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Provvedimento del 29 gennaio 2015 [3845905]

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[doc. web n. 3845905]

Provvedimento del 29 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 54 del 29 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 29 ottobre 2014 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Silvia Papadia, nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Provincia Pavese", con il quale la ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di un articolo del XX dal titolo "YY" contenente dati personali che la riguardano riferiti ad un incidente stradale in cui la stessa è rimasta coinvolta, reiterando le richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la "trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, in particolare con l´apposizione delle iniziali della ricorrente in luogo del nominativo per esteso, sia nella versione cartacea che in tutte le versioni telematiche dell´articolo", la modifica del titolo dell´articolo citato in quanto ritenuto non corrispondente al reale svolgimento dei fatti, nonchè l´adozione delle misure tecnicamente idonee ad inibire l´indicizzazione dell´articolo tramite motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; la ricorrente ha in particolare lamentato l´illiceità del trattamento posto in essere dal quotidiano mediante la pubblicazione delle generalità complete della medesima eccependo l´avvenuta violazione del principio di essenzialità dell´informazione, chiedendo infine la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 23 dicembre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 14 novembre 2014 con cui la società editrice, nel rilevare la legittimità del trattamento effettuato sia ab origine per finalità giornalistiche che attualmente a fini documentaristici mediante la conservazione dell´articolo in esame all´interno dell´archivio on line della testata giornalistica "che, per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha tuttavia dichiarato di aver provveduto a "trasformare in forma anonima i dati trattati all´interno dell´articolo in questione, procedendo a sostituire il nome e cognome della ricorrente, con le iniziali puntate della stessa";

VISTA la nota del 17 novembre 2014 con cui la ricorrente, nel prendere atto dell´avvenuta sostituzione del proprio nominativo con le iniziali corrispondenti, ha tuttavia ribadito le proprie richieste eccependo che la misura adottata dall´editore non è risultata sufficiente a raggiungere lo scopo richiesto ossia il venir meno dell´associazione tra le generalità della medesima e l´articolo citato nel ricorso; l´interessata ha infatti rilevato che inserendo nei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano il proprio cognome, unitamente al nome del giornale, appare ancora, tra i risultati della ricerca medesima, il proprio nominativo per esteso;

VISTA la nota del 12 gennaio 2015 con cui la ricorrente, nel richiamare quanto già dedotto nella nota precedente, ha rappresentato che "in data 09.01.2015 (…) appariva ancora il nominativo per esteso" della stessa "non più in soli due link come in data 17.11.2014, bensì in ben n. 32 (…) link", citando oltre al link all´archivio on line del quotidiano, anche ulteriori siti;

VISTA la nota del 16 gennaio 2015 con cui la società resistente, nel ribadire la liceità del trattamento posto in essere, ha rappresentato di aver comunque provveduto, oltre che a disporre la trasformazione in forma anonima dell´articolo mediante la sostituzione del nominativo della ricorrente con le corrispondenti  iniziali puntate, anche a "disabilitare l´accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol"", associando ad esso, al fine di aumentarne l´operatività, anche l´uso dei "Robots Meta Tag"; il titolare del trattamento ha comunque rilevato che "tale operazione di deindicizzazione non è istantanea nel senso che potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché art. 1 comma 1 e art. 3 comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso dell´interessata (cfr. artt. 136 ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi alla ricorrente effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell´editore resistente, dell´articolo che li contiene quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano, non risulta illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti di interesse pubblico e considerato altresì il breve lasso di tempo trascorso dall´accadimento dei fatti, che rende la vicenda ancora attuale; rilevato tuttavia che, in un´ottica di collaborazione con l´interessata, il titolare del trattamento ha provveduto ad accogliere le richieste della medesima, provvedendo a trasformare in forma anonima i dati contenuti nell´articolo indicato nel ricorso mediante la sostituzione del nominativo della ricorrente con le sole iniziali puntate e adottando altresì le misure idonee ad interdire l´indicizzazione dello stesso attraverso i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia