g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Yueming Li - 12 novembre 2014 [3718336]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3718336]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Yueming Li - 12 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 523 del 12 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione della Questura di Milano n. 166/PAS/2012  del 13/09/2012, con cui è stata contestata al sig. Yueming Li, nato a Zhejian (Repubblica Popolare Cinese) l´8 marzo 1975 e residente a Milano, via Console Marcello n. 38 (C.F. LIXYNG75C08Z210J), in qualità di titolare dell´impresa individuale Sala VLT Video Lottery 999 (C.F. 03485560233), la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati effettuato, presso la  Sala VLT Video Lottery 999  in Milano, Via Sammartini 39, per mezzo di un sistema di videosorveglianza;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione presentate dal sig. Yueming Li non consentono l´archiviazione del procedimento, in quanto la responsabilità per l´omissione dell´informativa richiesta dalla legge incombe sul titolare del trattamento (e non sull´installatore dell´impianto), né sussistono elementi in atti idonei a escludere la colpa;

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che il sig. Yueming Li ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere l´informativa agli interessati prevista dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento),

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Yueming Li, nato a Zhejian (Repubblica Popolare Cinese) l´8 marzo 1975 e residente a Milano, via Console Marcello n. 38 (C.F. LIXYNG75C08Z210J), in qualità di titolare dell´impresa individuale Sala VLT Video Lottery 999 (C.F. 03485560233), di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia