegati al decreto di occupazione d´urgenza relativo ai terreni degli interessati compare un verbale riassuntivo comprensivo dei dati di tutte le proprietà interessate dall´occupazione; inoltre viene indicato il valore dell´offerta di indennità provvisoria di espropriazione, elemento ritenuto improprio rispetto allo specifico procedimento occupativo.

I reclamanti chiedono al Garante che "in sede di autotutela venga immediatamente annullato o quanto meno revocato il decreto di occupazione notificato il 17/7/1998".

Preliminarmente questa Autorità segnala di non essere titolare del potere di annullamento o di revoca di provvedimenti amministrativi.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, della legge n. 675 il Garante può ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati (lettera d)) e vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (lettera l)).

Nel caso di specie, i trattamenti di dati che si reputano illegittimi sono stati effettuati dalla Prefettura di Reggio Emilia in sede di adozione e successiva notificazione di un decreto di occupazione d´urgenza delle aree interessate dalla costruzione della succitata variante, in conseguenza della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

Tale procedura è disciplinata, in termini generali e salve norme speciali, dagli art.71 ss. della legge 25/6/1865 n.2359.

Per l´esatta determinazione dei beni oggetto del provvedimento, l´art. 16 della citata legge n. 2359 prevede l´indicazione di una serie di elementi identificativi fra i quali compaiono anche il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.

Inoltre l´art. 72, primo comma, della stessa legge prevede che "il prefetto, col decreto che autorizza l´occupazione o con decreto successivo stabilisce provvisoriamente l´indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati".

Alla luce del surriportato quadro normativo, il trattamento di dati personali posti in essere dalla Prefettura di Reggio Emilia è da considerarsi legittimo, atteso che la legge 31/12/1996 n. 675, nell´art. 27, consente il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti".

IL PRESIDENTE
Rodotà