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Giornalismo: divulgazione di dati relativi ad un minore coinvolto in un procedimento penale - 7 giugno 1998 [38961]

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 [doc. web n. 38961]

Giornalismo: divulgazione di dati relativi ad un minore coinvolto in un procedimento penale - 7 giugno 1998

Pur in assenza del regolamento sull´organizzazione, il funzionamento dell´ufficio di cui all´art. 33 della legge n. 675, il Garante ha assicurato tutela a tutti gli interessati che presentavano ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge, valorizzando l´aspetto sostanziale di tali atti e qualificandoli come "reclami" (art. 31 l. n. 675). Ciò nei casi nei quali il ricorso risultava fondato, nelle altre ipotesi il Garante ha invece dichiarato l´inammissibilità o la manifesta infondatezza dei ricorsi, visto che tali ipotesi non richiedevano l´instaurazione del contraddittorio.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

OSSERVA:

i ricorrenti lamentano la circostanza che alcuni organi di stampa hanno pubblicato articoli e notizie riguardanti il proprio figlio minore, il quale, a bordo di un ciclomotore, in data 29 agosto 1997, ha investito una persona causandone il decesso; in occasione di tali pubblicazioni i medesimi organi di stampa hanno fornito le esatte generalità del minore riferendone anche lo stato di shock successivo all´ incidente che ne ha consigliato il ricovero ospedaliero;

i ricorrenti lamentano specificamente:

a) che le informazioni personali pubblicate (nome, cognome, età, indirizzo e condizioni psichiche del minore) non risultano essenziali rispetto al fatto di interesse pubblico verificatosi, cioè la morte della persona investita;

b) che tali dati, pertanto, sono eccedenti rispetto alle finalità dell´ informazione fornita; c) che nessun consenso diretto o indiretto alla pubblicazione delle informazioni personali del minore è stato fornito dai suoi genitori;

  • in particolare i ricorrenti ritengono che con tale pubblicazione siano state violate le norme che l´ordinamento pone a tutela del minore nei confronti dei mass-media (articoli 16 e 17 della legge 27 maggio 1991, n. 176); che sia stato infranto il divieto di diffondere notizie idonee a consentire l´identificazione del minorenne comunque coinvolto in un procedimento penale (articolo 13, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e che i dati, essendo mancata una qualsiasi forma di consenso alla loro divulgazione, siano stati trattati in modo illecito e non corretto (articoli 9, comma 1, lett. a); 12, comma 1 lett. e) e 25, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675);
  • i ricorrenti riferiscono di aver già richiesto invano ai direttori dei quotidiani in questione una dichiarazione nella quale gli stessi assumessero l´impegno a non trattare in futuro i dati relativi al minore e ammettessero che i medesimi dati sono stati pubblicati senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme di legge;
  • i ricorrenti, richiamando anche l´attenzione sul potere del Garante di vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o di disporne il blocco quando, vi sia il concreto rischio che si verifichi un pregiudizio rilevante per l´ interessato (articolo 31, lett. l) della legge n. 675/1996), chiedono infine che questa Autorità si pronunci in ordine all´ illiceità del trattamento dei dati personali del minore e adotti i provvedimenti previsti dalla legge nei confronti dei quotidiani menzionati.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ritiene doveroso applicare anche al presente caso il principio secondo il quale, in attesa dell´ entrata in vigore dell´apposito regolamento, risulterebbe arbitrario che fosse il Garante stesso a dettare autonomamente le regole del contraddittorio nei procedimenti instaurati con i ricorsi; se ciò avvenisse, la delicata tematica del diritto di difesa e del contraddittorio (che la legge n. 675 ha appunto riservato alle norme che dovranno sviluppare le garanzie ora previste in termini generali dagli articoli 29 e 33), verrebbe affrontata sul piano della mera prassi;

  • in conformità all´orientamento sinora seguito, il Garante ritiene comunque doveroso esaminare le doglianze che i ricorrenti hanno formulato nel presente atto; nell´attuale fase transitoria che prelude all´ormai prossima adozione del regolamento, appare opportuno valorizzare l´aspetto sostanziale di tali atti e qualificarli come "reclami" (art. 31, legge n. 675); i reclami, infatti, possono essere esaminati anche senza contraddittorio e al di fuori dell´ articolata procedura prevista dalla legge (art. 31, legge n. 675); resta peraltro ferma la possibilità di dichiarare l´ inammissibilità o la manifesta infondatezza dei ricorsi presentati in questa fase, in quanto tali ipotesi non richiedono l´ instaurazione del contraddittorio;
  • è appena il caso di precisare che la qualificazione di tali atti come "reclami", che rientra certamente nei poteri decisori del Garante, non comporta una diminuzione del grado di tutela. A parte il fatto che gli interessati possono rivolgersi al giudice ordinario, le misure di cancellazione e blocco adottabili dal Garante sulla base di quanto richiesto con il ricorso in esame possono essere adottate o segnalate anche al di fuori della procedura relativa ai ricorsi (v. ad es. l´ art. 31, comma 1, lett. l) della legge n. 675/1996);

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

1) per quanto attiene al merito, il Garante osserva che il reclamo è fondato;

2) la pubblicazione dei dati personali del minore coinvolto nell´incidente non risulta essere essenziale rispetto al fatto di interesse pubblico verificatosi e certamente non essenziale ai fini dell´esercizio del diritto di cronaca;

3) fermo restando, infatti, il diritto dei giornalisti di riferire fatti e accadimenti di interesse generale, si ritiene che la natura personale del minore avrebbe dovuto consigliare una particolare attenzione nel trattare i suoi dati, sia per la posizione di tutela che l´ordinamento riserva a tali soggetti, sia per l´esplicita previsione dell´art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 che vieta la pubblicazione e la divulgazione di notizie idonee a consentire l´identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento penale;

4) tali principi, che saranno probabilmente sviluppati nel codice di deontologia dei giornalisti in via di adozione, sono stati già recepiti nella "Carta di Treviso" sottoscritta il 4-5 ottobre 1990 nella quale si afferma, tra l´altro, che: "a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell´anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione; b) la tutela della personalità del minore si estende anche & a fatti che non siano specificamente reati & in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni";

DELIBERA:

quindi, che, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettere a) e d), e 20, comma 1, lettera d) e ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera l) della legge n. 675/1996, è vietato l´ulteriore trattamento dei citati dati personali idonei ad identificare il minore interessato. Copia del presente provvedimento è inviata alle parti.

Roma, 17 giugno 1998

IL PRESIDENTE