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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Liliana Imbrogiano - 11 settembre 2014 [3810368]

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[doc. web n. 3810368]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Liliana Imbrogiano - 11 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 405 dell´11 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Tenenza della Guardia di finanza di Bronte, nell´ambito di un´attività di controllo in materia di scontrini e ricevute fiscali, ha accertato, in data 12 giugno 2012, che l´Impresa Individuale Pub Ciao Bar di Imbrogiano Liliana P.Iva: 04487030878, con sede in Maletto (Ct), via Manzoni n. 4, in persona della titolare sig.a Liliana Imbrogiano, nata a Basilea (Svizzera), il 16 settembre 1980, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da una telecamera e un monitor, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale del 12 giugno 2012 con cui è stata contestata alla predetta Impresa Individuale la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto della Tenenza della Guardia di finanza di Bronte predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 3 luglio 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale, nell´illustrare le ragioni per le quali la presenza e il posizionamento del cartello recante l´informativa semplificata non consentono di sostanziare l´illecito afferente l´omessa informativa, è stato evidenziato come "Il cartello informatore non deve (…) riportare obbligatoriamente il titolare del trattamento, potendosi individuare lo stesso oralmente (…)", così come previsto sia dall´art. 13 del Codice che dal punto 3.1 del provvedimento sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010. Ha rilevato altresì la sproporzione dell´importo della sanzione per la definizione in via breve dell´illecito contestato;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Preso atto delle argomentazioni afferenti la presenza e il posizionamento del cartello recante l´informativa semplificata, si evidenzia come la condotta omissiva contestata inerisca la mancanza, nella menzionata informativa, dell´indicazione del titolare del trattamento. Sul punto si rileva come, diversamente da quanto ritenuto dal trasgressore, il provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680), esplicitamente richiamato nel verbale di contestazione, regola gli obblighi relativi all´informativa al punto 3.1 nel quale è richiamato, quale allegato n. 1 al provvedimento stesso, il fac-simile di informativa semplificata che individua, quali elementi necessari da inserire, gli estremi del titolare del trattamento, oltre che la finalità del trattamento stesso. Sul punto si osserva come i riferimenti al punto 3.1 del provvedimento sulla videosorveglianza riproposti nella memoria difensiva, non forniscano alcun elemento giustificativo alla condotta contestata. Relativamente alla sproporzione dell´importo della sanzione, si evidenzia come l´organo accertatore dell´illecito contestato, non abbia alcun potere discrezionale in ordine alla determinazione dell´importo della sanzione, potendo solo indicare, come gli impone l´art. 16 della legge n. 689/1981, l´ammontare della somma necessaria al pagamento in misura ridotta utile all´eventuale estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio;

RILEVATO, pertanto, che l´Impresa Individuale ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di rendere un´idonea informativa di ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla sig.ra Liliana Imbrogiano, nata a Basilea (Svizzera), il 16 settembre 1980 nella sua qualità di titolare dell´Impresa Individuale Pub Ciao Bar di Imbrogiano Liliana C.Fisc. : MBR LLN 80P56 Z133C, con sede in Maletto (Ct), via Manzoni n. 4, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima Impresa individuale di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia