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Provvedimento del 20 novembre 2014 [3704026]

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[doc. web n. 3704026]

Provvedimento del 20 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 540 del 20 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 luglio 2014 da XX e YY, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Pruiti Ciarello e Andrea Caristi, nei confronti di Matteo Corsini, in qualità di responsabile del sito internet "Corsera Magazine" ed intestatario del nome a dominio "corsera.it", con il quale i ricorrenti, in relazione alla pubblicazione sul predetto sito di un articolo del 28 ottobre 2012 dal titolo "ZZ" contenente notizie relative a procedimenti giudiziari nei quali gli interessati risultavano indagati, hanno chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet sopra citato; i ricorrenti hanno, in particolare, rilevato che "non sono personaggi pubblici e svolgono l´attività di imprenditori, pertanto articoli come quelli oggetto del presente ricorso, sono gravemente lesivi della (…) reputazione e contribuiscono, in ragione della (…) persistenza on-line, alla creazione di danni economici nella misura in cui "rovinano" la loro immagine commerciale" ed hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 13 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 24 luglio 2014 con cui i ricorrenti, nel rilevare l´omesso riscontro da parte del titolare del trattamento, hanno ribadito le richieste avanzate con il ricorso;

RILEVATO che Matteo Corsini non ha fornito alcun riscontro ai ricorrenti né prima né dopo l´inizio del procedimento; rilevato che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte sono stati inviati al resistente per mezzo di raccomandata a/r, anticipata anche per e-mail all´indirizzo di posta elettronica risultante sul sito internet "corsera.it", ma sono tornati al mittente con la dicitura "indirizzo insufficiente"; i medesimi atti sono stati poi rispediti al destinatario con successiva nota del 4 settembre 2014, inviata per mezzo di raccomandata a/r, anch´essi tornati al mittente con la dicitura "indirizzo insufficiente"; rilevato che la comunicazione della proroga del termine per la decisione sul ricorso, unitamente a copia degli atti di cui era già stato tentato il recapito, è stata inviata al sig. Corsini per mezzo di raccomandata a/r all´indirizzo di residenza risultante da una verifica anagrafica effettuata attraverso il competente Ufficio verifiche per la pubblica amministrazione di Roma Capitale, ma è stata restituita all´Ufficio con la dicitura "destinatario sconosciuto"; visto che i medesimi atti sono stati poi trasmessi al Nucleo Privacy della Guardia di Finanza e notificati con successo presso la redazione del sito internet gestito dal resistente in data 6 novembre 2014;

RILEVATO che ad oggi, in virtù delle difficoltà incontrate per la notificazione degli atti al titolare del trattamento, il Garante non dispone di riscontri provenienti da quest´ultimo in merito alle richieste avanzate con il ricorso;

RILEVATO che al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero - e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione - la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102 comma 2, lett. a) del Codice, nonché Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179); rilevato che la citata disciplina trova applicazione anche in riferimento al blog ideato e alimentato dal resistente, liberamente accessibile e facilmente rintracciabile sulla rete internet, in quanto ricadente nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 ss. del Codice che estende l´applicazione delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l´attività giornalistica;

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi agli interessati effettuato mediante la pubblicazione on line e successiva conservazione in apposita sezione creata all´interno del sito internet facente capo al resistente di un articolo che li riguarda, non risulta in termini generali illecito essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di rilevante interesse sociale e ciò sia in relazione al tempo della sua pubblicazione, che attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda, anche giudiziaria, in questione;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondata la richiesta di deindicizzazione dell´articolo oggetto di ricorso avanzata dai ricorrenti, tenuto conto del fatto che le notizie pubblicate fanno riferimento ad avvenimenti veri di rilevante interesse sociale, nonché in considerazione del non ampio lasso di tempo (circa due anni e mezzo) trascorso dagli eventi collegati a quanto riportato nell´articolo medesimo (nello specifico lo scandalo relativo alla realizzazione di Punti Verde Qualità a Roma in cui sono stati coinvolti i ricorrenti) e dalla relativa vicenda giudiziaria, peraltro tuttora in corso, tale da far ritenere non ancora cessato, allo stato, l´interesse pubblico ad un´ampia conoscibilità dei relativi fatti;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia