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Provvedimento del 6 novembre 2014 [3685055]

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[doc. web n. 3685055]

Provvedimento del 6 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 506 del 6 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 13 giugno 2014 nei confronti di Editoriale Il Fatto S.p.A. in qualità di editore de "Il Fatto quotidiano", con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Sole Montagna e Marco Scialdone, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di un articolo del KK (dal titolo "KW") contenente dati personali che lo riguardano, ha chiesto la cancellazione dei dati o, in subordine, l´aggiornamento/integrazione degli stessi con la precisazione della completa estraneità del ricorrente da ogni addebito penale, nonché l´adozione di misure idonee ad inibire la reperibilità dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano coinvolto; il ricorrente ha, in particolare, lamentato il nocumento derivante alla propria reputazione dall´attuale indicizzazione dell´articolo che rende ancora attuali fatti accaduti diversi anni fa ed in relazione ai quali il ricorrente non ha avuto alcun coinvolgimento penale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 settembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del  3 luglio 2014 con cui la resistente ha sostenuto che l´articolo contiene notizie vere e seriamente documentate delle quali il giornalista autore dell´articolo si era già occupato nel 2009, all´epoca dell´acquisto degli immobili, ma che erano tornate attuali nel 2011 in quanto la documentazione riguardante tale vicenda immobiliare era finita tra le carte dell´inchiesta dei p.m. di Milano sul crac del San Raffaele; in particolare, l´attualità e l´interesse pubblico a conoscere le vicende narrate risiederebbe, a parere della resistente, nelle alte funzioni pubbliche ricoperte dal ricorrente, "che escludono la stessa possibilità di invocare l´oblio per quanto fatto, nel corso della sua carriera, sia nell´uso di denaro pubblico nel settore sanitario, di cui l´articolo si occupa", nonché dalla "attuale e persistente non utilizzazione degli immobili allo scopo cui erano destinati"; rilevato che l´articolo "è scritto senza alcuna espressione, gratuitamente aggressiva nei confronti del ricorrente"; rilevato, pertanto, che, alla luce delle considerazione sopra esposte, la resistente ha dichiarato di non voler procedere alla deindicizzazione dell´articolo dai comuni motori di ricerca ma si è dichiarata disponibile ad inserire in calce all´articolo "ogni più ampia indicazione della totale estraneità" del ricorrente "a qualsivoglia procedimento penale e, in particolare, a quello che ha interessato il crac del San Raffaele, anche se tale notizia" – ribadisce la resistente- "non è contenuta nell´articolo" oggetto di contestazione;

VISTI il verbale dell´audizione del 4 luglio 2014, nonché la successiva memoria trasmessa in data 14 luglio 2014 con cui il ricorrente ha ribadito le proprie richieste sostenendo che nonostante siano trascorsi tre anni dalla pubblicazione dell´articolo in questione "la vita professionale del ricorrente continua ad essere tormentata dalla presenza dell´articolo nel sito web della testata "Il fatto quotidiano" e dall´indicizzazione della pagina in contestazione nei più comuni motori di ricerca";

VISTE le comunicazioni pervenute per e-mail in data 30 e 31 ottobre 2014 con le quali la resistente ha dichiarato inizialmente che "l´articolo in oggetto ad oggi è deindicizzato e, quindi, inaccessibile ai motori di ricerca" precisando successivamente che l´articolo è stato rimosso anche dal sito del quotidiano "anche se per ragioni indipendenti dal ricorso proposto da controparte, (…) di tal che la rimozione non deve considerarsi ammissione di responsabilità";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, provvedendo a deindicizzare e quindi a rendere inaccessibile l´articolo tramite i comuni motori di ricerca e, inoltre, successivamente a rimuovere lo stesso dall´archivio on-line del quotidiano;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, a carico di Editoriale Il Fatto S.p.A., nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

RILEVATO che resta comunque impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria gli eventuali diritti anche di carattere risarcitorio, con riferimento a eventuali giudizi ritenuti lesivi dell´onore o della reputazione dell´interessato, non rientrando tale accertamento fra le competenze del Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Editoriale Il Fatto S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia