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Provvedimento del 30 dicembre 2014 [3750667]

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[doc. web n. 3750667]

Provvedimento del 30 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 626 del 30 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 29 settembre 2014 con cui XY, dipendente del Comune di Pozzuoli a far data dall´11 luglio 1988, rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Ferrigno, ribadendo le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto al citato Comune la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti "a tutti i turni di lavoro, svolti dal 20.05.2009 al 06.08.2014, con l´indicazione di eventuale straordinario, prestazioni orarie, turni di riposo, malattie, ferie e rientri"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il Comune resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 26 novembre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 15 ottobre 2014 con la quale il Comune resistente ha dichiarato di aver trasmesso alla ricorrente "le certificazioni richieste";

VISTA la memoria pervenuta in data 20 ottobre , nonché il verbale dell´audizione del 23 ottobre 2014 dove la ricorrente ha eccepito l´insufficienza del riscontro fornito dal Comune con la nota del 15 ottobre 2014 avendole quest´ultimo consegnato esclusivamente tre attestazioni in riscontro a sue precedenti richieste, mai evase, e non avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice; la ricorrente ha pertanto ribadito l´istanza contenuta nell´interpello preventivo ed oggetto del successivo ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice;

VISTA la nota del 25 ottobre 2014 con la quale il Comune resistente ha dichiarato di poter soddisfare la richiesta di accesso ai dati oggetto di ricorso "ma all´esito di un lavoro che dovrà necessariamente impegnare personale amministrativo per varie settimane, dovendo recuperare i dati richiesti dai singoli fogli di servizio giornaliero e dalle comandate di servizio degli uffici da cui dipendono gli Agenti"; 

VISTE le note datate 13 e 14 novembre 2014 con le quali la ricorrente ha dichiarato di non aver ancora ricevuto alcun riscontro alle proprie richieste;

VISTA la nota  del 17 novembre 2014 con la quale il Comune resistente ha inizialmente fornito alla ricorrente, agente di Polizia Municipale, i "prospetti riepilogativi in cui sono riportati, per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2014, i servizi prestati quotidianamente", e successivamente, con la nota trasmessa in data 18 novembre 2014, "i dati mancanti, relativi al periodo dal 20/05/2009 al 31/08/2009 nonché lo straordinario effettuato, negli anni 2012, 2013 e fino al 6 agosto 2014 (per gli anni 2009, 2010 e 2011 è stato già attestato nei precedenti certificati trasmessi)";

VISTA la nota trasmessa in data 18 novembre 2014 con la quale la ricorrente ha nuovamente eccepito l´insufficienza dei riscontri forniti dal resistente, "in quanto indicano l´orario di servizio programmato e non quello effettivamente svolto" mentre "è interesse di parte ricorrente, come più volte chiarito, conoscere tutti i dati concernenti i turni di lavoro svolti nel periodo di riferimento (…) con "l´esatta indicazione dell´orario di entrata ed orario d´uscita";

VISTE le note del 24 e 26 novembre 2014 con le quali il Comune resistente ha dichiarato che nei prospetti riepilogativi forniti sono stati indicati i giorni in cui la ricorrente ha fruito delle ferie, dei turni di riposo, dei recuperi dei turni di riposo, delle malattie, dei congedi straordinari, ecc., mentre "le ore di straordinario, non indicate nei suddetti prospetti riepilogativi, sono state certificate sulla scorta delle liquidazioni effettuate e su attestazione degli Ufficiali responsabili"; nel precisare poi che "i dati relativi agli orari di servizio quotidiani, così come riportati nei detti prospetti riepilogativi, sono stati attestati dagli Ufficiali responsabili del 2° e 3° Settore di questo Comando di Polizia Municipale", il Comune resistente ha comunque fornito alla ricorrente, in forma cartacea, le timbrature delle presenze relative al periodo 2009-2014 (pur essendo alcune timbrature mancanti, a causa del non funzionamento dell´orologio marcatempo);

VISTA la nota del 9 dicembre 2014 con la quale la ricorrente ha dichiarato di essere soddisfatta del riscontro fornito dal Comune resistente, rilevando, tuttavia, di averlo ottenuto solo a seguito del ricorso al Garante ex art. 145 del Codice, la stessa ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il Comune resistente provveduto, sia pure nel corso del procedimento, a dare riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico del Comune di Pozzuoli nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico del Comune di Pozzuoli, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia