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Provvedimento del 4 dicembre 2014 [3721444]

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[doc. web n. 3721444]

Provvedimento del 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 575 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 15 luglio 2014 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Enrico Donati, nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on line del predetto quotidiano di un articolo, pubblicato in data 29 novembre 2013 dal titolo "XX", contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad un procedimento giudiziario nel quale lo stesso è stato coinvolto in qualità di indagato "per il reato di estorsione che sarebbe stato commesso in danno di una impresa che eseguiva dei lavori edili" nel Condominio da lui amministrato, ha chiesto l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet del citato quotidiano, opponendosi altresì all´ulteriore trattamento dei propri dati identificativi all´interno del predetto articolo reputando tale trattamento eccedente rispetto alle finalità perseguite e chiedendone quindi l´oscuramento; il ricorrente ha in particolare lamentato che la vicenda, peraltro "rimasta nella fase delle indagini", ne ha compromesso la reputazione personale e professionale provocandogli "un serio danno (…) dal momento che nuovi condomini interessati ad avvalersi delle prestazioni professionali" del medesimo "vengono irrimediabilmente scoraggiati alla lettura della pagina pubblicata sul quotidiano"; l´interessato ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 25 luglio 2014 con cui la società editrice resistente, nel rilevare la legittimità del trattamento effettuato sia ab origine per finalità giornalistiche che attualmente a fini documentaristici mediante la conservazione degli articoli in esame all´interno dell´archivio on line della testata giornalistica "che, per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha dichiarato di aver comunque provveduto a "disabilitare l´accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol" associando a tale misura, "al fine di assicurare una maggiore probabilità che l´indicizzazione dell´articolo venga rimossa da detti motori di ricerca", l´utilizzo dei "Robots Meta Tag";

VISTA la nota del 26 luglio 2014 con cui il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha tuttavia rappresentato che "successivamente al deposito del ricorso (…) e precisamente in data 10 luglio 2014, l´esponente è stato completamente assolto e scagionato dalla Magistratura da tale infamante accusa", notizia di cui peraltro è stato dato risalto da parte di "tutti i giornali che pubblicano l´edizione genovese" tranne il quotidiano "La Repubblica";

VISTA la nota del 23 settembre 2014 con cui l´interessato, nel prendere atto dell´avvenuta deindicizzazione dell´articolo oggetto di ricorso da parte del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., ha tuttavia ribadito la richiesta di oscuramento, all´interno dell´articolo stesso, dei propri dati identificativi, con particolare riferimento al proprio indirizzo di residenza, ritenendo eccedente il relativo trattamento; il ricorrente, a tale ultimo riguardo, ha inoltre chiesto al quotidiano di aggiornare la notizia alla luce dell´esito favorevole della vicenda giudiziaria;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché art. 1 comma 1 e art.3 comma 1 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. n. 80 del 5 aprile 2001);

RILEVATO poi che, con riferimento agli altri dati riportati nell´articolo, il trattamento complessivamente posto in essere non risulta porsi in evidente contrasto con le disposizioni di cui all´art. 137 comma 3 del Codice e all´art. 6 comma 1 del "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998, tenuto conto del fatto che la divulgazione di notizie, pur dettagliate, attinenti ai soggetti coinvolti, risultava motivata in ragione delle peculiarità del fatto di cronaca narrato e dall´interesse sociale della notizia nel momento in cui la stessa è stata pubblicata;

RITENUTO pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata la richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei propri dati identificativi nell´articolo oggetto di ricorso non risultando, allo stato, illecito il trattamento effettuato tenuto conto del fatto che l´articolo, per effetto dell´intervenuta deindicizzazione, è attualmente disponibile solo nell´archivio on line della testata giornalistica ove quindi restano cristallizzati i fatti così come resi noti al momento in cui l´articolo è stato pubblicato;

RITENUTO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso,  ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, in ordine alla richiesta di adozione delle misure tecnicamente idonee ad escludere l´indicizzazione dell´articolo oggetto di ricorso tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano "La Repubblica", avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alla richiesta del ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di aggiornamento dell´articolo alla luce degli esiti favorevoli della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il ricorrente, intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, tenuto conto del fatto che la relativa richiesta non ha formato oggetto di previo interpello al titolare del trattamento; rilevato comunque che la relativa istanza può essere autonomamente formulata al titolare del trattamento ai sensi dell´art. 7 del Codice, allegando alla stessa idonea documentazione atta a provare le circostanze dedotte nella richiesta di aggiornamento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati identificativi del ricorrente contenuti nell´articolo;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di adozione delle misure tecnicamente idonee ad escludere l´indicizzazione dell´articolo oggetto di ricorso tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano "La Repubblica";

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia