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Provvedimento dell'11 dicembre 2014 [3726181]

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[doc. web n. 3726181]

Provvedimento dell´11 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 598 dell´11 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso  presentato al Garante in data 3 settembre 2014 nei confronti di Editoriale Il Fatto S.p.A. in qualità di editore di "Il Fatto quotidiano", con cui XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di un articolo del 15 ottobre 2011 (dal titolo "KW") contenente dati personali che lo riguardano, ha chiesto l´adozione di misure idonee ad inibire la reperibilità dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano coinvolto; il ricorrente ha, in particolare, lamentato il nocumento derivante alla propria reputazione dall´attuale indicizzazione dell´articolo in cui lo stesso, oltre ad essere tacciato di scarsa professionalità, sarebbe accusato "di JJ";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 settembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 novembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 17 settembre 2014 con cui la parte resistente ha sostenuto che l´articolo "ha ad oggetto un fatto di manifesto interesse pubblico, vale a dire la mancata distribuzione (…) del film "HH"; rilevato che l´articolo contiene notizie vere, seriamente documentate e non contestate dal ricorrente, il quale avrebbe confermato la mancata distribuzione del film, dichiarando di non avervi potuto suo malgrado provvedere non avendo mai ricevuto il negativo del film dalla società produttrice; rilevato che l´autore dell´articolo, nel pieno rispetto delle regole deontologiche, avrebbe garantito il contraddittorio fra le parti concedendo eguale spazio alle dichiarazioni, fedelmente riportate, delle due parti contrapposte, vale a dire l´odierno ricorrente, in qualità di titolare della società distributrice del film, e KK, regista dell´opera, penalizzato dalla mancata distribuzione del film; rilevato, pertanto, che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la resistente ha dichiarato di non voler procedere alla deindicizzazione dell´articolo dai comuni motori di ricerca ritenendo di aver fornito al lettore "un´informazione adeguata e completa sulla vicenda rilevante, badando di dare voce a tutte le parti in causa" (…) "a nulla rilevando che, nel frattempo, il XY abbia proposto querela, nei confronti dell´autore dell´articolo e del direttore responsabile, chiamati davanti al Tribunale di Roma, innanzi al quale proveranno, per i profili che rilevano, la legittimità della condotta di entrambi gli imputati"; 

VISTA la memoria depositata il 30 ottobre 2014 con cui il ricorrente ha sostenuto che "a tutt´oggi è in corso una vertenza legale per il rilascio del negativo del film "HH" (…) purtroppo ancora senza esito, come (…) dichiarato a suo tempo al giornalista" autore dell´articolo in questione;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione–, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché art. 1 comma 1, e art. 3 comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi all´interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell´editore resistente, dell´articolo che li contiene quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda;

RITENUTO di dover dichiarare infondata nel caso di specie la richiesta di deindicizzazione dell´articolo in  esame avanzata dal ricorrente; ciò, in quanto le notizie pubblicate fanno riferimento ad un fatto di interesse pubblico,  vale a dire la mancata distribuzione – non contestata dal ricorrente- di un film di un noto regista italiano, pluripremiato in Francia, finanziato dal Ministero dei Beni culturali con denaro pubblico, e tenuto anche conto del non ampio lasso di tempo (circa tre anni) trascorso dagli eventi, nonché della attuale mancata risoluzione della vicenda non essendo ancora il film mai uscito nelle sale cinematografiche italiane, ragioni tali da far ritenere non ancora cessata, allo stato, l´opportunità di un´ampia conoscibilità dei relativi fatti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia