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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Blue Dream Hotel s.r.l. - 18 settembre 2015 [3810603]

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[doc. web n. 3810603]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Blue Dream Hotel s.r.l. - 18 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 414 del 18 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che Il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione di una richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 14 giugno 2012 nei confronti di Blue Dream Hotel s.r.l. P.Iva: 03933240289, con sede in Padova, viale dell´Industria n. 85, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società, a fronte della pubblicazione di due inserzioni afferenti offerte di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi", ha effettuato un trattamento di dati personali in relazione alla ricezione di curricula dei candidati senza rendere, pur tenendo conto del link "policy privacy" presente sul sito Internet della società www.bluedreamhotel.it, la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 46 del 22 giugno 2012 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, osservando come la violazione in argomento avrebbe dovuto essere contestata immediatamente in applicazione dell´art. 14 della legge n. 689/1981, ha rilevato come "(…) il direttore dell´Hotel (che ha fornito le informazioni nel corso delle operazioni svolte dalla Guardia di finanza) (…) non ricopre la funzione di responsabile del trattamento né assume la rappresentanza della società Titolare, spettante per contro al legale rappresentante (…)", ciò determinando che "(…) il Titolare (del trattamento) risulta essere stato limitato nella sua possibilità di fornire ampia e puntuale difesa rispetto alle contestazioni mosse". Peraltro, la contestazione in argomento "(…) omette completamente di dare atto delle precisazioni fornite dal Titolare del trattamento per mezzo della (…) nota di riscontro datata 25 giugno 2012 (…)", oltre al fatto che "(…) non risulta in atti la prova della pretesa avvenuta omissione di informativa". Inoltre, la società evidenzia come "(…) non ha dunque effettuato una pubblicazione di annunci di personale, ma ha richiesto (…) ad un soggetto professionale specializzato nel settore della selezione di personale nel turismo (…) la pubblicazione degli annunci di ricerca di personale (…)". Sul punto, poi, ha rilevato come l´invio dei curricula, in attuazione della previsione di cui all´art. 13, comma 5-bis del Codice, sia avvenuto spontaneamente. Ad ogni buon conto ha richiesto che l´eventuale sanzione irrogata potesse essere rateizzata;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. La società ritiene erroneamente violato il suo diritto di difesa; l´attività di controllo posta in essere dalla Guardia di finanza è stata effettuata in base alla previsione dell´art. 157 del Codice, in base al quale le informazioni possono essere legittimamente richieste non solo al titolare, al responsabile e all´incaricato del trattamento, ma anche a terzi in grado, come nel caso che ci occupa, di fornire informazioni e di esibire documenti.  Sotto questo profilo il direttore dell´albergo riveste oggettivamente una qualifica idonea a fornire riscontro alle informazioni richieste. Dall´esame del verbale di operazioni compiute, peraltro, non risulta essere stata formulata alcuna riserva a produrre documenti successivamente all´accertamento, facoltà espressamente richiamata nella richiesta di informazioni notificata. Pertanto il Nucleo speciale privacy, senza violare in alcun modo il diritto di difesa del trasgressore, ha contestato, in tata 22 giugno 2012, la violazione in argomento, senza che la richiamata nota del 25 giugno 2012, inviata dalla società a seguito dell´attività di controllo, fornisse alcun elemento utile, atteso che in essa erano solamente introdotte argomentazioni poi sviluppate nella memoria difensiva. Nel verbale di operazioni compiute del 14 giugno 2012, risulta legittimamente accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, come la società abbia effettuato un trattamento di dati personali dei candidati che, a fronte delle inserzioni afferenti offerte di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi", hanno inviato il loro curriculum senza che per tale specifico trattamento di dati fosse resa loro l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. Sul punto, come peraltro ampiamente argomentato sia nel verbale di operazioni compiute che in quello di contestazione, giova evidenziare come il link "policy privacy" e l´informativa agli interessati presenti nel sito Internet www.bluedreamhotel.it non contenessero alcun elemento riferibile allo specifico trattamento di dati oggetto della contestazione. La violazione in argomento è stata accertata alla data di redazione del verbale di contestazione (22 giugno 2012); è pertanto a quella data che deve farsi riferimento per valutare il rispetto dei principi di tempestività di cui all´art. 14 della legge n. 689/1981 (Cass. Civ., Sez. lav. n. 5467/2008), in quanto solo a quella data, dall´esame del complesso dei documenti e delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, è stato possibile qualificare oggettivamente e soggettivamente, da parte della Guardia di finanza, la violazione in argomento. Ne deriva, pertanto, che la contestazione risulta notificata il 9 luglio 2012, ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data dell´accertamento. Riguardo a quanto osservato circa l´art. 13, comma 5-bis del Codice, si osserva come tale previsione non sia applicabile al caso di specie, atteso che l´invio dei curricula non è avvenuto spontaneamente, bensì a fronte della pubblicazione di un´inserzione di offerta di lavoro sul quotidiano "Italia Oggi" e quindi è stato sollecitato dal titolare del trattamento. Sul punto specifico, peraltro, si richiama il provvedimento dell´Autorità (10 gennaio 2002, in www.garanteprivacy.it, doc.web n. 1064553) dal quale risulta, in maniera inequivoca, come la pubblicazione su quotidiani e periodici di annunci ed offerte di lavoro configuri una "sollecitazione" all´invio dei curricula che determina, quindi, l´obbligo di fornire l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice, anche semplificata e mediante il ricorso a formule-tipo indicate nel medesimo provvedimento. In questi casi, quindi, l´invio non può essere considerato spontaneo;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice a fronte della pubblicazione di inserzioni afferenti offerte di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi" in relazione alla ricezione di curricula dei candidati;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Blue Dream Hotel s.r.l. P.Iva: 03933240289, con sede in Padova, viale dell´Industria n. 85, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 24 rate mensili dell´importo di euro 100,00 (cento) ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia