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Ordini professionali - Esenzione dell'obbligo di notificazione - 30 marzo 1998 [39009]

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[doc. web. n. 39009] 

Ordini professionali - Esenzione dell´obbligo di notificazione - 30 marzo 1998

I liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali non sono tenuti all´obbligo di notificazione ai sensi dell´art.7, comma 5 - lettera f) della legge n. 675/1996. I notai rientrano quindi a pieno titolo fra i soggetti esclusi dalla notificazione.

Roma, 30 marzo 1998

Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 160
00160 Roma

OGGETTO: Quesiti concernenti la legge 31 dicembre 1996, n.675

Si fa riferimento al quesito formulato da codesto Consiglio nazionale con cui si chiede se sia applicabile ai notai l´esclusione dall´obbligo di notificazione del trattamento di dati personali al Garante, previsto dall´art.7, comma 5-ter della legge n. 675/1996.

Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell´art.7, comma 5- lettera f), legge n. 675/1996, i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali rientrano tra i soggetti esonerati dall´obbligo di notificare al Garante il trattamento di dati, purché questo sia effettuato per le sole finalità strettamente collegate all´adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale.

Tra i destinatari di tale previsione rientrano, senza dubbio, i notai.

La legge 16 febbraio 1913, n.89, infatti, prevede all´art. 24 l´obbligo di iscrizione nel "ruolo dei notari esercenti nel collegio" .

L´espressione "ruolo" , usata dal legislatore nel 1913, deve intendersi di fatto ricompresa nelle figure di albi ed elenchi professionali individuati al citato art.7, comma 5-ter, lett. f).

L´esonero opera, comunque, a condizione che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione dati, nonché il periodo di conservazione dei dati, necessari all´espletamento delle specifiche prestazioni professionali (art.7, comma 5-quater, legge n. 675/1996).

Pare opportuno sottolineare che i liberi professionisti, al pari dei soggetti che si avvalgono della posssibilità di esonero, sono tenuti, ai sensi del medesimo art.7, comma 5-quinquies, a comunicare a chiunque ne faccia richiestale notizie che dovrebbero essere inserite nella notifica al Garante.

Si concorda, infine, con l´interpretazione data da codesto Consiglio nazionale in ordine all´esclusione dei consigli distrettuali notarili dall´obbligo di notificazione.

Anche in questo caso, l´esclusione opera in quanto i trattamenti siano finalizzati alla tenuta del "ruolo" professionale in conformità alle leggi ed ai regolamenti, come previsto dallo stesso art.7, comma 5-ter, lett.h).

Il PRESIDENTE