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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Barta s.r.l. - 15 gennaio 2015 [3925605]

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[doc. web n. 3925605]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Barta s.r.l. - 15 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 19 del 15 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni (n. 12480/78073 datata 14 maggio 2012) ex art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti di Barta s.r.l. (presso il punto vendita Supermercato Simply di Bari, via Camillo Rosalba n. 45/E) P.Iva: 06335860729, con sede in Bari, via Gentile n. 59/A, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 1° agosto 2012, dai quali è risultato che Barta s.r.l. effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un sistema di videosorveglianza composto da 9 telecamere dislocate all´esterno dei locali aziendali, nell´area parcheggio, presso l´uscita del punto vendita e all´interno del supermercato, collegate a un apparecchio di videoregistrazione. Nell´ambito della medesima attività di controllo è stato altresì accertato che Barta s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, ha conservato le immagini riprese dal citato impianto di videosorveglianza per un periodo di 15 giorni (dal 16 luglio 2012 al 1° agosto 2012, data dell´attività di controllo) superiore a quello (una settimana) oltre il quale sarebbe stato necessario effettuare una verifica preliminare presso l´Autorità, come previsto al punto 3.4 del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, in violazione di quanto previsto dall´art. 154, comma 1, lett.c) del Codice;

VISTO il verbale n. 78 del 11 ottobre 2012 con cui è stata contestata alla predetta società, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter, in relazione all´art. 154, comma 1, lett.c) del Codice e al punto 3.4 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy  predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, comunicando le modalità con le quali ha provveduto a ottemperare a quanto prescritto con il provvedimento del Garante n. 336 del 4 luglio 2013, ha chiesto l´annullamento della contestazione in argomento;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione in argomento. Aver ottemperato tempestivamente alle prescrizioni impartite dall´Autorità, non produce alcun effetto sulla configurabilità dell´illecito contestato ovvero sulla ricorrenza delle cause di giustificazione o esclusione della responsabilità di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981, seppure tale circostanza può essere valutata favorevolmente in ordine alla quantificazione dell´importo della sanzione;

RILEVATO, pertanto, che Barta s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un impianto di videosorveglianza (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), conservando le immagini riprese per mezzo di tale sistema oltre il termine massimo prescritto, ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice, al punto 3.4 del medesimo provvedimento generale;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter del Codice, che punisce la violazione dell´art. 154, comma 1 lett. c) del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice nella misura di 12.000,00 (dodicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Barta s.r.l. P.Iva: 06335860729, con sede in Bari, via Gentile n. 59/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia