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Provvedimento del 29 gennaio 2015 [3846387]

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[doc. web n. 3846387]

Provvedimento del 29 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 58 del 29 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 30 ottobre 2014 nei confronti di UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti, con cui Gaetano Pennisi, ribadendo parte delle istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, l´indicazione dell´origine, delle finalità e delle modalità del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti cui i dati possano essere o siano stati comunicati, chiedendo altresì la cancellazione e il blocco dei dati trattati in violazione di legge ed opponendosi infine al loro ulteriore trattamento per motivi legittimi, oltreché per fini promozionali; il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di aver ricevuto nel mese di giugno 2014, successivamente all´avvenuta iscrizione annuale presso l´associazione sportiva "Daily Training-sporting Club", "una lettera pubblicitaria su busta con il logo di "Sky", all´interno della quale c´era una lettera della "UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti" nella quale si comunicava un´offerta dedicata per un abbonamento alla predetta TV a pagamento in quanto "socio UISP"", tesseramento che sarebbe avvenuto, ad insaputa dell´interessato, al momento dell´iscrizione alla predetta palestra; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 17 novembre 2014 con cui UISP –Unione Italiana Sport Per Tutti ha comunicato, ribadendo quanto già fatto presente anteriormente alla presentazione del ricorso, di aver provveduto a cancellare i dati dell´interessato "dal data base dei tesserati UISP" e di aver trasmesso al medesimo la copia dell´informativa sul trattamento dei dati personali, precisando che la comunicazione di cui l´interessato ha lamentato la ricezione non aveva finalità promozionale, né prevedeva la cessione dell´indirizzario dei tesserati UISP a terzi, ma era diretta a rendere noti a questi ultimi i benefici derivanti da una convenzione stipulata con Sky nell´interesse degli stessi; la resistente ha inoltre rilevato che "l´adesione alla UISP avviene attraverso associazioni/società affiliate le quali fanno riferimento ai Comitati territoriali presenti su tutto il territorio nazionale, o direttamente attraverso il Comitato territoriale", specificando che nel caso in esame il tesseramento del sig. Pennisi è avvenuto tramite la società sportiva "Daily Training-sporting Club", presso cui il ricorrente è iscritto, al fine di "beneficiare della copertura assicurativa per danni conseguenti allo svolgimento delle attività sportive organizzate" dalla stessa o "comunque realizzate nell´ambito UISP"; il titolare del trattamento ha inoltre dichiarato che l´associazione "Daily Training-sporting Club" ha trasmesso alla UISP esclusivamente "dati non sensibili, nello specifico nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, tipologia di attività sportiva in relazione alla quale avviene il tesseramento, qualifica di atleta", rappresentando che le omissioni rilevate in materia di informativa e di acquisizione del consenso sarebbero imputabili esclusivamente alla associazione /società sportiva affiliata(Daily Training- sporting Club), e fornendo comunque assicurazione circa l´avvenuta cancellazione del nominativo del ricorrente dall´elenco dei tesserati UISP che pertanto "non riceverà più alcuna altra comunicazione diretta dall´Associazione Nazionale ai propri soci, salvo successivo nuovo tesseramento";

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento completato, dopo la presentazione del ricorso, il riscontro già in parte anteriormente fornito;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia