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Provvedimento del 19 febbraio 2015 [3858618]

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[doc. web n. 3858618]

Provvedimento del 19 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 108 del 19 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 12 novembre 2014 nei confronti di Banca Popolare FriulAdria S.p.A., con cui XY, in qualità di erede del padre defunto XX, rappresentata e difesa dall´avv. Damijan Terpin, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione dei dati relativi ad un libretto di deposito a risparmio intestato al de cuius, con indicazione delle movimentazioni e del relativo saldo; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 31 dicembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 27 novembre 2014 con cui l´istituto di credito resistente ha fornito riscontro alle richieste avanzate dall´interessata comunicando i dati in suo possesso relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius con il medesimo istituto e trasmettendo altresì copia della documentazione reperita; vista la nota del 1° dicembre 2014 con cui il titolare del trattamento ha informato l´Autorità di aver provveduto a comunicare i dati richiesti con il ricorso;

VISTA la nota dell´8 gennaio 2015 con cui la ricorrente si è dichiarata soddisfatta del riscontro ottenuto;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Banca Popolare FriulAdria S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia