g-docweb-display Portlet

Attività giornalistica - È lecita la pubblicazione di una richiesta di rinvio a giudizio - 19 dicembre 2001 [39336]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc web n. 39336]

Attività giornalistica - È lecita la pubblicazione di una richiesta di rinvio a giudizio - 19 dicembre 2001

La pubblicazione su un quotidiano della notizia di una richiesta di rinvio a giudizio, anche quando l´interessato sia indicato nominativamente, è conforme ai principi sul trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, perché tale richiesta, non qualificabile come atto d´indagine, non è soggetta all´obbligo del segreto imposto dall´art. 329 c.p.p., sempre che la notizia sia caratterizzata dalla rilevanza pubblica nell´ambito territoriale di riferimento della testata giornalistica, dalla sua veridicità e dalla forma civile dell´esposizione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY rappresentato e difeso dall´Avv. Rinaldo Berghella presso il cui studio in Lanciano ha eletto domicilio

nei confronti di

Finegil editoriale S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "Il Centro";

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, imputato in un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Lanciano, lamenta che il quotidiano "Il Centro" abbia divulgato in data 3/10/01, nella pagine della "Cronaca di Lanciano" e nel sito Internet del medesimo quotidiano, la notizia della richiesta di rinvio a giudizio formulata a proprio carico.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha chiesto che il Garante disponga il blocco e la cancellazione dei propri dati conservati presso il quotidiano e di cui alla data di sottoscrizione del ricorso ne era ancora in corso la divulgazione per via telematica.

All´invito a fornire un riscontro alle istanze dell´interessato, inoltrato da questa Autorità in data 29 novembre 2001, il titolare del trattamento ha risposto sostenendo che i dati dell´interessato sarebbero stati "legittimamente trattati" nell´esercizio dell´attività giornalistica relativa alla cronaca giudiziaria e conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996. Il titolare del trattamento ha inoltre specificato che l´articolo in questione non sarebbe più visibile sul sito Internet della medesima testata giornalistica a decorrere dal 3 novembre 2001.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Deve essere anzitutto dichiarata inammissibile la richiesta volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del trattamento dei dati in questione. Si tratta infatti di istanza per la quale la legge n. 675 non ha attribuito competenza a questa Autorità.

Il ricorso è per il resto infondato.

Tale atto concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche mediante la pubblicazione di una notizia relativa al rinvio a giudizio dell´interessato nelle pagine di cronaca locale di un quotidiano a diffusione regionale e consultabile anche in Internet.

A tale tipo di trattamento si applicano le particolari disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998.

Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all´informativa ed all´acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare alcuni diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto di cronaca e con la libertà di espressione. Ciò in riferimento alla trattazione di dati sia "comuni", sia "sensibili" o attinenti a provvedimenti giudiziari.

In particolare non risulta illecita la diffusione della notizia della richiesta di rinvio a giudizio di una persona, anche quando quest´ultima sia indicata nominativamente (in senso conforme, v. le decisioni del Garante del 14 ottobre 1997, in Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e società dell´informazione", n. 2, pag. 69 ss., e del 25 ottobre 2001, in corso di pubblicazione). La diffusione di tale tipo di notizia non è vietata da norme specifiche, anche perché la richiesta di rinvio a giudizio non è qualificabile come atto d´indagine e non viene altresì in considerazione l´obbligo del segreto di cui all´art. 329 c.p.p..

La veridicità della notizia, la forma civile dell´esposizione, la particolarità degli episodi e dei reati contestati che conferiscono un possibile rilievo sociale alla notizia pubblicata, rendono legittimo tale trattamento di dati anche rispetto ai limiti posti all´esercizio del diritto di cronaca dalle disposizioni dell´art. 25 della legge n. 675 e dal citato codice deontologico.

Il trattamento di dati svolto dall´indicata testata giornalistica è da considerarsi quindi legittimo, anche in riferimento alla menzione nel caso di specie degli estremi identificativi del ricorrente.

Alla luce delle suesposte considerazioni sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile l´istanza di risarcimento danni;

b) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 19 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli