g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Gerenzano - 6 novembre 2014 [3674260]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3674260]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Gerenzano - 6 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 502 del 6 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´attività istruttoria nei confronti del Comune di Gerenzano C.F.: 00236840120, con sede in Gerenzano (Va), via Duca degli Abruzzi n. 2, la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione di una richiesta di informazioni formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di ìprotezione dei dati personale (di seguito Codice) ha svolto accertamenti presso il citato ente locale, come riportato nel verbale di operazioni compiute del 6 giugno 2012, da cui, successivamente, è risultato che il predetto Comune, in qualità di titolare del trattamento, non ha provveduto alla designazione a incaricato del trattamento dei dati, di un lavoratore socialmente utile applicato presso l´unità organizzativa denominata "4° settore", di cui all´art. 30 del Codice, con la conseguente violazione delle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33 e 34 del Codice la cui applicazione presuppone la preliminare designazione;

VISTO il verbale n. 60 del 18 luglio 2012 redatto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, con cui è stata contestata al Comune di Gerenzano, in qualità di titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO lo scritto difensivo del 31 agosto 2012 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il Comune, dopo avere riassunto le vicende che hanno portato alla formulazione della richiesta di parere al Garante che ha poi generato l´attività di controllo della Guardia di finanza e dopo aver illustrato le modalità attraverso le quali sono state adottate le misure minime di sicurezza richieste dall´Allegato B al Codice, ha osservato come "Sono stati nominati in anni precedenti i responsabili del trattamento dei dati (e) Sono, a cascata stati nominati dai responsabili gli incaricati del trattamento dei dati personali". Inoltre, "Il Garante ha potuto conoscere il "fatto" (condotta oggetto di contestazione) perché il Segretario dell´ente ha ritenuto di chiedere un parere che è stato interpretato come "esposto", esorbitando dal petitum. Così agendo, la collaborazione richiesta si è trasformata in autoaccusa". Peraltro, il Comune rileva come la condotta oggetto di contestazione "(…) possa comportare una sanzione non ragionevole né rapportata alla violazione dell´art. 30 (che) confligge con il principio anche dell´equità";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano essere idonee ad escludere la responsabilità in relazione alla contestazione. Le vicende che hanno portato alla formulazione della richiesta di parere al Garante che ha poi generato l´attività di controllo della Guardia di finanza e il fatto che negli anni precedenti fossero stati designati tutti i responsabili, e a cascata gli incaricati, dei trattamenti di dati personali effettuati dall´ente, pur rilevando positivamente sotto il profilo della gravità della violazione, non sostanziano alcun elemento costitutivo dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Si osserva, poi, come in base al disposto degli artt. 157 e 158 del Codice, il Garante possa intraprendere attività istruttorie di iniziativa, anche a prescindere dalle sollecitazioni di parte (mediante ricorsi, reclami e segnalazioni), così come peraltro previsto dal Regolamento n. 1/2007, concernente le procedure interne all´Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante per la protezione dei dati. Circa l´irragionevolezza dell´importo della sanzione contestata, si evidenzia l´inconferenza delle argomentazioni prospettate, atteso che l´organo accertatore dell´illecito contestato (Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza), non ha alcun potere discrezionale in ordine alla determinazione dell´importo della sanzione, potendo solo indicare, come gli impone l´art. 16 della legge n. 689/1981, l´ammontare della somma necessaria al pagamento in misura ridotta utile all´eventuale estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio;

RILEVATO, quindi, che il Comune di Gerenzano, in qualità di titolare del trattamento, non ha provveduto, essendovi tenuto, alla designazione a incaricato del trattamento dei dati, di un lavoratore socialmente utile applicato presso l´unità organizzativa denominata "4° settore", di cui all´art. 30 del Codice, omettendo, di conseguenza, di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Gerenzano C.F.: 00236840120, con sede in Gerenzano (Va), via Duca degli Abruzzi n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3674260
Data
06/11/14

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca