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Provvedimento del 27 novembre 2014 [3710843]

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[doc. web n. 3710843]

Provvedimento del 27 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 547 del 27 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 luglio 2014 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Renato Martorelli, nei confronti del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on-line del predetto quotidiano - consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito - di una serie di articoli pubblicati tra il 1990 e il 1993 concernenti il fallimento di una società di servizi finanziari di cui lo stesso era Presidente del Consiglio di amministrazione ed amministratore delegato, ha chiesto l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli in questione tramite i comuni motori di ricerca e in ogni caso l´aggiornamento delle notizie in essi riportate al fine di rendere immediatamente percepibili agli utenti della banca dati gli sviluppi successivi della vicenda narrata; ciò lamentando in particolare, il pregiudizio causato alla propria immagine, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie, peraltro ormai risalenti ad oltre vent´anni fa, che lo vedono "associato inscindibilmente al crac" della società anzidetta il cui fallimento si è chiuso "con il pagamento integrale dei creditori e con la presenza di un avanzo di attivo"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 ottobre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 22 luglio 2014, con cui l´editore resistente, nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni (…)", ha dichiarato "di aver dato corso a quanto attualmente consentito dai sistemi di Archivio della nostra azienda, in conformità alle pregresse disposizioni impartite" anche dall´Autorità "in procedimenti analoghi", disponendo "la c.d. interdizione dell´indicizzazione degli articoli richiamati" dal ricorrente; la resistente ha precisato, in particolare, di aver "provveduto a disabilitare l´accesso a tali articoli mediante l´interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando altresì, a tale misura, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´efficacia; con riguardo invece alla diversa richiesta di aggiornamento dei dati contenuti negli articoli in questione, il titolare del trattamento, dopo aver precisato che "la particolarità della "fonte – Archivio storico" rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia (…) che gli articoli si riferiscono a fatti e/o accadimenti illo tempore trascorsi", ha espresso il proprio diniego, tenuto conto che ciò imporrebbe, in generale, "l´obbligo di effettuare una attenta attività di verifica in ordine alla veridicità e completezza delle affermazioni oggetto di aggiornamento" e che, nel caso di specie, "non è in possesso della documentazione richiamata dalla controparte a sostegno delle proprie tesi e di quanto affermato nel ricorso";

VISTE le successive note e, in particolare, le note del 7 e 20 novembre 2014 con le quali il ricorrente, nel prendere "favorevolmente atto degli accorgimenti tecnici predisposti" dal titolare del trattamento, si è dichiarato soddisfatto dell´avvenuta interdizione degli articoli oggetto del ricorso;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, sia pure nel corso del procedimento, provvedendo ad adottare le misure idonee ad escludere l´indicizzazione degli articoli oggetto del ricorso tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, a carico del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.a., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia