g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Itala s.p.a - 4 dicembre 2014 [3723592]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3723592]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Itala s.p.a - 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 564 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che Il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione di una richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 30 maggio 2012 nei confronti di Itala s.p.a. P.Iva: 00060800745, con sede in Selva di Fasano (Br), via Don Bartolo Boggia n. 5, dai quali, anche alla luce della documentazione integrativa inviata dalla società e pervenuta al predetto Nucleo speciale in data 15 giugno 2012, è risultato che la società, a fronte della pubblicazione di un´inserzione afferente un´offerta di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi", ha effettuato un trattamento di dati personali in relazione alla ricezione di curricula dei candidati senza rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 57/2012 del 16 luglio 2012 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, ha "(…) precisato che l´inserzione pubblicitaria non viene effettuata direttamente da Itala s.p.a.. Infatti quest´ultima (…) si avvale delle prestazioni di Italia oggi, sezione Job in tourism, la quale provvede a inserire la proposta di lavoro con tutte le indicazioni utili". Inoltre, rilevando come "(…) tutte le informazioni contenute nella disposizione normativa in argomento venivano fornite oralmente a tutti gli aspiranti candidati dal rappresentante della società che curava i contatti con coloro che avevano inviato i curricula (…)", ha osservato come, nel caso di specie, trovi applicazione il disposto dell´art. 13, comma 5-bis del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Nel verbale di operazioni compiute del 30 maggio 2012, risulta legittimamente accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, come la società abbia effettuato un trattamento di dati personali dei circa duecento candidati che, a fronte dell´inserzione afferente l´offerta di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi", hanno inviato il loro curriculum senza che per tale specifico trattamento di dati fosse resa loro l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. Inoltre, sul punto, si rileva come l´informativa agli interessati, così come previsto dall´art. 13 del Codice, debba essere resa previamente, ovvero, considerato il caso di specie, prima che i candidati (interessati), inviando i rispettivi curricula, forniscano i loro dati personali al titolare del trattamento. Riguardo a quanto osservato circa l´art. 13, comma 5 del Codice, si osserva come tale previsione non sia applicabile al caso di specie, atteso che l´invio dei curricula non è avvenuto spontaneamente, bensì a fronte della pubblicazione di un´inserzione di offerta di lavoro sul quotidiano "Italia Oggi" e quindi è stato sollecitato dal titolare del trattamento. Sul punto specifico, peraltro, si richiama il provvedimento dell´Autorità (10 gennaio 2002, in www.garanteprivacy.it, doc.web n. 1064553) dal quale risulta, in maniera inequivoca, come la pubblicazione su quotidiani e periodici di annunci ed offerte di lavoro configuri una "sollecitazione" all´invio dei curricula che determina, quindi, l´obbligo di fornire l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice, anche semplificata e mediante il ricorso a formule-tipo indicate nel medesimo provvedimento. In questi casi, quindi, l´invio non può essere considerato spontaneo;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice a fronte della pubblicazione di inserzioni afferenti offerte di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi" in relazione alla ricezione di curricula dei candidati;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, anche in ragione del numero significativo di interessati (circa 200), di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Itala s.p.a. P.Iva: 00060800745, con sede in Selva di Fasano (Br), via Don Bartolo Boggia n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per entrambe le violazioni previste dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia